Sentenza 1 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/08/2002, n. 11454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11454 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2002 |
Testo completo
0066889 REPUBBLICA ITALIANA IN NOM DEL P OLO Í14 54/02 SSAZIONE RTE SU RENA SEZIONE QUINTA CIVILE ✓ dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: T E R.G.N.23288/1999 Dott. Historio Glauco EBNER Presidente Consigliere Dott. A onio MERONE Cron. 23062 Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Rep. Dott. Stefano BENINI DI BLASI Rel. Consigliere Ud. 11/04/2002 Dott. Antonino ha pronunciato la seguente: Oggetto: Tributi Ricorso per SEN TENZA cassazione
contro
Ufficio N sul ricorso proposto da: IO Territoriale Z A Costituzione E S L S RE ROCCO, rappresentato e difeso dall'Avv. Ministero I C V Irrilevanza. I D C Giuseppe Megliola, giusto mandato in calce al ricorso, A E M E R N P n.26 elettivamente domiciliato in Roma, Via Cremona U 9 S O 8 I E 8 T P R presso lo Studio dell'Avv. Teresa Franciosi;
O M 6 C A 6 C - ricorrente . N
contro
UFFICIO DELLE ENTRATE DI S. ANGELO DEI LOMBARDI (ex IMPOSTE DIRETTE), in persona del suo dirigente pro tempore;
- intimato AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE in persona del Ministro 8 0 5 1 pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura Portoghesi n. difende perGenerale dello Stato che la rappresenta e legge;
controricorrente - avverso la sentenza n. 179/42/98 della Commissione Tributaria Regionale di Napoli, Sez. n. 42, del 14-10- 1998, depositata 1'11-11-1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11-04-2002 dal Relatore Cons. Antonino Di Blasi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Dott. Sepe Ennio Attilio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con distinti avvisi di accertamento l'Ufficio Imposte Dirette di Sant'Angelo dei Lombardi rettificava, ai 1985, 1986, 1987 e fini IRPEF ed ILOR per gli anni 1988, i redditi dichiarati da LI OC, titolare di impresa esercente attività di fabbro in Lacedonia, nella considerazione che risultava applicata una percentuale di forfettizzazione (50%) maggiore di quella (29%) applicabile. L'impugnazione del contribuente che, avuto riguardo all'attività espletata, evidenziava la congruità della percentuale applicata, veniva accolta dall'adita Commissione Tributaria Provinciale di Sant'Angelo dei Lombardi, giusta sentenza 13/01/1996. L'Ufficio interponeva appello, e la Commissione Tributaria Regionale della Campania Sez. 42, con la decisione in epigrafe indicata, in riforma della statuizione del giudice di primo grado, confermava gli avvisi di rettifica, ritenendo legittimo e corretto l'operato dell'Ufficio. Con ricorso proposto contro "1'Ufficio delle Entrate (ex Imposte Dirette) di Sant'Angelo dei Lombardi, in persona del suo Dirigente pro tempore" ed allo stesso notificato in Roma, presso l'Avvocatura dello Stato, il 13-12-1999, il contribuente ha chiesto la cassazione Il Ministero delle Finanze, con controricorso The della decisione di appello con due mezzi. rigettonotificato il 22-01-2000 ha chiesto il dell'impugnazione. Con memoria 14-03-2002 il LI ha ulteriormente illustrato le proprie ragioni. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente esaminata la questione relativa all'ammissibilità del ricorso per cassazione, tenuto conto della circostanza ch'esso risulta proposto nei confronti dell'Ufficio Imposte Dirette di Sant'Angelo dei Lombardi, ed allo stesso notificato. un orientamento giurisprudenziale (Cass. Nel solco di n. 657; 13-12-1999 n.13924; 29-08-1998 21-01-2000 ormai consolidato, tale ricorso, va dichiarato n.8642) inammissibile, in quanto proposto in violazione 1 ° n.1 c.p.C., secondo cui il dell'art.366, comma ricorso proposto nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, "deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle parti". La richiamata disposizione, infatti, non trova deroga in alcuna delle disposizioni del nuovo processo tributario, contenute nel Decr, Lgs. n.546 del 1992, tenuto conto che l'art. 62, comma 2°, di tale decreto. delegato, statuisce che "al ricorso per cassazione ed al relativo procedimento si applicano le norme dettate dal codice di procedura civile in quanto compatibili". Invero, nessuna deroga è rinvenibile nell'art.11, comma 2° del Decreto Legislativo citato, secondo cui "l'Ufficio del Ministero delle Finanze nei cui confronti è proposto il ricorso sta in giudizio direttamente o mediante l'Ufficio del contenzioso della essodirezione regionale о compartimentale ad sovraordinato", in quanto tale disposizione, letta in combinato disposto con gli artt. 12, comma 4°1 secondo cui l'Ufficio del Ministero delle Finanze, nel giudizio di secondo grado, può essere assistito dall'Avvocatura dello Stato e 52, comma 2°, che subordina la da parte degli proponibilità dell'appello principale, Uffici periferici del Dipartimento delle Entrate e degli Uffici del Territorio, alla previa autorizzazione, si riferisce, con ogni evidenza, soltanto ai primi due gradi di giudizio. Ciò posto, nel caso in esame, in cui il ricorso risulta avanzato nei confronti dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di edSant'Angelo dei Lombardi, allo 12, stesso notificato in Roma, via dei Portoghesi, Stato, presso 1'Avvocatura Generale dello l'inammissibilità del gravame consegue all'erronea indicazione della "parte" contro cui lo stesso proposto. Ritiene, infatti, la Corte che, nel caso, l'impugnazione, così come reso palese dalla dizione usata in ricorso, sia stata proposta nei confronti dell'Ufficio periferico dell'Amministrazione delle poiché l'indicazione delleFinanze e che, quindi, "parti", rilevante ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, non può che essere solo quella desumibile dal relativo contenuto, 10 stesso debba essere dichiarato inammissibile. Emblematica deve ritenersi la circostanza che nell'atto, sia stato indicato esclusivamente, l'Ufficio territoriale di Sant'Angelo dei Lombardi;
tanto induce, ragionevolmente, a ritenere che il ricorso sia stato proposto proprio nei confronti del detto Ufficio periferico e non già contro il "Ministero delle Finanze". La circostanza, poi, che il ricorso sia stato notificato al predetto Ufficio, presso 1'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, non è idonea ad alterare i termini della questione, tenuto conto, che il condiviso orientamento giurisprudenziale (Cass. n.1586 del 28-02-96; n. 3565 del 16-04-96; n.1389 dell'11-02- 94) indica esclusivamente nel ricorso, l'atto cui far riferimento per l'individuazione delle "parti". l'accertato vizio può ritenersi sanato per effetto Né del controricorso del Ministero delle Finanze, avuto riguardo al fatto che, nel caso, non è possibile alcuna sanatoria (Corte Costituzionale n.97/1967), trattandosi di circostanza irrilevante, dal momento che si verte in tema di inammissibilità derivante dall'errata individuazione della "parte" (Ufficio anziché Ministero). L'inammissibilità del ricorso, preclude l'esame dei relativi motivi, che restano assorbiti. Non sussistono i presupposti per la pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma 1'11 Aprile 2002. Il Presidente Dott. Ebner Vittпрвият lauco Il Consigliere Relatore -Estensore Dott. Ant IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Innocenzo Battista 1AGO 2002 Oggi .. P RECT Innocenco Battista