Sentenza 1 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 01/02/2002, n. 1284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1284 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2002 |
Testo completo
E A N L O L I E Z D A 5 R . 9 7 T 1 . S 3 T I . R G N E A ' R L 7 REPUBBLICA ITALIANA 01 284 02 L 6 A 9 E 1 D D - 5 E I - T S 3 N N E E E G S S A COR E G I Oggetto " E A L SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 22157/99 Dott. Giovanni LOSAVIO Dott. Ugo VITRONE Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Consigliere Cron.3583 Dott. Salvatore SALVAGO - Consigliere Rep. Dott. Onofrio FITTIPALDI Rel. Consigliere Ud. 21/09/2001 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PREFETTO pro tempore di GORIZIA, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
GERMACAR Srl;
- intimata avverso la sentenza n. 111/99 del Pretore di GORIZIA, depositata il 04/09/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2001 udienza del 21/09/2001 dal Consigliere Dott. Onofrio 1925 FITTIPALDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore concluso per Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha l'improcedibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso notificato in data 18/11/99, il Prefet- to di Gorizia ha proposto ricorso per cassazione avver- so la sentenza del Pretore di Gorizia del 4/9/99 e no- tificata in data 21/9/99, con la quale era stata accol- ta l'opposizione proposta dalla Gemarcar srl avverso l'ordinanza ingiunzione del 19/4/97 con la quale il Prefetto della Provincia di Gorizia le aveva ordinato di pagare la somma di lire 117.500 quale sanzione per la violazione dell'art. 158, comma 3 del codice della strada, per avere lasciato in sosta, nel centro abita- to di Gorizia, un rimorchio staccato dal veicolo trai- nante. L'intimato non si è costituito innanzi a questa Suprema Corte. Il ricorrente, all'atto del deposito del ricorso (7/12/1999), non ha provveduto altresì a depositare co- pia autentica del provvedimento impugnato ed a tale in- combenza ha assolto solo con distinto atto in data 12/1/2000. MOTIVI DELLA DECISIONE L'esame del merito del ricorso è precluso dalla im- procedibilità del ricorso medesimo, conseguente al man- cato rispetto del termine perentorio fissato dall'art. 369 c.p.c. per il deposito della copia autentica del provvedimento giurisdizionale impugnato in questa sede (venti giorni dalla notifica del ricorso).
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Così deciso nella Camera di Consiglio della I se- zione civile della Suprema corte di Cassazione il 21/9/2001 Il Presidente Il Consigliere estensore Onofrio FittipaldiOu M Giovanni Losavio Si mmuldar CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Andrea Blanchi 1 FEB 2002 il AL CANCELLIERE E N A IO L L Z E A D R . T " 9 IS 7 . 1 T G 3 R E . 'A R N L A 7 L 6 D E 9 D 1 E - I T 5 - S N 3 E N E S E S E G " I G A E L 3