Sentenza 27 febbraio 2015
Massime • 1
In tema di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva, l'art. 309, comma secondo, cod. proc. pen. pone a carico dell'imputato latitante, ai fini della decorrenza del termine per proporre istanza di riesame, la prova positiva della mancata conoscenza della misura cautelare da fornire attraverso dati concreti obiettivamente valutabili tra i quali non rientra la mera permanenza all'estero.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/02/2015, n. 12539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12539 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 27/02/2015
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAMACCI Luca - rel. Consigliere - N. 475
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - N. 51540/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ES RI N. IL 24/04/1972;
avverso l'ordinanza n. 6083/2014 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 06/10/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
sentite le conclusioni del PG Dott. IZZO Gioacchino, annullamento con rinvio;
udito il difensore avv. Strellacci A..
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 6/10/2014 ha dichiarato inammissibile, perché tardiva, l'istanza di riesame presentata nell'interesse di ES IO avverso l'ordinanza applicativa della custodia in carcere, per violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo
Tribunale e notificata ai sensi dell'art. 165 c.p.p.. Avverso tale pronuncia il predetto propone personalmente ricorso per cassazione.
2. Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, rappresentando di aver fornito ai giudici del riesame la dimostrazione di non essere stato a conoscenza del provvedimento emesso nei suoi confronti mediante il deposito di documentazione (copia del passaporto con visto, copia del contratto relativo ad "unione di fatto" con la propria compagna e copia del contratto di lavoro) comprovante la sua presenza in Colombia prima dell'emissione della misura e della sua esecuzione nei confronti dei coindagati.
Aggiunge che erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto non rilevante detta documentazione, dalla quale poteva, al contrario, evincersi che egli si trovava all'estero e non aveva mai fatto rientro in Italia, non potendosi altrimenti dimostrare la mancata tempestiva conoscenza del provvedimento impugnato.
Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
L'art. 309 c.p.p., comma 2, stabilisce che il termine per proporre riesame delle ordinanze che dispongono l'applicazione di misure coercitive decorre, per l'imputato latitante, dalla data di notificazione eseguita a norma dell'art. 165 c.p.p., sebbene sia previsto che, nel caso in cui sopravvenga l'esecuzione della misura, detto termine decorra da tale momento quando l'imputato prova di non avere avuto tempestiva conoscenza del provvedimento. In tale ultimo caso è richiesta, secondo quanto già affermato da questa Corte, la prova in positivo di fatti concreti dai quali possa desumersi con certezza la mancata di tempestiva ed involontaria conoscenza del provvedimento (Sez. 5, n. 599 del 01/10/2003 (dep. 2004), Krymski, Rv. 227446).
Il riferimento, inoltre, non riguarda la conoscenza legale, conseguibile solo a seguito della ricezione di copia integrale del provvedimento, bensì la notizia, anche sommaria, della emissione della ordinanza coercitiva, tale da consentire all'interessato diligente di venire in possesso del provvedimento medesimo, eventualmente a mezzo del proprio difensore (Sez. 1, n. 59 del 10/1/2000, Pollicina, Rv. 2153609).
2. Nel caso di specie, il Tribunale ha posto in evidenza che l'indagato è stato dichiarato latitante il 7/5/2014 ed il relativo decreto è stato notificato al difensore d'ufficio, unitamente all'ordinanza applicativa della misura, l'11/6/2014, mentre l'istanza di riesame è stata presentata dall'indagato, tramite il difensore di fiducia nominato in data successiva alla notifica a quello d'ufficio, il 25/9/2014, oltre il termine di dieci giorni che decorreva dall'11/8/2014.
I giudici del riesame hanno altresì escluso che la documentazione prodotta dal ricorrente fosse idonea a dimostrare la mancanza di una tempestiva conoscenza del provvedimento, trattandosi di documenti redatti in lingua straniera e non tradotti, che non offrivano alcuna garanzia di autenticità e che dimostravano, al più, la permanenza all'estero prima dell'emissione dell'ordinanza e della sua esecuzione nei confronti dei coindagati.
3. Si tratta, ad avviso del Collegio, di conclusioni del tutto logiche e giuridicamente corrette, considerato che l'art. 309 c.p.p., comma 2 pone espressamente a carico del latitante l'onere di fornire la prova positiva della mancata conoscenza del provvedimento, la quale deve essere fornita attraverso dati concreti obiettivamente valutabili, tra i quali non può certo rientrare la mera permanenza all'estero del destinatario della misura cautelare. Una tale circostanza, invero, non dimostra affatto, di perse, l'ignoranza circa l'esistenza del provvedimento coercitivo, la conoscenza del quale non è certo impedita dal fatto di trovarsi al di fuori del territorio nazionale, considerate le molteplici possibilità di comunicazioni interpersonali e di diffusione delle notizie offerte dalle moderne tecnologie, l'accessibilità alle quali è resa ancor più agevole nel caso in cui la presenza nel paese straniero sia caratterizzata da uno stabile inserimento nel contesto sociale locale.
4. Il Tribunale del riesame ha, dunque, del tutto correttamente escluso la rilevanza della documentazione prodotta non soltanto per la ritenuta mancanza di garanzia di autenticità, ma anche perché essa null'altro dimostrava se non la presenza in Colombia del ricorrente alla data di redazione dei documenti e non anche la mancata conoscenza della misura custodiale che lo riguardava e che era stata eseguita nei confronti dei coindagati.
5. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.
7-13 giugno 2000, n. 186) - consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2015