Sentenza 20 febbraio 2009
Massime • 1
Alla declaratoria di nullità del decreto di citazione a giudizio direttissimo per omessa traduzione nella lingua conosciuta dall'imputato alloglotta, deve seguire non già la restituzione degli atti al pubblico ministero con indebita regressione del procedimento ma la rinnovazione della citazione a cura dello stesso giudice del dibattimento, trattandosi di vizio che non afferisce al decreto di citazione ma all'omesso adempimento di un successivo incombente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/02/2009, n. 14820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14820 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 20/02/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - N. 199
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 041715/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di ANCONA;
nei confronti di:
1) SH AN EM, N. IL 16/08/1977;
avverso ORDINANZA del 08/10/2008 TRIBUNALE di ANCONA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAPOZZI RAFFAELE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MURA Antonio, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio e trasmissione degli atti al Tribunale per l'ulteriore corso.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza dell'8.9.08 il Tribunale di Ancona ha dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio direttissimo di SH YM ZE, imputato del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 3 e comma 3 bis, lett. a) e c bis) (procurato illegale ingresso nello Stato di cittadini extracomunitari), in quanto gli atti non erano stati tradotti in una lingua conosciuta dall'imputato ed ha ordinato la restituzione degli atti al P.M. in sede. Secondo il Tribunale l'imputato, eleggendo il domicilio presso il difensore, aveva manifestato l'interesse a conoscere il contenuto degli atti che lo riguardavano, si che era necessaria la traduzione degli atti in una lingua dal medesimo conosciuta.
Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione il P.M. presso il Tribunale di Ancona, ritenendo il provvedimento errato in fatto e diritto, in quanto aveva dato luogo ad un'indebita regressione del dibattimento.
La traduzione del decreto di citazione avrebbe infatti potuto essere compiuta dallo stesso Tribunale, se ritenuto necessario, senza alcuna regressione del procedimento.
Inoltre nella specie l'imputato, di nazionalità irachena, aveva eletto domicilio presso il suo difensore d'ufficio, il quale aveva riferito di non aver avuto alcun contatto con l'imputato; e la traduzione degli atti era un diritto che spettava solo allo straniero che fosse venuto in contatto materiale con l'atto processuale che lo riguardava, ipotesi questa non verificatasi nella specie. D'altra parte all'imputato era stato assicurato il pieno rispetto delle garanzie previste dal giusto processo, in quanto alla sua convalida di arresto aveva assistito un interprete e l'imputato aveva reso ampia confessione.
L'impugnata ordinanza avrebbe dovuto quindi essere annullata. Il motivo di ricorso proposto dal P.M. presso il Tribunale di Ancona è fondato.
In relazione al reato contestato a SH YM ZE, il D.Lgs.25 luglio 1998, n. 286, art. 12, comma 4 prevede come obbligatorio il giudizio direttissimo.
Una volta instauratosi detto giudizio a carico dell'imputato straniero, qualora sia stata eccepita, come nel caso in esame, quale causa di nullità la mancata traduzione del decreto di citazione a giudizio nella lingua dello stesso, spetta al giudice del dibattimento, ove ritenga fondata detta eccezione, provvedere alla rinnovazione della citazione, atteso che la riscontrata invalidità non investe il decreto di citazione a giudizio, ma solo un successivo adempimento, costituito dalla notifica di una copia del provvedimento all'interessato, con la traduzione in una lingua da quest'ultimo conosciuta (cfr. Cass. 1^, 4.3.04 n. 10374). È altresì noto l'orientamento di questa Corte, alla stregua del quale, in caso di nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio, è il giudice del dibattimento a dover provvedere a rinnovare la notifica e non può disporre la restituzione degli atti al P.M. con un provvedimento che, determinando un'indebita regressione del processo, si configurerebbe come abnorme (cfr. Cass. SS.UU. 26.7.02 n. 28807). È pertanto erroneo il provvedimento di restituzione degli atti al P.M., disposto dal Tribunale di Ancona, siccome contrario alla ratio dell'art. 449 c.p.p., finalizzato ad una rapida definizione del contesto processuale, in considerazione della particolare natura dei beni giuridici protetti, la cui tutela esige che le difese dell'imputato vengano concentrate nell'ambito del dibattimento. Dal che consegue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con rimessione degli atti al Tribunale di Ancona per il corso ulteriore.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Ancona per il giudizio. Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2009