CASS
Sentenza 13 luglio 2023
Sentenza 13 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/07/2023, n. 20026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20026 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 29880-2020 proposto da: GI ITASHVILI, elettivamente domiciliato in Roma, Via Domenico Chelini,4, presso lo studio dell'avvocato Alessandro De Angelis, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonia Condemi;
- ricorrente- contro PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI RE LA , QUESTURA DI RE LA;
- intimati -
avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di RE LA, depositata il 29/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/03/2023 dalla consigliera Annamaria Casadonte;
Civile Sent. Sez. 1 Num. 20026 Anno 2023 Presidente: VALITUTTI ANTONIO Relatore: CASADONTE ANNAMARIA Data pubblicazione: 13/07/2023 2 di 6 FATTI DI CAUSA 1.Il giudice di pace di Reggio Calabria con decreto depositato il 29 maggio 2020, ha respinto l'opposizione di AN SH, cittadino della Georgia, avverso il decreto prefettizio di espulsione adottato in data 20 aprile 2020 dal prefetto di Reggio Calabria e notificato allo straniero in pari data. 2.In particolare il giudice di pace, rilevato che, con l'opposizione al provvedimento di espulsione non potevano essere fatti valere anche i vizi formali del procedimento amministrativo non incidenti sulle finalità perseguite dalla legge, che, nella specie, il decreto prefettizio era stato notificato all'interessato, ex art. 2, comma 6, d.lgs. 286/1998, dandosi atto “dell’impossibilità di reperire in tempi brevi un interprete in lingua conosciuta dallo straniero”, con traduzione in lingua italiana, francese ed inglese, e comunque il diritto di difesa dell’espellendo non era stato compromesso, dalla omessa traduzione degli atti “nella lingua presumibilmente a lui meglio conosciuta”, tanto è che il ricorrente, correttamente interpretando l’atto, aveva potuto contattare un suo legale di fiducia, con il quale aveva predisposto le proprie argomentazioni difensive. 2.1. In ordine alla motivazione del decreto prefettizio, riteneva il giudice di pace che l’obbligo risultava soddisfatto con il richiamo alle norme di legge ed agli elementi necessari per individuare la violazione addebitata. 2.2. Con riguardo agli altri motivi il giudice di pace li riteneva assorbiti. 3. Avverso la suddetta pronuncia, comunicata il 29/5/2020 dalla cancelleria al difensore dello straniero, avv. Luca Barilla, come da attestazione in calce alla copia della decisione impugnata (la data del 20/6/2020, essendo relativa alla comunicazione della liquidazione compensi avv. Barillà, precedente difensore dello straniero), AN SH propone ricorso per cassazione 3 di 6 notificato il 7/9/2020, affidato a due motivi, nei confronti della questura e della prefettura di Reggio Calabria (che non svolgono difese). 4.Con l’ordinanza interlocutoria n.23100/2021 il ricorso è stato rimesso alla pubblica udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE 5. Con il primo motivo si deduce la nullità del decreto del giudice di pace, per violazione dell’art. 111 Cost., del diritto di difesa, dei “diritti stabiliti Convenzione EDU e Patto internazionale sui diritti civili e politici di New York legge n. 881/1977”, dell’art. 6 della CEDU e del principio del giusto processo, in relazione alla parte del decreto in cui si è ritenuto, con motivazione del tutto illogica, che non potessero essere fatti valere con l’opposizione al decreto di espulsione vizi formali di ciascun atto del procedimento amministrativo. Nella specie, il ricorrente ha dedotto la mancata traduzione del decreto espulsivo in lingua conosciuta dallo straniero espellendo, essendo stato lo stesso redatto in italiano ed in inglese, senza neppure alcuna indicazione circa la conoscenza della lingua italiana da parte dello stesso o la temporanea difficoltà di reperire un interprete della lingua conosciuta. 6. Con in secondo motivo si deduce la nullità del provvedimento per omessa traduzione dello stesso in lingua georgiana, rilevandosi che era compromessa l’effettiva partecipazione del ricorrente al procedimento, non essendo il medesimo in grado di comprendere l’italiano o tanto meno l’inglese. 7. I due motivi, strettamente connessi possono essere trattati congiuntamente e sono fondati. 8. Ritiene infatti il Collegio di dover confermare il consolidato principio secondo il quale la mancata traduzione del decreto di espulsione nella lingua propria del destinatario determina la violazione dell'art. 13, comma 7, del d.lgs. n. 286 del 1998, con conseguente nullità non sanabile del provvedimento, anche in 4 di 6 presenza dell'attestazione di indisponibilità del traduttore, qualora la stessa sia motivata con l'impossibilità di reperire un interprete di lingua madre, dovendo, a monte, l'Amministrazione addurre e il giudice ritenere verosimili le ragioni a sostegno della indisponibilità di un testo predisposto nella lingua dell'espellendo, ovvero dell'inidoneità, nel concreto, di tale testo (Cass. 14733/2015; id. 13323/2018; id. 24015/2020; Cass. 5837/2022). 9. Nel caso in esame, è stato apoditticamente ed erroneamente affermato che l’Amministrazione non debba dettagliatamente specificare il motivo della mancata traduzione in lingua conosciuta dallo straniero essendo sufficiente che dell’impedimento ne sia dato atto nel decreto di espulsione. 10. A sostegno dell’affermazione si è richiamata la pronuncia della Corte, invero risalente, che ha stabilito che l’attestazione dell’autorità amministrativa relativa all’impossibilità di procedere alla traduzione nella lingua dell’espellendo, posta a base della traduzione in una delle lingue veicolari, è incensurabile da parte del giudice (Cass. 1635/2011). 11. Inoltre il giudice di pace ha ritenuto operante il principio del raggiungimento dello scopo, avendo il ricorrente potuto contattare un legale di fiducia che ha predisposto le argomentazioni difensive. 12. In tal modo il giudice di pace ha violato i principi ormai consolidati affermati da questa Corte e condivisi dal Collegio secondo cui: a. "è nullo il provvedimento di espulsione tradotto in lingua veicolare per l'affermata irreperibilità immediata di traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che l'amministrazione non affermi, ed il giudice ritenga plausibile, l'impossibilità di predisporre un testo nella lingua conosciuta dallo straniero per la sua rarità" (cfr. Cass. 13323/2018; Cass. n. 3676/2012): nel caso in esame nessuna considerazione è stata formulata in ordine alla rarità della 5 di 6 lingua conosciuta dal ricorrente ed alla impossibilità concreta di predisporre una traduzione scritta per lui comprensibile;
b. "in tema di espulsione amministrativa dello straniero, grava sull'amministrazione l'onere di provare l'eventuale conoscenza della lingua italiana o di una delle lingue c.d. veicolari da parte del destinatario del provvedimento di espulsione, quale elemento costitutivo della facoltà di notificargli l'atto in una di dette lingue”. 13. E’ dunque compito del giudice di merito accertare in concreto se la persona conosca la lingua nella quale il provvedimento espulsivo sia stato tradotto, a tal fine valutando gli elementi probatori del processo, tra i quali assumono rilievo anche le dichiarazioni rese dall'interessato nel c.d. foglio-notizie, nel quale egli abbia dichiarato di conoscere una determinata lingua nella quale il provvedimento sia stato tradotto" (Cass. 11887/2018; Cass. 18268/2016; Cass.22607/2015). 14. Tale nullità, può essere fatta valere soltanto mediante il ricorso in opposizione, in quanto si verte in materia d'invalidità e non d'inesistenza dell'atto amministrativo, e non può dirsi esclusa per raggiungimento dello scopo, non applicandosi al requisito di validità del decreto espulsivo il principio di sanatoria, proprio del diritto processuale civile (art. 156 c.p.c.) (Cass. 16962/2011; Cass. 22607/2015; Cass. 18878/2017). 15. Tale ricostruzione ermeneutica non contrasta con quanto osservato dal P.G., secondo cui l'omessa traduzione del decreto di espulsione nella lingua conosciuta dall'interessato, o in quella c.d. veicolare, ai sensi dell'art. 13, comma 7, del d.lgs. n. 286 del 1998, comporta la nullità del provvedimento espulsivo, salvo che lo straniero conosca la lingua italiana o altra lingua nella quale il decreto è stato tradotto, circostanza accertabile anche in via presuntiva e costituente accertamento di fatto censurabile nei ristretti limiti dell'attuale disposto dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. 2953/2019). 6 di 6 16. La conclusione proposta dal PM presuppone, invero, un accertamento in fatto di conoscenza della lingua, che nella specie manca, essendo la decisione fondata solo sul raggiungimento dello scopo, per avere l’immigrato contattato un legale. 17. Tuttavia vertendosi in materia di diritti fondamentali della persona, la tutela del diritto del ricorrente di comprendere esattamente il significato di un provvedimento di natura e contenuto tecnico su di essi incidente non si presta ad interpretazioni che giustifichino, ex post, il mancato assolvimento del generale principio dell’obbligo di motivazione regolante l’attività della P.A.. 18. Il giudice di pace si è discostato dai principi di diritto sopra richiamati, e pertanto il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio al giudice di pace di Reggio Calabria, in persona di diverso magistrato, affinché riesamini l’opposizione alla luce dei sopra enunciati principi e provveda altresì alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al giudice di pace di Reggio Calabria, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione
- ricorrente- contro PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI RE LA , QUESTURA DI RE LA;
- intimati -
avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di RE LA, depositata il 29/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/03/2023 dalla consigliera Annamaria Casadonte;
Civile Sent. Sez. 1 Num. 20026 Anno 2023 Presidente: VALITUTTI ANTONIO Relatore: CASADONTE ANNAMARIA Data pubblicazione: 13/07/2023 2 di 6 FATTI DI CAUSA 1.Il giudice di pace di Reggio Calabria con decreto depositato il 29 maggio 2020, ha respinto l'opposizione di AN SH, cittadino della Georgia, avverso il decreto prefettizio di espulsione adottato in data 20 aprile 2020 dal prefetto di Reggio Calabria e notificato allo straniero in pari data. 2.In particolare il giudice di pace, rilevato che, con l'opposizione al provvedimento di espulsione non potevano essere fatti valere anche i vizi formali del procedimento amministrativo non incidenti sulle finalità perseguite dalla legge, che, nella specie, il decreto prefettizio era stato notificato all'interessato, ex art. 2, comma 6, d.lgs. 286/1998, dandosi atto “dell’impossibilità di reperire in tempi brevi un interprete in lingua conosciuta dallo straniero”, con traduzione in lingua italiana, francese ed inglese, e comunque il diritto di difesa dell’espellendo non era stato compromesso, dalla omessa traduzione degli atti “nella lingua presumibilmente a lui meglio conosciuta”, tanto è che il ricorrente, correttamente interpretando l’atto, aveva potuto contattare un suo legale di fiducia, con il quale aveva predisposto le proprie argomentazioni difensive. 2.1. In ordine alla motivazione del decreto prefettizio, riteneva il giudice di pace che l’obbligo risultava soddisfatto con il richiamo alle norme di legge ed agli elementi necessari per individuare la violazione addebitata. 2.2. Con riguardo agli altri motivi il giudice di pace li riteneva assorbiti. 3. Avverso la suddetta pronuncia, comunicata il 29/5/2020 dalla cancelleria al difensore dello straniero, avv. Luca Barilla, come da attestazione in calce alla copia della decisione impugnata (la data del 20/6/2020, essendo relativa alla comunicazione della liquidazione compensi avv. Barillà, precedente difensore dello straniero), AN SH propone ricorso per cassazione 3 di 6 notificato il 7/9/2020, affidato a due motivi, nei confronti della questura e della prefettura di Reggio Calabria (che non svolgono difese). 4.Con l’ordinanza interlocutoria n.23100/2021 il ricorso è stato rimesso alla pubblica udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE 5. Con il primo motivo si deduce la nullità del decreto del giudice di pace, per violazione dell’art. 111 Cost., del diritto di difesa, dei “diritti stabiliti Convenzione EDU e Patto internazionale sui diritti civili e politici di New York legge n. 881/1977”, dell’art. 6 della CEDU e del principio del giusto processo, in relazione alla parte del decreto in cui si è ritenuto, con motivazione del tutto illogica, che non potessero essere fatti valere con l’opposizione al decreto di espulsione vizi formali di ciascun atto del procedimento amministrativo. Nella specie, il ricorrente ha dedotto la mancata traduzione del decreto espulsivo in lingua conosciuta dallo straniero espellendo, essendo stato lo stesso redatto in italiano ed in inglese, senza neppure alcuna indicazione circa la conoscenza della lingua italiana da parte dello stesso o la temporanea difficoltà di reperire un interprete della lingua conosciuta. 6. Con in secondo motivo si deduce la nullità del provvedimento per omessa traduzione dello stesso in lingua georgiana, rilevandosi che era compromessa l’effettiva partecipazione del ricorrente al procedimento, non essendo il medesimo in grado di comprendere l’italiano o tanto meno l’inglese. 7. I due motivi, strettamente connessi possono essere trattati congiuntamente e sono fondati. 8. Ritiene infatti il Collegio di dover confermare il consolidato principio secondo il quale la mancata traduzione del decreto di espulsione nella lingua propria del destinatario determina la violazione dell'art. 13, comma 7, del d.lgs. n. 286 del 1998, con conseguente nullità non sanabile del provvedimento, anche in 4 di 6 presenza dell'attestazione di indisponibilità del traduttore, qualora la stessa sia motivata con l'impossibilità di reperire un interprete di lingua madre, dovendo, a monte, l'Amministrazione addurre e il giudice ritenere verosimili le ragioni a sostegno della indisponibilità di un testo predisposto nella lingua dell'espellendo, ovvero dell'inidoneità, nel concreto, di tale testo (Cass. 14733/2015; id. 13323/2018; id. 24015/2020; Cass. 5837/2022). 9. Nel caso in esame, è stato apoditticamente ed erroneamente affermato che l’Amministrazione non debba dettagliatamente specificare il motivo della mancata traduzione in lingua conosciuta dallo straniero essendo sufficiente che dell’impedimento ne sia dato atto nel decreto di espulsione. 10. A sostegno dell’affermazione si è richiamata la pronuncia della Corte, invero risalente, che ha stabilito che l’attestazione dell’autorità amministrativa relativa all’impossibilità di procedere alla traduzione nella lingua dell’espellendo, posta a base della traduzione in una delle lingue veicolari, è incensurabile da parte del giudice (Cass. 1635/2011). 11. Inoltre il giudice di pace ha ritenuto operante il principio del raggiungimento dello scopo, avendo il ricorrente potuto contattare un legale di fiducia che ha predisposto le argomentazioni difensive. 12. In tal modo il giudice di pace ha violato i principi ormai consolidati affermati da questa Corte e condivisi dal Collegio secondo cui: a. "è nullo il provvedimento di espulsione tradotto in lingua veicolare per l'affermata irreperibilità immediata di traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che l'amministrazione non affermi, ed il giudice ritenga plausibile, l'impossibilità di predisporre un testo nella lingua conosciuta dallo straniero per la sua rarità" (cfr. Cass. 13323/2018; Cass. n. 3676/2012): nel caso in esame nessuna considerazione è stata formulata in ordine alla rarità della 5 di 6 lingua conosciuta dal ricorrente ed alla impossibilità concreta di predisporre una traduzione scritta per lui comprensibile;
b. "in tema di espulsione amministrativa dello straniero, grava sull'amministrazione l'onere di provare l'eventuale conoscenza della lingua italiana o di una delle lingue c.d. veicolari da parte del destinatario del provvedimento di espulsione, quale elemento costitutivo della facoltà di notificargli l'atto in una di dette lingue”. 13. E’ dunque compito del giudice di merito accertare in concreto se la persona conosca la lingua nella quale il provvedimento espulsivo sia stato tradotto, a tal fine valutando gli elementi probatori del processo, tra i quali assumono rilievo anche le dichiarazioni rese dall'interessato nel c.d. foglio-notizie, nel quale egli abbia dichiarato di conoscere una determinata lingua nella quale il provvedimento sia stato tradotto" (Cass. 11887/2018; Cass. 18268/2016; Cass.22607/2015). 14. Tale nullità, può essere fatta valere soltanto mediante il ricorso in opposizione, in quanto si verte in materia d'invalidità e non d'inesistenza dell'atto amministrativo, e non può dirsi esclusa per raggiungimento dello scopo, non applicandosi al requisito di validità del decreto espulsivo il principio di sanatoria, proprio del diritto processuale civile (art. 156 c.p.c.) (Cass. 16962/2011; Cass. 22607/2015; Cass. 18878/2017). 15. Tale ricostruzione ermeneutica non contrasta con quanto osservato dal P.G., secondo cui l'omessa traduzione del decreto di espulsione nella lingua conosciuta dall'interessato, o in quella c.d. veicolare, ai sensi dell'art. 13, comma 7, del d.lgs. n. 286 del 1998, comporta la nullità del provvedimento espulsivo, salvo che lo straniero conosca la lingua italiana o altra lingua nella quale il decreto è stato tradotto, circostanza accertabile anche in via presuntiva e costituente accertamento di fatto censurabile nei ristretti limiti dell'attuale disposto dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. 2953/2019). 6 di 6 16. La conclusione proposta dal PM presuppone, invero, un accertamento in fatto di conoscenza della lingua, che nella specie manca, essendo la decisione fondata solo sul raggiungimento dello scopo, per avere l’immigrato contattato un legale. 17. Tuttavia vertendosi in materia di diritti fondamentali della persona, la tutela del diritto del ricorrente di comprendere esattamente il significato di un provvedimento di natura e contenuto tecnico su di essi incidente non si presta ad interpretazioni che giustifichino, ex post, il mancato assolvimento del generale principio dell’obbligo di motivazione regolante l’attività della P.A.. 18. Il giudice di pace si è discostato dai principi di diritto sopra richiamati, e pertanto il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio al giudice di pace di Reggio Calabria, in persona di diverso magistrato, affinché riesamini l’opposizione alla luce dei sopra enunciati principi e provveda altresì alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al giudice di pace di Reggio Calabria, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione