Sentenza 13 novembre 2007
Massime • 1
Non sussistono le condizioni per l'esercizio d'ufficio del potere di rilevazione dell'errore materiale di cui all'art. 625 bis, comma terzo, cod. proc. pen., nel caso in cui la Corte di cassazione abbia dichiarato inammissibile il ricorso omettendo di considerare l'intervenuta remissione di querela, documentalmente presente in atti, unitamente alla relativa accettazione. Detta ipotesi non integra un errore materiale, ma un errore di fatto, avente natura percettiva, sottratto al potere del giudice di legittimità nell'ambito della procedura d'ufficio di cui all'art. 625 bis, comma terzo, cod. proc. pen., suscettibile peraltro di revisione da parte del giudice competente (e in tal senso la S.C. ha qualificato la domanda dell'interessato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/11/2007, n. 46822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46822 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 13/11/2007
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 1692
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 019713/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RR SA N. IL 14/12/1940;
avverso ORDINANZA del 19/03/2007 SETTIMA SEZ. CORTE CASSAZIONE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. DI POPOLO Angelo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per remissione di querela. Spese a carico del querelato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 10 febbraio 2004 la Corte di Cassazione, settima sezione penale, dichiarava inammissibile il ricorso presentato da UR AR avverso la sentenza con la quale la corte di Appello di Cagliari, il 16.06.2003, in parziale riforma di quella resa in prime cure, lo aveva assolto per insussistenza del fatto dal reato di cui all'art. 570 c.p., commi 1 e 2, n. 2 ed aveva ridotto la pena per il residuo reato di cui all'art. 570 cpv. c.p., n. 2, determinandola in quattro mesi di reclusione e 200,00 Euro di multa, oltre le statuizioni di natura civilistica.
In data 6.12.2006 il difensore dell'imputato come innanzi condannato presentava istanza al Tribunale di Oristano, esponendo che UR AR, prima dell'udienza fissata dalla Corte di Cassazione per la discussione del gravame proposto dall'interessato avverso la pronuncia di condanna resa in secondo grado, aveva accettato la rimessione di querela sottoscritta dalla querelante. Con la stessa istanza lamentava ancora l'interessato che la sentenza di secondo grado era stata dichiarata esecutiva, di guisa che concludeva chiedendo la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta remissione di querela.
Il Tribunale adito rimetteva l'istanza alla Corte di Appello di Cagliari per competenza, quale giudice dell'esecuzione. La Corte territoriale, da parte sua, sul presupposto che non v'era spazio giuridico per poter modificare il giudicato maturato all'esito della pronuncia del giudice di legittimità; che l'istanza difensiva al suo esame non poteva intendersi come istanza di revisione non ricorrendo le condizioni tassativamente indicate dalla legge in quanto il fatto nuovo costituito dalla remissione era stato documentato in atti e versato nel fascicolo processuale anteriormente all'ordinanza della Corte di Cassazione;
che appariva di giustizia, anzicché limitarsi alla dichiarazione di inammissibilità dell'incidente di esecuzione al suo esame, trasmettere gli atti alla Suprema Corte perché venissero valutate le condizione per esercitare d'ufficio il potere di rilevazione di errore materiale di cui all'art. 625 bis c.p.p., comma 3, a tali fini disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 625 bis c.p.p., introdotto, come è noto, con la novella portata dalla L. 26 marzo 2001, n. 128, art. 6, comma 6, ha introdotto nel nostra sistema processuale penale il ricorso straordinario per la correzione dell'errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla Corte di Cassazione. Tale norma può trovare applicazione sia ad impulso di parte (comma 2), sia d'ufficio (comma 3), ma in tale ultima ipotesi la disciplina generale del comma 1 conosce un significativo contenimento di operatività. Detta infatti la disposizione: "L'errore materiale di cui al comma 1 può essere rilevato dalla corte di cassazione, d'ufficio in ogni momento".
Tali i principi, dai quali operare, ora, la deduzione della regola da applicare al caso sottoposto al vaglio della Corte. La disposizione di cui si discute l'applicazione stabilisce il principio che l'errore materiale e soltanto questo può essere rilevabile di ufficio, giacché esplicitamente escluso dall'iniziativa pubblica l'errore di fatto.
Ciò posto, ai fini della decisione invocata occorre pertanto delibare se la mancata considerazione da parte della Corte di Cassazione dell'intervenuta remissione di querela, remissione documentalmente presente in atti, integri una ipotesi di errore materiale ovvero quella di errore di fatto, per traine poi le conseguenze giuridiche da affermare nel processo.
Secondo questa Corte (Cass. sez. 4^, 10.03.2003, Aragona, m. 225257) gli errori di fatto attengono all'acquisizione stessa della conoscenza giudiziale, mentre quelli materiali consistono "....in una divergenza del tutto esteriore tra volontà effettiva del giudice e volontà manifestata ...", giacché attengono esclusivamente alla manifestazione delle conoscenze acquisite (Nappi A., "Guida al codice di procedura penale", Milano, 2007, pag. 982).
Il giudice di legittimità ha ulteriormente chiarito (Cass. innanzi citata) che gli errori di fatto, viceversa, "si verificano quando la sentenza impugnata sia viziata per effetto di una falsa rappresentazione della realtà a causa di una inesatta percezione di essa risultante dalla stessa sentenza o dagli atti processuali riguardanti il giudizio di legittimità, da cui deriva una erronea supposizione che da luogo alla affermazione dell'esistenza di un fatto sicuramente escluso ovvero dell'inesistenza di un fatto indiscutibilmente accertato", ovvero, anche se non accertato, comunque ed indiscutibilmente presente.
Orbene, nel caso in esame la Corte di cassazione, pronunciando la inammissibilità del ricorso di legittimità presentato da UR AR, non si è avveduta della presenza in atti della remissione di querela della parte lesa e dell'accettazione di essa, con atto distinto, da parte dell'imputato, l'una e l'altra intervenute nelle more tra la sentenza del giudice di appello e quella del giudice di legittimità.
Vertesi pertanto in una chiara ipotesi di errore di fatto, errore di natura percettiva, di guisa che in relazione ad esso non può pronunciarsi questa Corte nell'ambito della procedura d'ufficio disciplinata dall'art. 625 bis c.p.p., comma 3. Stima peraltro il Collegio rilevare che la fattispecie sottoposta al suo esame può trovare soluzione secondo diritto in forza della disciplina sulla revisione delle sentenze di condanna, disciplina dettata, come è noto, dagli art. 629 c.p.p. e ss.. Ai sensi infatti dell'art. 630 c.p.p., la revisione può essere richiesta "se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell'art. 631 c.p.p.". Ad avviso della Corte di Appello di Cagliari, giudice che ha rimesso gli atti del processo a questa Corte per l'attivazione della procedura di ufficio di cui all'art. 625 bis c.p.p., tale norma non sarebbe riferibile al caso di specie, giacché "le prove che dimostrerebbero l'estinzione del reato prima della condanna definitiva non sono sopravvenute ne' sono state scoperte dopo la condanna, ma furono versate nel fascicolo processuale prima dell'ordinanza della Corte di Cassazione che rese definitiva la condanna".
L'affermato principio è errato ed in contrasto con il prevalente orientamento interpretativo della Suprema Corte, la quale ha affermato che la sopravvenienza o la scoperta di nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, siano in grado di dimostrare che il condannato deve essere prosciolto, si ha soltanto quando si tratti di elementi che, per qualsiasi ragione non abbiano formato oggetto di valutazione da parte dei giudici e che, qualora apprezzati, da soli o insieme agli altri già emersi, avrebbero reso evidente l'innocenza del condannato (Cass. 16.03.98, Papale, in Cass. penale 99, p. 1898), di guisa che è esperibile il rimedio di cui agli artt. 629 c.p.p. e ss. ogni volta che possano essere utilmente invocate prove preesistenti e non valutate ancorché già acquisite agli atti del giudizio (Cass. 10.07.98 Campolo, in Cass. penale, 99, 123; conformi:
Cass. 6.10.98, Bompressi, in F. it. 99, 2^, 729; Cass. 1.04.99, Cavazza;
contra: Cass. 25.11.98, Guareschi Marosi;
Cass.
6.06.99 Percoco).
Nel senso appena indicato si è altresì posta la Suprema Corte nella sua composizione più autorevole (Cass. Sez. un. penali, 26.09.01, Pisano, in Cass. penale, 02, 1952) affermando che, ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione, "prova nuova è, oltre la prova sopravvenuta, la prova scoperta, la prova non acquisita e la prova acquisita ma non valutata, come risulta dalla disposizione dell'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. c), che ancora la novità della prova alla sua avvenuta valutazione nel giudizio di cognizione" (conf. Cass. 20.09.04. Liori;
contra Cass. 09.01.03, Piscicelà).
Questa sezione intende dare convinta e piena adesione all'indirizzo maggioritario della Corte, giacché la proposta interpretazione per un verso corrisponde al dettato normativo, per altro verso si appalesa coerente con il principio di uguaglianza dappoiché consente di disciplinare in modo uguale situazioni sostanzialmente identiche e, per altro verso ancora, consente una lettura normativa capace di aderire alla vitalità delle fattispecie concrete, rifuggendo comode letture burocrati che della legge.
È pur vero che la dizione letterale portata dall'art. 630 c.p.p., lett. c) fa riferimento alla sopravvenienza ovvero alla scoperta di "nuove prove" e che si pone, pertanto, la questione di diritto se l'atto di remissione di querela con la relativa accettazione integrino o meno la nozione di "prova", ma in tale senso, nel senso cioè di riportare tale ultimo atto alla nozione anzidetta, si è pronunciato il Supremo Collegio con la sent. 3764 del 28.02.1995, est. Lattanzi.
Tanto premesso la Corte ritiene che la domanda proposta da UR AR al Tribunale di Oristano possa e debba essere qualificata come istanza di revisione ai sensi dell'art. 630 c.p.p., e che gli atti vadano pertanto trasmessi alla Corte di Appello Di Roma competente a conoscere su di essa.
P.Q.M.
La Corte, qualificato il ricorso come richiesta di revisione, trasmette gli atti alla Corte di Appello di Roma.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 novembre 2007. Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2007