Sentenza 1 luglio 2004
Massime • 1
La competenza a revocare la misura dell'espulsione, applicata come sanzione sostitutiva della pena detentiva prevista dall'art. 16, comma primo, D.Lgs. n. 286 del 1998 (introdotto dall'art. 15, della legge 30 luglio 2002 n. 189), spetta allo stesso giudice che l'ha disposta con la sentenza di condanna.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/07/2004, n. 34703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34703 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - del 01/07/2004
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 3149
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 009233/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MAG. SORVEGLIANZA BRESCIA - CONFLITTO;
nei confronti di:
2) TRIB. BRESCIA;
ORDINANZA del 02/02/2004 GIUD. SORVEGLIANZA di BRESCIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. URBAN GIANCARLO;
sentite le conclusioni conformi del P.G. Dr. MONETTI Vito;
OSSERVA
Con ordinanza emessa in data 24 gennaio 2004 il Tribunale di Brescia, quale giudice dell'esecuzione riteneva la propria incompetenza a decidere sulla richiesta di revoca della sanzione sostitutiva della espulsione dal territorio dello stato ai sensi dell'art. 16, comma 4, D.L.vo n. 286/1998 nei confronti di ARCANJO DE FRANCO Orlando,
disposta con sentenza definitiva dallo stesso Tribunale e ordinava la trasmissione dell'istanza al Magistrato di Sorveglianza per competenza.
Il Magistrato di Sorveglianza di Brescia dichiarava a sua volta la propria incompetenza e sollevava conflitto negativo di competenza, rimettendo gli atti a questa Corte.
Osserva la Corte che l'art. 16, comma 1 D.L.vo 25 luglio 1998 (introdotto dalla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 15) attribuisce al giudice della cognizione il potere di sostituire la pena detentiva "con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni": il successivo comma 4 prevede la revoca da parte del "giudice competente" della sanzione sostitutiva qualora lo straniero non ottemperi al divieto di rientrare nel territorio dello stato. La suddetta previsione introduce quindi una sanzione "sostitutiva" di natura e modalità di applicazione diverse da quelle previste per la sanzione alternativa alla detenzione: in primo luogo perché essa è disposta dal giudice della cognizione e non già dal Magistrato di Sorveglianza, come è previsto per la seconda;
in secondo luogo perché essa non costituisce un diritto del cittadino straniero, come invece è previsto in caso di applicazione di misure alternative alla detenzione (art. 656 comma 5 c.p.p.). Da tali premesse, si deve quindi trarre la conclusione che competente a disporre la revoca della sanzione sostitutiva sia lo stesso giudice che l'ha disposta e cioè il giudice che pronunziò la sentenza di condanna.
Si deve da ultimo osservare che l'ipotesi di espulsione prevista dal comma 5^ dello stesso art. 16 risponde a presupposti e modalità del tutto differenti, con la espressa previsione della competenza del Magistrato di Sorveglianza.
Il conflitto va quindi risolto nel senso che deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Brescia.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, risolvendo il conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Brescia, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2004.
Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2004