Sentenza 21 luglio 2001
Massime • 1
La causa di incompatibilità prevista dall'art. 5, comma secondo della legge n. 32 del 1992 si configura esclusivamente con riferimento al soggetto che, eletto (come nella specie) alla carica di Sindaco, rivesta altresì la qualità di socio, amministratore, consulente o (come nella specie) collaboratore di ditte che emettano fatture sui fondi pubblici di cui alla legge n. 219/81, sì che, cessata o rimossa tale situazione, la causa d'incompatibilità viene meno, mentre gli effetti delle situazioni pregresse possono (e devono) trovare soluzione attraverso l'adozione dei mezzi ordinari previsti dall'ordinamento, quali l'istituto dell'astensione (che trova applicazione ogni qual volta l'organo pubblico si trovi a dover decidere in ordine a questioni che, in qualche modo, lo riguardino direttamente o indirettamente), non potendo l'incompatibilità "de qua" incentrarsi su ipotetiche e residuali posizioni di conflitto tra pregresse qualifiche od attività dell'amministratore locale e lo svolgimento delle funzioni pubbliche, dovendo, per converso, discendere da potenzialità di conflitto immanenti, relative a qualifiche od attività concomitanti, che possano, in concreto, formare oggetto dell'abdicazione, che consente la rimozione, della posizione di incompatibilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/07/2001, n. 9972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9972 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Corrado CARNEVALE - Presidente -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere -
Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -
Dott. Mario Rosario MORELLI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OR NG FA, AB DO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ARCHIMEDE 35, presso l'avvocato ALBA TORRESE, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato PASQUALE GENTILE, giusta delega a margine del ricorso;
giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
RM PP, RO CE, OS VA, CO IA, ON CE, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO;
SINDACO DEL COMUNE DI SAN RUFO;
- intimati -
e sul 2° ricorso n° 01/01/5204 proposto da:
RM PP, nella qualità di Sindaco del COMUNE DI SAN RUFO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TACITO 90, presso l'avvocato ALESSANDRA PINTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MICHELE PINTO e ANTONIO VEROPALUMBO, giusta mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
OR NG FA, AB DO, RO CE, OS VA, CO IA, ON CE, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO;
- intimati -
e sul 3° ricorso n° 01/01/6020 proposto da:
CO IA, domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se medesimo;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
OR NG FA, AB DO, RO CE, OS VA, ON CE, RM PP, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 240/00 della Corte d'Appello di SALERNO, depositata il 07/07/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/06/2001 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito per i ricorrenti, l'Avvocato Torrese, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, AR, l'Avvocato Pinto, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso incidentale, in subordine per il rigetto del ricorso principale, l'assorbimento del ricorso incidentale GR.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 21 agosto 1999, LO OR, GE RC, IO CO e SC RO - nella dichiarata qualità di partecipanti alla competizione elettorale per la carica di sindaco e di consigliere comunale del Comune di S. Rufo del 13 giugno precedente, nella quale era risultato eletto sindaco IU AR - chiedevano al Tribunale di Sala Consilina di pronunciarsi sulla condizione di "incompatibilità" del Marino, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 32/1992, per essere egli impegnato nell'esercizio della sua professione di geometra, nella redazione e nella attuazione di numerose pratiche per ricostruzione e riparazione di immobili danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980, assistite da finanziamento pubblico, ex lege n. 219/1981.
Incompatibilità (questa, in cui, secondo gli attori, versava il AR) che sarebbe "emersa con particolare evidenza in occasione della adozione della delibera consiliare n. 17 del 15 aprile 1999, con la quale era stato deciso di utilizzare i fondi pubblici al di fuori delle priorità fissate dalla l. n. 39/1992 proprio per finanziare i progetti redatti dal AR".
- Replicava il AR, nel costituirsi, di avere definito i propri rapporti professionali dal 1989, di essersi nello stesso anno cancellato dall'albo dei geometri e di avere, altresì, trasmesso nel 1992 al Prefetto e al Comune un elenco di tutte le sue prestazioni professionali inerenti ad opere finanziate con la citata legge n. 219/81, con indicazione della fase di conclusione, per ciascuna,
della prestazione stessa;
per cui escludeva che potesse configurarsi, nei suoi confronti, la denunciata condizione di incompatibilità ai sensi dell'art. 5 l. 1992 n. 32.
- Con sentenza del 23 febbraio 2000, il Tribunale adito accoglieva la domanda, ritenendo, alla stregua delle emergenze istruttorie, che l'eletto avesse in realtà "continuato la sua attività professionale" anche oltre la data della cancellazione dall'albo, "elemento, quest'ultimo, non idoneo ad incidere sul rapporto negoziale con i clienti".
La Corte di Salerno - accogliendo l'appello del AR e quello "ad adiuvandum" di CI GR e SC GO - riformava poi, però, la statuizione di primo grado, con conseguente rigetto della domanda, ritenendo che, con l'effettuata e comunicata cancellazione dall'albo nel 1989, e con la denunciata cessazione da tale data di ogni ulteriore attività professionale, il AR avesse rimosso, in tempo utili, la condizione di incompatibilità; ad integrare la quale occorrerebbe invero l'esercizio "concomitante" di funzioni od attività ed una conseguente "potenzialità attuale di conflitto" e non sarebbero sufficienti ipotetiche e residuali posizioni di conflitto ricollegabili ad attività pregresse.
- Contro questa sentenza, depositata il 7 luglio 2000, il OR e l'BA hanno proposto ricorso affidato a due mezzi di cassazione.
- Resistono il AR ed il GR con separati controricorsi e contestuale proposizione di altrettante impugnazioni incidentali. I ricorrenti principali hanno anche depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'impugnazione principale (volta a censurare, con due connessi motivi, l'esclusa incompatibilità dell'eletto) e le impugnazioni incidentali del AR (con cui si lamenta omissione di pronunzia sull'eccepito difetto di "legitimatio in causam" degli attori ) e del GR (con cui si denuncia ulteriore omissione di pronuncia della Corte di merito sulla questione di nullità della sentenza del tribunale per mancata previa concessione al convenuto di termine per rimuovere la causa di incompatibilità), in quanto proposte contro la medesima sentenza vanno riunite ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. 2. Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità del ricorso adesivo del GR, il quale non ha interesse a dolersi della pretesa omissione di pronuncia in ordine al proprio motivo di gravame in punto di mancata previa concessione al AR di termine per la rimozione della causa di incompatibilità, una volta che la sentenza d'appello ha escluso in radice la sussistenza della dedotta incompatibilità.
3. Ancora in via preliminare va esaminata l'eccezione pregiudiziale, dei resistenti, di tardività del ricorso principale, per asserita sua notifica oltre il termine lungo dimidiato, di cui all'art. 327, co 1°, c.p.c.. L'eccezione è infondata.
È ben vero, infatti, che, ai sensi dell'art. 82/3 d.P.R n. 570/1960, nel testo modificato dall'art. 1 della successiva l. 23 dicembre 1966 n. 1147, in materia di contenzioso elettorale "sono ridotti alla metà i termini del giudizio di cassazione", tra i quali innegabilmente rientra anche il termine annuale di impugnazione di cui al citato art. 327 c.p.c. (cfr. n. 9333/87), decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza impugnanda, nel caso (come quello in esame) di mancata notifica della sentenza stessa. Ma, nella specie, tenuto conto del periodo di sospensione feriale, operante anche in materia di contenzioso elettorale (nn. 9333/87 cit.; 8074/91), il predetto termine semestrale non risulta superato alla data di notifica del ricorso - 31 gennaio 2001 -, atteso che il deposito della sentenza d'appello avvenne il 7 luglio 2000, e cioè solo 162 giorni (208 meno 46 di sospensione feriale, dall'1 agosto al 15 settembre) prima della notifica stessa.
4. Precede ulteriormente, rispetto al merito delle doglianze dei ricorrenti principali, l'esame del ricorso incidentale del AR attinente al denunciato difetto di "legitimatio ad causam" degli attori.
Anche tale censura è, per altro, infondata.
La legittimazione ad agire degli odierni ricorrenti risulta, infatti, correttamente fondata sulla loro qualità di partecipanti alla competizione elettorale, oltreché di residenti (elettori) nel Comune di riferimento, qualità mai contestate dal convenuto nel giudizio di primo grado fino all'udienza di precisazione delle conclusioni.
5. L'impugnazione principale, che viene a questo punto in esame, si compone di due connessi motivi incentrati sulla denuncia di violazione degli artt. 5 l. 1992 n. 32, 2231, 2237 c.c. e vizi di motivazione, con i quali il OR e l'RC criticano la Corte salentina per avere, ai fini della rimozione della causa di incompatibilità:
a) erroneamente presupposto che la cancellazione del professionista dall'albo comporti automatica risoluzione dei contratti di prestazione professionale e correlativa cessazione della condizione di incompatibilità;
b) trascurato di valutare o non adeguatamente, comunque valutato la documentazione in atti, dalla quale sarebbe risultato che in concreto, il AR aveva continuato ad esercitare la propria attività professionale, anche dopo quel formale atto di cancellazione dall'albo;
c) erroneamente infine, escluso la situazione di conflitto emergente dalla delibera consiliare n. 17/99.
La complessa doglianza così articolata è per ogni aspetto, però, infondata.
5/1. La norma di previsione della speciale causa di incompatibilità - la cui esistenza ed immanenza viene in discussione nei confronti del AR - è contenuta nell'art. 5 della l. 23 gennaio 1992 n. 32, secondo il cui testuale tenore "la funzione di consigliere comunale del Comune dove sono ubicate le opere pubbliche e private finanziate ai sensi delle legge 14 maggio 1981 n. 219 e successive modifiche è incompatibile con quella di progettista, direttore dei lavori o collaudatore di tali opere o con l'esercizio di attività professionali comunque connesse con lo svolgimento di tali opere". Tale disposizione (introdotta sulla scia delle conclusioni rassegnate dalla Commissione parlamentare di inchiesta incaricata di analizzare le disfunzioni e le situazioni di illegalità verificatesi durante l'attività di ricostruzione seguita agli eventi sismici che colpirono la Campania e la Basilicata nel 1980, e volta, in tale contesto, ad impedire per il futuro, situazioni di indebita confusione fra attività pubblica dell'amministratore ed attività privata del professionista officiato di incarichi connessi ad opere finanziate con fondi pubblici) è pur sempre, infatti, norma, comunque, di stretta interpretazione, in quanto incide, limitandone l'esercizio, su un diritto fondamentale, come quello di elettorato passivo, inquadrabile tra i diritti inviolabili della persona. (cfr. Corte cost. n. 160 del 1997). E dalla esigenza, che ne discende, di una lettura compatibile con il valore costituzionale di riferimento, la norma stessa non può essere, quindi, diversamente interpretata che nel senso della consentita rimovibilità della causa, di incompatibilità una volta verificatasi (cfr. Cass. n. 5640/2000 e v. Corte cost. n. 160 del 1997). A tal fine, vero è, per altro, come sostengono i ricorrenti, che non è sufficiente la formale dismissione delle qualità professionali indicate nel citato art. l. n. 38/92 per rimuovere l'incompatibilità.
La norma in esame considera, infatti, la sussistenza delle funzioni di "progettista, direttore dei lavori o collaudatore di opere" rilevante al fine della produzione della situazione di incompatibilità sia sotto l'aspetto statico (del rivestire semplicemente quelle funzioni) sia sotto l'aspetto dinamico (dell'esercizio delle correlative attività), come è dato inequivocabilmente desumere dall'espressione di chiusura che ricollega l'incompatibilità all'"esercizio di attività professionali comunque connesse con lo svolgimento di dette opere" (pubbliche o private finanziate ai sensi della l. 219/81). Per cui appunto l'incompatibilità non può considerarsi rimossa se non con la discussione concreta ed effettiva, in tempo utile, di ogni siffatta attività, connessa allo svolgimento delle opere in questione, suscettibile di ingenerare il conflitto di interessi (che la legge intende impedire) anche in ipotesi di esercizio dell'attività non qualificata, o non più qualificata, dall'iscrizione nell'albo professionale.
- 5/2 Ciò premesso in punto di diritto, il thema decidendum dell'odierno giudizio si puntualizza allora e si risolve propriamente:
- per un verso, nell'accertare se il AR, dopo la cancellazione dall'albo, abbia o non, in concreto, "continuato" ad esercitare attività connesse ad opere finanziate ex lege 219/1981;
- per altro verso, nello stabilire se eventuali sviluppi ed effetti di pratiche istruite in epoca anteriore (a quella di dichiarata dismissione della qualità e della attività incompatibile) rendano o non immanente la situazione di conflitto di interessi ostativa all'esercizio della carica pubblica elettiva.
5/3 In ordine al primo profilo di indagine, il Collegio ritiene di condividere la conclusione negativa cui è pervenuta la Corte territoriale, poiché i documenti a firma dell'eletto, esibiti dagli attori a comprova dell'asserita continuazione dell'attività incompatibile da parte del AR (un processo verbale di consegna per esecuzione lavori in data 5.11.94; la trasmissione di un atto aggiuntivo relativo alla contabilità finale di altro fabbricato dell'1.3.93; una missiva del 17.3.93 relativa ad attestazione ad ente previdenziale: altra missiva in data 8.2.93 relativa a stato finale dei lavori) non forniscono certo la prova dell'esercizio in corso di attività professionale, ma costituiscono mere trasmissioni di documentazione attinente ad attività svolta in precedenza o mero rilascio di certificazioni richieste, che non poteva non svolgere il professionista in precedenza incaricato. Il che è a dire anche per l'ulteriore documentazione trasmessa dal responsabile dell'ITC di San Rufo parimenti attinenti ad attività materiali a ad attività in cui il AR operava quale procuratore della parte interessata. 5/4 Nè a diversa conclusione può addivenirsi per il profilo che ha riguardo alle denunciate potenzialità di conflitto connesse agli sviluppi amministrativi e contabili di pratiche antecedenti ancora in corso di definizione.
Ben vero, l'esercizio di attività professionale relativa ad opere finanziate ex l. 219/81, che dà luogo alla situazione di incompatibilità per dettato dell'art. 5 della successiva l. 32/1992, non può non essere concomitante con l'esercizio delle funzioni di amministratore.
Mentre gli "effetti delle situazioni pregresse" vanno risolti con i mezzi ordinari previsti dall'ordinamento; e. per la precisione, come già rilevato dalla Corte di merito, attraverso l'istituto dell'astensione che trova applicazione ogni qual volta il soggetto titolare dell'organo pubblico si trovi a dovere decidere in ordine a questioni che in qualche modo la riguardino, direttamente o indirettamente (cfr. n. 5640/2000 cit.) Per cui l'incompatibilità in esame non può, in definitiva, incentrarsi (come pretendono i ricorrenti) su ipotetiche e residuali posizioni di conflitto fra pregresse qualifiche ed attività dell'amministratore locale e lo svolgimento delle funzioni pubbliche ma deve discendere da potenzialità di conflitto immanenti, relative a qualifiche od attività concomitanti, che possano in concreto formare oggetto della abdicazione, che consente la rimozione (che risulterebbe altrimenti, in concreto impraticabile) della posizione di incompatibilità. 5/5 Il rilevato difetto di prova dell'asserita continuazione dell'esercizio di attività incompatibili, dopo la cancellazione del AR dall'albo professionale, toglie ogni rilevanza alle censure in punto di esclusa autosufficienza di quella cancellazione ai fini della rimozione della causa di incompatibilità.
Mentre non fondata è, infine, la residua doglianza dei ricorrenti circa la non rilevata (a loro avviso) situazione di effettivo conflitto rivelata dalla delibera consiliare n. 17 del 1999, sul finanziamento di contributi già concessi "che potrebbero riguardare anche pratiche istruite da AR".
Premesso che dalla lettura degli atti non emerge alcun concreto collegamento tra il contenuto della delibera e l'attività professionale del AR, è assorbente, infatti, il rilievo che l'eventuale interesse personale del AR in quella delibera non configurerebbe la causa di incompatibilità ex art. 5 cit. ma, al limite, ipotesi di reato (della quale è stata data del resto notizia dai primi giudici alla Procura della Repubblica).
5/6 Il ricorso principale va pertanto, a sua volta, integralmente respinto;
rimanendo, così, escluso che sussista, nei confronti del AR, la causa di incompatibilità di cui all'art. 5 l. n. 32/1992. 6. Sussistono giusti motivi per compensare, tra tutte le parti, anche le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale del GR e rigetta il ricorso principale e quello incidentale del AR. Spese compensate.
Roma, 18 giugno 2001.
Depositato in cancelleria il 21 luglio 2001