Sentenza 11 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/02/2003, n. 2043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2043 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 020 4 3 / Lavoro13 Composta dagli Ill.mi gg strati Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G.N. 24435/00 Cron.4619Consigliere Dott. Fernando LUPI Consigliere Rep Dott. Giovanni MAZZARELLA . - Rel. Consigliere Ud. 04/12/02 Dott. Guido VIDIRI Consigliere Dott. Paolo STILE ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
D'AN AN, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO CONCETTI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce alla copia notificata 2002 del ricorso;
- resistente con mandato 5093 -1- avverso la sentenza n. 707/00 del Tribunale di POTENZA, depositata il 04/07/00 R.G.N. 2143/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/02 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso depositato in data 24 giugno 19996, NG D'EL adiva il Pretore di Lagonegro lamentando la revoca dell'indennità di accompagnamento e chiedeva che fosse accertato il suo diritto a continuare a godere di detta indennità. Costituitosi il contraddittorio, il Pretore dopo avere disposta consulenza d'ufficio, accoglieva la domanda con decorrenza del beneficio dal 21 febbraio 1996. Su gravame del Ministero dell'Interno, il Tribunale di Potenza con sentenza del 4 luglio 2000 rigettava l'appello ritenendo infondato l'assunto del suddetto Ministero che aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. ottoGundo Vide Avverso tale sentenza il Ministero dell'Interno фриво propone ricorso per cassazione, affidato ad motivi. NG D'EL si è costituito soltanto con procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il Ministero ricorrente deduce nullità della decisione ai sensi dell'art. 161 c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. per essere stata la sentenza impugnata firmata dal solo Presidente e non anche dal giudice relatore. Il motivo è infondato e, pertanto, va rigettato. 1 Ed invero nel caso di specie la sentenza del Tribunale di Potenza per essere stata firmata dal "Presidente estensore" è rispettosa dell'art. 132, ultimo comma ' c.p.c., nel testo fissato dall'art. 6 della legge 8 agosto 1977 n. 532. Al riguardo va ricordato come questa Corte di Cassazione abbia già statuito che la suddetta norma, la quale dispone che la sentenza emessa dal giudice collegiale deve essere sottoscritta soltanto dal presidente e dall'estensore comporta, implicitamente, che la sentenza medesima va sottoscritta dal solo presidente quando questi cumuli la qualità di estensore, cioè nel caso in cui sia anche relatore VakuGursto badan. della causa ovvero nella ipotesi in cui ritenga di riservare a sè la stesura della motivazione (art. 276 c.p.c. e art. 118, ultimo comma, disp. att. c.p.c.) (cfr. Cass. 14 marzo 1985 n. 1972). Il potere poi del Presidente del collegio di riservare a sè la motivazione della sentenza о di affidarla ad un giudice (del collegio) diverso dal relatore e l'esercizio di tale potere che è discrezionale perchè non incontra altri limiti che quello connesso al migliore funzionamento dell'ufficio e l'altro secondo cui la stesura della motivazione, quando non sia affidata al relatore, deve essere curata da un 2 componente che abbia espresso voto conforme non- abbisognano di uno specifico provvedimento potendo risultare sia da una distinta annotazione che dalla stessa sentenza, come nel caso in cui accanto alla firma del Presidente risulti l'indicazione della funzione di estensore dallo stesso assolta (cfr. Cass. 17 febbraio 1994 n. 1521). Con il secondo e terzo motivo il Ministero ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 28 n. 260 e 38 Cost., 101,102 e 103 c.p.c., 4 della 1. del 1958 nonchè degli artt 3 e 4 del d.p.r. n. 698/94 coordinati con l'art. 11 della 1. n. 537/1993 in relazione all'art. 360, 1 comma, n. 3 c.p.c. (secondo Guade سکھنا motivo), ed ancora motivazione contraddittoria su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. (terzo motivo), deducendo che il Tribunale ha errato nell'affermare la legittimazione passiva del Ministero dell'Interno prima che fosse stato accertato lo status di invalido dell'assicurato, assumendo che la normativa di settore impedisce che prima che venga accertato detto status si possa dare ingresso alla tutela in via immediata del diritto (e/o dei diritti ricollegabili al possesso di quel certo status invalidante). I suddetti motivi sono infondati e, pertanto, vanno 3 rigettati. Questa Corte, a Sezioni Unite, ha statuito che in materia di prestazioni assistenziali in favore dei mutilati e degli invalidi civili, la distinzione di competenze per l'accertamento dei requisiti sanitari e per la concessione delle provvidenze economiche, assegnate (anteriormente al rispettivamente trasferimento delle relative funzioni statuali al Fondo di gestione INPS e alle Regioni ex art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112) al Ministero dell'Interno ed al Ministero del Tesoro, ai sensi dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 e Jurde VideGards degli artt. 3 e 6 del regolamento contenuto nel d.p.r. 21 settembre 1994 n. 698, comporta che l'interessato, dopo avere inutilmente esperito il procedimento amministrativo di accertamento della sua condizione di invalidità, deve convenire in giudizio il Ministero alla dell'Interno per ottenerne la condanna corresponsione della relativa prestazione, previo solo incidentale dello stato dil'accertamento invalidità, mentre la chiamata in causa del Ministero del Tesoro si impone solo ove l'attore o il Ministero convenuto abbiano domandato l'accertamento dello status di invalido con efficacia di giudicato, dovendosi invece escludere che l'interessato debba 4 separatamente domandare nei confronti del Ministero invalidità e, l'accertamento didel Tesoro del Ministero successivamente, nei confronti dell'Interno la corresponsione della prestazione, in quanto l'imposizione di due distinti procedimenti giudiziari non prevista nel citato art. 11 della legge-delega n. 537 del 1993, e peraltro contrastante le finalità di semplificazione di tale con disposizione, renderebbe eccessivamente difficile il diritto di difesa in giudizio, garantito dall'art. 24 pregiudicherebbe Cost., e lo stesso diritto garantito dall'art. 38 Cost. (cfr. all'assistenza, Cass., Sez. Un., 3 agosto 2000 n. 528; Cass., Sez. Guido Valen Un., 12 luglio 2000 n. 483). Orbene, risultando il dispositivo della sentenza impugnata conforme al diritto la stessa va confermata anche se la motivazione va corretta alla stregua di quanto disposto dall'art. 384, comma 2, c.p.c. nei sensi indicati dalle Sezioni Unite di questa Corte, a fronte delle cui argomentazione il ricorrente non ha dedotto argomenti nuovi suscettibili di inficiarne la validità. Alla luce delle considerazioni svolte vanno rigettati anche il quarto ed il quinto motivo con i quali adducendo violazione e falsa applicazione di L O5 norme di diritto (art. 4 legge n. 269 del 1968; art. 99 e 100 c.p.c.; art. 2097 c.c.; art. 101 c.p.c.; art. 12 1. n. 118/71; art. 24 Cost.) (quarto motivo) nonchè motivazione insufficiente e/o contraddittoria su un punto decisivo della controversia (quinto motivo) il Ministero dell'Interno insiste nella richiesta di declaratoria di difetto di legittimazione passiva assumendo che nel caso di specie si versava in un accertamento di una situazione di fatto, sganciata però dall'esercizio di un diritto, sicchè l'azione proposta non poteva trovare ingresso. A rilevare l'infondatezza delle censure è sufficiente, però, Garden tiden osservare che nel caso di specie il D'EL nel lamentare l'illegittimità della revoca dell'indennità di accompagnamento, e nel richiederne il ripristino ha inteso azionare non un mero interesse di fatto ma un vero e proprio diritto in un giudizio che, per quanto sopra detto, deve avere come controparte il Ministero dell'Interno. Destituiti di ogni fondamento risultano pure il sesto, settimo ed ottavo motivo coi quali lamentando violazione di legge (art. 37 1. n. 448 del 23 dicembre 1998; art. 354 c.p.c.; art. 102 c.p.c.) (sesto motivo), nullità della sentenza e/o del procedimento in relazione all'art. 360, primo comma, 6 n. 4 c.p.c. (settimo motivo) ed ancora motivazione omessa su un punto decisivo della controversia (ottavo motivo) - il Ministero dell'Interno denunzia, sul Tesoro dovessepresupposto che il Ministero del essere in giudizio contraddittore necessario, che il Tribunale di Potenza non ha disposto la rimessione dalla causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 c.p.c. Per mostrare l'impossibilità dell'ingresso in questa sede degli ultimi motivi vanno richiamate ancora una volta le riportate statuizioni delle Sezioni Unite che hanno indicato i presupposti in base ai quali identificare la legittimazione passiva nei giudizi per prestazioni assistenziali. Nessuna pronunzia può essere emessa in relazione alle spese del presente giudizio di cassazione per essersi il D'NG costituito con sola procura e per non avere svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Nulla sulla spese. Così deciso in Roma il 4 dicembre 2002. ILPRESRESIDENTE Guido Uden IL CONSIGLIERE ESTENSORE Vilena ший IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 1 1 FEB. 2003. V. CANCELLIERE A oggi, M E R E IL E T Виши R O C