Sentenza 27 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/02/2001, n. 2856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2856 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 028 56 0 1 OPOL ITALI NO. : LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Michele ANNUNZIATA R.G.N. 14224/98 Cron.5914 Dott. Guglielmo SCIARELLI Rel. Consigliere Dott. Fernando LUPI Consigliere Rep. Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Ud.23/01/01 Dott. Attilio CELENTANO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig.. IL SOLE 24 ORE SENTENZA per diritti L. 1500 1 27 FEB. 2001 sul ricorso proposto da: IL CE LI RO, elettivamente domiciliata in ROMA presso lo studio VIALE GIUSEPPE MAZZINI 4, che la rappresenta edell'avvocato AVALLONE NUNZIO, difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro in persona del Ministro pro MINISTERO DELL'INTERNO, tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
controricorrente 2001 avverso la sentenza n. 3828/97 del Tribunale di 363 -1- NAPOLI, depositata il 09/08/97 R.G.N. 43782/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/01 dal Consigliere Dott. Guglielmo SCIARELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo. OS SC conveniva,innanzi al Pretore di Napoli, il Ministero dell'Interno per conseguire l'erogazione dell'indennità di accompagnamento. Disposta consulenza tecnica, il pretore, con sentenza del 16 3 95, rigettava la domanda. L'istante proponeva appello, cui resisteva il Ministero. Il Tribunale di Napoli, con sentenza depositata il 9 agosto 97, rigettava il gravame. La SC ha proposto ricorso per cassazione. Il Ministero ha depositato controricorso. Motivi della decisione. Col primo motivo si deduce l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti, in relazione all'art. 360, primo comman. 5, cpc. Si afferma che il Tribunale condividerebbe la insufficiente motivazione del Pretore, che si discosta dal giudizio del CTU. Che il Tribunale ben avrebbe potuto disporre il rinnovo della ctu. Il motivo è infondato. L'indennità di accompagnamento, richiesta nel caso in questione, spetta, per l'art. 1 della 1. n. 18 del 1980, a colui il quale, oltre ad essere invalido civile totalmente inabile, sia anche nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che abbia bisogno di assistenza continuata. Nel caso di specie, il Tribunale ha dato atto, senza contestazione da parte della ricorrente, che essa era invalida non al 100%, ma al 92% e che detta misura era condivisa dall'appellante. Orbene, un tale accertamento non contestato, basta a determinare il rigetto della domanda:come si è detto, solo chi è totalmente inabile (cioè al 100%) può chiedere l'indennità di accompagnamento, se ne ricorrono le condizioni ulteriori sopra indicate. Ne consegue il rigetto del motivo. Col secondo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 195cpc(art. 360 n. 3 cpc). bhank 2 Si deduce che le indagini peritali non sono state condotte correttamente, in quanto nessun verbale delle operazioni peritali è allegato alla consulenza. " Il motivo è infondato. Come si è visto, il tribunale si è basato sulla circostanza che l'attrice ha condiviso la determinazione della misura della sua invalidità nel 92%. Questo dato di fatto (condivisione della misura suddetta) non ha trovato contestazione nel ricorso in esame. Ne consegue l'irrilevanza della consulenza e, quindi, l'inammissibilità del presente motivo. Concludendo, il ricorso va rigettato. Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. cpc.
PQM
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese. 23 gennaio 2001 Il Presidente: Il Cons. est.: luglichen füauth M. I 0 A 3 D 1 S 3 , S . 5 O A T L T . R L , A N O ' A B S L Hill 3 E I L 7 P E D - S D I 8 A - I N T IL COLLABORATORE EF CANCELLE 1 S S G 1 N O O E Depositata in Canceliaris P S E A M I D G I 27 FEB. 2001 A E G A oggi, , E O D O L T R E T IL COLLABORATORE T I T A S R I DI CANCELLER N L I E G L D S E E E R O D