Sentenza 11 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/04/2002, n. 5149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5149 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DE05 1 4 9 /02 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto OPPOSIZIONE DECRETO SEZIONE PRIMA CIVILE INGIUNTIVO-OMESSA FISSAZIONE UDIENZA PRECISAZIONE CONCLUSIONI dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 20356/00 Date. Angelo GRIECO - Presidente Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Consigliere 15780 Cron. Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI ADAMO - Rel. Consigliere Rep. Dott. IO Ud. 29/01/2002 Dott. Angelo SPIRITO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta SENTENZA dal Sig. per diritti L. ASS sul ricorso proposto da: il AN APR 2902 TRAVAGLINI MARIO, domiciliato in ROMA presso la IL CANCELLIERE CANELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se medesimo;
ricorrente · CANCELLERIA
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso gli uffici dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati UMBERTO LUIGI PICCIOTTO, PILERIO SPADAFORA e GIUSEPPE FABIANI, giusta procura in calce 2002 221 al ricorso notificato;
1 Ң - resistente - avverso la sentenza n. 71/00 del Giudice di pace di RIETI, depositata 1'11/04/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/2002 dal Consigliere Dott. IO ADAMO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato AG, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Picciotto, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo In data 4.10.1999 il Giudice di Pace di Rieti pro- nunziava D.I. con il quale ingiungeva all'I.N.P.S. di pagare in favore dell'avv. IO AG la somma di £ 1.339.780 a titolo di spese processuali diritti ed onorari, relativi ad un giudizio svoltosi avanti al pretore e nel corso del quale il AG aveva svol- to la sua attività professionale, in qualità di avvoca- to. Avverso il D.I. proponeva opposizione tardiva 1'I.N. P. S. accependo preliminarmente l'incompetenza del इ Giudice di Pace, trattandosi di somme costituenti ac- 2 th cessori di un giudizio avente ad oggetto controversia di natura previdenziale e nel merito l'infondatezza della domanda proposta dal AG. Costituitosi in giudizio l'opposto avv. AG rilevava la tardività della costituzione in giudizio dell'opponente, chiedendo che il decreto ingiuntivo fosse dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. Il Giudice di Pace dopo essersi riservato sulle questioni proposte dall'avv. AG pronunziava or- Logyr dinanza con la quale dichiarava di trattenere la causa in decisione e quindi decideva la vertenza accogliendo la proposta opposizione, con sentenza in data 11.4.2000. Per la cassazione della sentenza del Giudice di Pa- ce propone ricorso, fondato su unico motivo IO Tra- vaglini. Non presenta controricorso l'I.N.P.S.che si è limi- tata a conferire mandato ai propri difensori, con dele- ga in calce alla copia notificata del ricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 134, 189 c.p.c. e 62 disp. att. c.p.c. Rileva l'avv. AG che non può il giudice, allorchè si sia riservato sulle deduzioni delle parti, 3 14 pronunziare sentenza senza avere prima consentito alle parti stesse di precisare le conclusioni. La precisazione delle conclusioni costituisce in- fatti atto ineludibile del diritto di difesa, la cui compressione comporta la nullità della sentenza pronun- ziata, per l'impossibilità di realizzare lo scopo per- seguito dagli artt. 189 c.p.c. e 62 disp. att. c.p.c., costituito dalla congruenza fra la pronunzia giudizia- ria e la domanda di parte. Il motivo è infondato e va pertanto disatteso. Invero dagli atti che si possono consultare, trat- M tandosi di error in procedendo, risulta che all'udienza del 27.1.2000 l'avv. AG, dopo avere eccepito la Jubilan tardività della costituzione in giudizio dell'opponen- te, si è riportato, in relazione al merito, alla com- parsa di costituzione ed alle conclusioni nella stessa riportate. Da ciò consegue che non può ravvisarsi nella specie la lamentata nullità perchè il ricorrente, richiamando le conclusioni contenute nella comparsa di costituzio- ha comunque precisato le proprie conclusioni, irri- ne, levante dovendosi ritenere per l'esercizio del diritto di difesa de quo, la fissazione di apposita udienza. Va altresì sottolineato, per mera completezza di esposizione che il ricorrente, con il ricorso in esame, 4 thҢ non ha precisato quale ulteriore domanda avrebbe sotto- posto al giudizio del Giudice di Pace, qualora questi, sciogliendo la riserva, invece di comunicare alle par- ti, con ordinanza, che Tratteneva la causa in decisione, avesse fissato apposita udienza di precisazione delle conclusioni. Pertanto non trovando la censura in esame riscontro in fatto e non risultando che nella specie sia statospecie 1 sostanzialmente violato il diritto di difesa della par- te, avendo l'avv. AG precisato comunque le sue conclusioni, il ricorso va respinto. Nulla spese non avendo l' I.N.P.S. svolto attività difensiva ed avendo il difensore dello stesso irritual- mente partecipato alla discussione orale della causa, non essendo a tal fine sufficiente la delega in calce alla copia notificata del ricorso, essendo al contrario necessaria una procura rilascita nelle forme della pro- cura notarile.
P.Q.M.
respinge il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- F la prima sezione civile, in data 29 gennaio 2002. Il Presidente Il Consigliere estensore Angelo Grieco IO Adamo IO a helo CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria 11_APR. 2002 IL CANCELLIERE IL CANCELLIERE Luisa Passinetti .