Sentenza 18 giugno 2008
Massime • 1
La conformità a legge del provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio deve essere accertata dal giudice penale alla luce dei parametri dell'incompetenza, della violazione di legge e dell'eccesso di potere; in particolare, per quanto riguarda quest'ultimo, esso è suscettibile di cognizione da parte del giudice ordinario non solo nella classica configurazione dello sviamento di potere, ma anche nelle varie figure sintomatiche elaborate dalla giurisprudenza amministrativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/06/2008, n. 28549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28549 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 18/06/2008
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 1041
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 014147/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RO TT N. IL 04/06/1982;
2) AV LE N. IL 17/03/1968;
avverso SENTENZA del 13/04/2007 CORTE APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALATI Giovanni, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. RITENUTO IN FATTO
1. Il 31 gennaio 2005 il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica, dichiarava AN AS colpevole del reato di cui alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 2, per non avere ottemperato al divieto di fare rientro a Bergamo, imposto dal Questore della medesima città con provvedimento di foglio di via obbligatorio, emesso il 29 maggio 2003, e lo condannava alla pena di mesi uno di arresto. Assolveva BE LA dal medesimo reato, perché il fatto non sussiste, in quanto il provvedimento del Questore, costituente il presupposto del reato, era illegittimo, contenendo il riferimento a precedenti penali della donna, che, invece, in base al certificato penale, risultava incensurata.
2. Il 13 aprile 2007 la Corte d'appello di Brescia, sezione seconda penale, investita degli appelli proposti rispettivamente dal pubblico ministero avverso l'assoluzione della LA e dall'imputato AS, in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarava BE LA responsabile della contravvenzione ascrittale, sul rilievo che il provvedimento del Questore non presuppone necessariamente che la persona interessata sia stata condannata, essendo sufficiente che siano valutati gli elementi, come nel caso di specie le denunce, indicati dalla L. n. 1423 del 1956, art. 2, e la condannava alla pena di un mese di arresto. Confermava,
nel resto, la precedente pronunzia nei confronti di AS.
3. Avverso la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, la LA tramite il difensore di fiducia e AS personalmente.
La prima, anche mediante una memoria difensiva, lamenta: a) violazione ed erronea applicazione della legge penale, in quanto la ricorrente non rientra in nessuna delle categorie delineate dal legislatore e non è socialmente pericolosa;
b) violazione di legge in relazione all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, attesa la non particolare gravita della condotta;
c) violazione di legge per omessa applicazione dell'indulto ex L. n. 241 del 2006. Il secondo denuncia carenza e manifesta illogicità della motivazione, non avendo il giudice illustrato l'iter logico- argomentativo su cui è stata fondata l'affermazione di penale responsabilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Relativamente alla prima doglianza formulata da LA BE il Collegio osserva che la conformità a legge del provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio deve essere accertata dal giudice penale alla luce dei parametri dell'incompetenza, della violazione di legge e dell'eccesso di potere. In particolare, per quanto riguarda quest'ultimo, esso è suscettibile di cognizione da parte del giudice ordinario non solo nella classica configurazione dello sviamento di potere, ma anche nelle varie figure sintomatiche elaborate dalla giurisprudenza amministrativa. (Cass., Sez. 1, 11 febbraio 1997, n. 916, rv. 207345;
Cass., Sez. 1, 20 aprile 2001, n. 23034, rv. 219289; Cass., Sez. 1, 13 dicembre 2007, n. 248, rv. 238767). Per espressa disposizione normativa il provvedimento di rimpatrio emesso dal questore deve essere motivato. Ciò comporta che esso deve fare riferimento agli elementi di fatto sui quali si basa il giudizio di appartenenza del prevenuto a una delle categorie indicate nella L. n. 1423 del 1956, art. 1 e indicare i motivi che inducono a ritenerlo socialmente pericoloso, non essendovi coincidenza tra la appartenenza a una delle categorie di cui al citato art. 1 e la pericolosità sociale del soggetto, dovendosi tale elemento desumere da ulteriori circostanze, delle quali si deve dare atto nel provvedimento (Cass., Sez. 1, 12 gennaio 1996, n. 121, rv. 203817). Alla stregua di questi principi il motivo di ricorso è privo di pregio, in quanto sussistono i presupposti di legittimità del provvedimento amministrativo e la sentenza impugnata, con motivazione compiuta, ha illustrato le ragioni di fatto - in quanto tali insindacabili in sede di legittimità - poste a fondamento del giudizio di pericolosità sociale.
Peraltro, avuto riguardo all'epoca del commesso reato, alla natura contravvenzionale dello stesso, al tempo stabilito dalla legge (art.157 c.p.) ai fini della prescrizione, all'assenza di cause di sospensione, lo stesso si è estinto il 10 marzo 2008. Nei confronti di LA BE, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata, perché il reato alla medesima ascritto è estinto per intervenuta prescrizione.
2. Il ricorso di AS AN è manifestamente infondato. La Corte d'appello di Brescia, nel confermare la decisione di primo grado, con argomentazione logicamente e compiutamente articolata, ha evidenziato la univoca sussistenza del reato contestato e la responsabilità dell'imputato, trovato in Bergamo il 10 settembre 2003 in violazione, senza giustificato motivo, dell'ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio emesso dal Questore il 29 maggio 2002.
La manifesta infondatezza del ricorso di AS, inidoneo a introdurre validamente il giudizio di legittimità, non consente di affrontare alcuna questione in tema di prescrizione del reato. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso di AS AN consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l'assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000) al versamento della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di LA BE, perché il reato è estinto per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso di AS AN che condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 18 giugno 2008. Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2008