Sentenza 19 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/04/2001, n. 5795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5795 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2001 |
Testo completo
R.G.N. 19767/98 ec 62095ес 37.95 / 0 1 ud. 19/1/2001 ITALIANA REPUBBLICA E A I N R IO 6 8 A 19 Z IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T A 5 / R /4 U . T B N 6 IS I - 2 DI R . RTE SUPRE G B .R T E . .P R D I D A A L SEZIONE T . E D B D A A E I I T T S R N 1 N E SE Gion 12451 Sigg.ri Magistrati:Compos E 3 T ES I . A A N M Presidente CANTILLO Dott. Dott. Giuseppe Cons. Relatore MARZIALE Dott. Antonio MERONE Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA Consigliere Tributi/IRPEF/ Imponibile/ Dott. Antonino DI BLASI Consigliere Ferie non godute/ Indennità sostitutiva CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente: CAMPION CIVILE SENTENZA N. 62095 sul ricorso proposto da: AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE, in persona del Ministro, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende come per legge;
- ricorrente -
contro
UI NZ;
- Intimato -
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Giuseppe AR 8 / 6 Piemonte n. 479/15/97 del 18 febbraio 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 gennaio 2001 dal Relatore Cons. Giuseppe AR;
Uditi, per l'Amministrazione finanziaria, l'avv. De Bellis;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio Velardi, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto che, con atto depositato l'11 marzo 1993 presso la Commissione - tributaria di primo grado di Cuneo, il signor GI Manzone proponeva ricorso avverso il silenzio serbato dalla locale Intendenza di finanza sulla richiesta di restituzione delle ritenute versate a titolo di IRPEF nel 1990 dal proprio datore di lavoro sulla maggior somma di L. 29.146.598 a lui corrisposta quale indennità sostitutiva di ferie non godute;
che il ricorso era respinto;
che tale decisione era però riformata dalla Commissione tributaria regionale del Piemonte che accoglieva l'appello del contribuente, assumendo che l'indennità ha natura risarcitoria;
che l'Amministrazione finanziaria chiede la cassazione di tale sentenza con un motivo di ricorso;
che l'intimato, al quale il ricorso è stato notificato il 9 novembre 1998 a mezzo del servizio postale, non resiste. Considerato in diritto Giuseppe AR che, con un unico motivo di ricorso, l'Amministrazione finanziaria denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 6, secondo comma, 16, primo comma lett. a, 46 e 48, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, in relazione all'art. 2126 c.c.; nonché censura la sentenza impugnata per avervizio di motivazione ritenuto fondata la pretesa del contribuente, senza considerare: - che il legislatore ha dato una qualificazione onnicomprensiva del reddito da lavoro dipendente, riconnettendolo a qualunque tipo di attività lavorativa e indicando nella maniera più estensiva possibile i compensi che lo costituiscono;
che i compensi che non concorrono a formare il reddito sono previsti dal primo comma del d.p.r. 917/86 e tra di essi non è ricompresa l'indennità sostitutiva di ferie non godute;
che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, detta indennità ha, agli effetti fiscali, natura retributiva e, non essendo ricompresa, tra i compensi tassativamente previsti dal primo comma del citato art. 48, primo comma, d.p.r. 917/86, è assoggettata ad IRPEF e, quindi, a ritenuta d'acconto (Cass. 26 settembre 1994, n. 7868; 26 aprile 1999, n. 4134; 19 maggio 1999, 4834); che il ricorso deve essere quindi accolto e la sentenza impugnata cassata;
Giuseppe AR 3 1 che ricorrono i presupposti per decidere la causa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto;
che vi sono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di cassazione così provvede: . accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata;
decidendo nel merito, rigetta la domanda di rimborso del contribuente;
• compensa le spese del giudizio. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 19 gennaio 2001. Il Presidente 'estensore IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Osvaldo Ascanio Oggi 1.9 APR. 2001 SATIONSCASSA 0 IL CANCELLIERE C1, Osvaldo Ascanio A I R 5 6 E 8 . A 9 N T N 1 O / - U I 4 B / Z B I 6 A . 2 R L R . L T T R . A S I P . . Giuseppe AR G B D A E A I L R T E R D 1 A E 3 I 1 D T S N . A E E N S T M I N A E S E