Cass. civ., sez. I, sentenza 21/07/2001, n. 9972
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Sentenza 21 luglio 2001

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La causa di incompatibilità prevista dall'art. 5, comma secondo della legge n. 32 del 1992 si configura esclusivamente con riferimento al soggetto che, eletto (come nella specie) alla carica di Sindaco, rivesta altresì la qualità di socio, amministratore, consulente o (come nella specie) collaboratore di ditte che emettano fatture sui fondi pubblici di cui alla legge n. 219/81, sì che, cessata o rimossa tale situazione, la causa d'incompatibilità viene meno, mentre gli effetti delle situazioni pregresse possono (e devono) trovare soluzione attraverso l'adozione dei mezzi ordinari previsti dall'ordinamento, quali l'istituto dell'astensione (che trova applicazione ogni qual volta l'organo pubblico si trovi a dover decidere in ordine a questioni che, in qualche modo, lo riguardino direttamente o indirettamente), non potendo l'incompatibilità "de qua" incentrarsi su ipotetiche e residuali posizioni di conflitto tra pregresse qualifiche od attività dell'amministratore locale e lo svolgimento delle funzioni pubbliche, dovendo, per converso, discendere da potenzialità di conflitto immanenti, relative a qualifiche od attività concomitanti, che possano, in concreto, formare oggetto dell'abdicazione, che consente la rimozione, della posizione di incompatibilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 21/07/2001, n. 9972
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9972
    Data del deposito : 21 luglio 2001

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