Sentenza 29 aprile 2003
Massime • 1
Il giudicato cautelare ha una portata più modesta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, sia perché esso è limitato allo stato degli atti, sia perché non copre anche le questioni deducibili, ma soltanto le questioni dedotte, implicitamente o esplicitamente, nei procedimenti di impugnazione avverso ordinanze in materia di misure cautelari personali; peraltro sono da ritenersi questioni dedotte anche quelle che, benché non enunciate in modo specifico, integrano il presupposto logico di quelle espressamente dedotte e, a maggior ragione, le nuove argomentazioni volte ad illustrare i profili di una nullità già dedotta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/04/2003, n. 26430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26430 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Giovanni D'URSO Presidente
dott. Mariano BATTISTI Componente
dott. Sergio VISCONTI "
dott. Luisa BIANCHI "
dott. Silvana IACOPINO "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SC ON nata il [...] in [...];
Avverso ordinanza del 18/11/2002 del Trib. Libertà di Torino;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Bianchi Luisa;
Sentite le conclusioni del P.G. Dr. Sost. Proc. Gen. Cons. Anna Maria De Sandro per il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
MA IO veniva tratto in arresto il 29.12.2001 in esecuzione di ordinanza impositiva della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Gip presso il Tribunale di Torino in data 30.11.2001 e confermata con ordinanza del 18.1.2002 dal Tribunale del riesame. In data 7.2.2002 il Gip rigettava un'istanza della difesa di declaratoria di inefficacia della misura cautelare per pretesa omissione dell'avviso al difensore di fiducia dell'espletamento dell'interrogatorio di garanzia ai sensi dell'art. 294, co.4, cpp e il provvedimento veniva confermato dal Tribunale del riesame in data 18.4.2002. Nel corso dell'udienza tenutasi il 14.10.2002 per la celebrazione del rito abbreviato, la difesa proponeva, per quanto qui interessa, nuova istanza di inefficacia della misura cautelare per violazione delle garanzie difensive in ordine all'effettuazione dell'interrogatorio di garanzia e il Gup la riteneva inammissibile in quanto sulla stessa questione era già intervenuta la decisione reiettiva del Tribunale del 18.4.2002, non impugnata per Cassazione. Avverso la successiva ordinanza del Tribunale del riesame che confermava il provvedimento del Gip, ricorre per cassazione il MA contestando la ritenuta inammissibilità della questione per precedente giudicato che non sarebbe invocabile in presenza di una nullità assoluta e deducendo che, comunque, nessuna preclusione poteva nella specie essere invocata dal momento che le ragioni addotte a sostegno della nuova impugnazione erano diverse da quelle sulle quali si sarebbe formato il giudicato stesso;
al riguardo riferisce che in un primo tempo si era eccepita la nullità dell'interrogatorio perché la polizia giudiziaria non aveva notificato l'avviso di fissazione dell'incombenza con il mezzo del fax o del telefono, mentre con la seconda istanza la nullità della notifica è stata contestata in quanto, dopo l'accesso sul luogo, trovando chiuso lo studio dell'avvocato, la polizia giudiziaria, tenuta in base al disposto dell'art. 148, co.2, cpp al rispetto di tutte le norme in tema di notifica, non aveva tentato di notificare l'atto al portiere. Il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato. Deve preliminarmente ribadirsi che la preclusione derivante dal c.d. giudicato cautelare opera anche nei confronti di eventuali nullità assolute, come già ritenuto da questa Corte con sentenze della 2^ sezione, 28.3.95 n. 1712, Formicola m.u.201609 e sezione 4^ 14.9.96 n. 2123, Cacciamo ed altro m.u.205573. Nella specie tale preclusione è stata correttamente evocata dal Gup e dal Tribunale del riesame.
Al riguardo può osservarsi che, pur essendo pacifico(Sez. Un.
8.7.94 n. 11, Buffa) che tale preclusione opera solo nei confronti del "dedotto" e non del "deducibile", deve però ritenersi che non ogni questione non dedotta in una precedente impugnazione possa giustificare il rinnovo della medesima istanza.
Le stesse sezioni unite hanno precisato che nel "dedotto" sono comprese, implicitamente, anche le questioni che pur non facendo parte espressamente delle questioni trattate, ne costituiscono tuttavia l'antecedente logico. Analogamente deve ritenersi che le argomentazioni volte ad illustrare soltanto i profili di una nullità già dedotta non costituiscono elemento nuovo deducibile con una ulteriore autonoma impugnazione.
Nella specie, con entrambe le impugnazioni il ricorrente ha sollecitato la dichiarazione di inefficacia della misura cautelare per irregolarità della notifica dell'avviso relativo all'effettuazione dell'interrogatorio di garanzia, e cioè ha presentato al giudice domande aventi identico "petitum" e "causa pretendi"; la semplice prospettazione di un diverso profilo sotto il quale la notifica avrebbe dovuto ritenersi irregolare non è sufficiente a modificare la domanda. Tale profilo rientrava già nell'oggetto del tema devoluto al primo giudice e la specifica censura di cui si è lamentato il ricorrente con la seconda istanza avrebbe dovuto e potuto essere fatta valere nel primo giudizio, quanto meno con l'impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che - a quanto riferisce il ricorrente - ha riconosciuto la regolarità della notifica in seguito all'accesso allo studio del difensore della polizia giudiziaria, decisione che non risulta invece essere stata contestata con ricorso per Cassazione. Al riguardo può ancora aggiungersi che la preclusione a presentare domande aventi identico contenuto di altre già presentate costituisce principio ribadito specificamente dall'art. 666, co.2, cpp relativo agli incidenti di esecuzione ma che può ritenersi applicabile anche in materia cautelare.
P.Q.M.
La Corte:
- Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa, a cura della cancelleria, al Direttore dell'Istituto Penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito nell'art. 23, comma 1 bis, Legge 8.8.1996, n. 332. Così deciso in Roma, il 29 aprile 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 19 GIUGNO 2003 .