Sentenza 2 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/04/2002, n. 4700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4700 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2002 |
Testo completo
се 66931 R T RE BBLICA ITALIANA S NME DE POPOL7.00 .
0.2 I G P E . R R . R P A E A D UPREMA DI CASSAZIONE I T D LA L R Oggetto E A E D T Iva Aceto T T I A 1 N S I SEZIONE TRIBUTARIA induttivo. Faltisfecie 3 E N R 1 E S S E E . I T N A Compost dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: A M R.G.N. 16044/99 Presidente Dott. Bruno SACCUCCI Dott. Massimo ODDO Consigliere - лотом Cron. Consigliere Dott. Mario CICALA Rep. Consigliere - Dott. Eugenio AMARI Ud. 08/01/02 Dott. Salvatore DI PALMA Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COTRONEO ARMANDO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato BENITO P. PANARITI, che lo difende, giusta delega a margine;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE UFF IVA REGGIO CALABRIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
2002 avversO la sentenza n. 45/98 della Commissione . N 15 tributaria regionale di CATANZARO, depositata il 1 22/05/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/02 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato PANARITI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, 1'Avvocato dello Stato GENTILI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.1 Con tre distinti processi verbali di constata- zione ed avvisi nn.605988, 605990 e 605991 del 1994, notificati il 23 novembre 1994 ad RM OT titolare delle omonime imprese di perito assicurativo e di officina meccanica-autocarrozzeria l'Ufficio i.v.a. di Reggio Calabria, sulla scorta di contestuali accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza e dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Reg- gio Calabria, rettificò le dichiarazioni i.v.a. del Co- troneo, relative agli anni 1988, 1989 e 1990, accertan- do volumi di affari maggiori di quelli dichiarati e, quindi, una maggiore imposta, ed irrogando le conse- guenti sanzioni pecuniarie. 2 Con tre distinti ricorsi del 20 gennaio 1995 alla Commissione tributaria di I° grado di Reggio Cala- bria, il OT impugnò i predetti avvisi, chiedendo- ne l'annullamento e deducendo, in particolare, l'illegittimità del metodo induttivo operato dall'Ufficio, in quanto fondato su "medie" ricavate dai c.d. "studi di settore", che non potevano esser poste a base dell'accertamento in presenza di contabilità rego- larmente tenuta ed in assenza di presunzioni gravi, precise e concordanti. - che instò In contraddittorio con l'Ufficio per la reiezione dei ricorsi la Commissione adita, - con sentenza n.2/01/97 del 29 gennaio 1997, riuniti i ricorsi, li respinse.
1.2 A seguito di appello del OT, cui resi- stette l'Ufficio, la Commissione tributaria regionale di Reggio Calabria, con sentenza n.45/03/98 del 22 mag- gio 1998, respinse il gravame. In particolare, la Commissione, per quanto in questa sede ancora rileva, ha così, testualmente, motivato: "Anche il motivo.... di merito.... è privo di fon- damento. Sostiene il contribuente che l'Ufficio finan- ziario ha illegittimamente fatto ricorso a un accerta- mento induttivo, in violazione dei principi dettati dall'art.54 2° c. del d. P. R. n. 633 del 1972, in quanto nessuna omissione ○ infedeltà era desumibile dalle L'Ufficio di contro scritture. a parere l'infedeltà delle dell'appellante avrebbe affermato scritture e concluso per la inattendibilità delle stes- se, dalla circostanza che i dati esposti in dichiara- zione (ricavi e costi) non rispondevano ai paradigmi numerici degli studi di settore. L'argomentazione di- fensiva, se voluta, è ingegnosa;
ma non condivisibile, perché non veritiera;
essa si fonda, infatti, su un clamoroso equivoco: l'Ufficio non ha desunto la 'infedeltà della dichiarazione' (art. 54 2° C.) ○ la sussistenza di 'false ○ inesatte indicazioni' (art.55 2° C. n.3) dalla circostanza che i risultati della di- chiarazione non rispondevano ai paradigmi degli studi di settore;
ma dall'irrealistico contenuto delle di- chiarazioni;
ha ritenuto, cioè, che si desse proprio il caso previsto dall'art.54 2° C., che statuisce la ri- corribilità al metodo induttivo quando '1'infedeltà della dichiarazione emerga direttamente dal contenuto di essa'. L'Ufficio, quindi, non ha adottato come di- ce il ricorrente una presunzione (infedeltà della di- chiarazione) basata su un'altra presunzione (i risulta- ti degli studi di settore); ma è pervenuto ad una con- clusione in fatto (infedeltà della dichiarazione) fon- dandosi su un fatto documentale (i dati esposti in di- 4 chiarazione). E questo fatto documentale è costituito dalla situazione economicamente demenziale (ma non cre- dibile neanche in base al senso comune) rappresentata dalle dichiarazioni IVA del OT;
secondo queste, costui, negli anni 1988, 1989 e 1990, avrebbe tenuto in piedi una piccola azienda meccanica, che gli procurava perdite di tale gravità (differenze tra ricavi e costi) che assorbivano interamente (e in misura tuttavia non bastante a colmarle) l'ulteriore buon reddito, che egli annualmente ricavava dall'atra sua attività di assicu- ratore. Di fronte a tale clamoroso risultato negativo, c'è da chiedersi di cosa vivesse il OT: di elemo- sine? Dei redditi dei suoi familiari? Di gioco? Di in- confessate fortune? E con che ripianava il restante passivo aziendale? In ogni caso, di fonte alla conte- stazione della inattendibilità del dato economico espo- sto.... spettava al contribuente provare contabilmente che i dati dichiarati erano reali oltre l'apparente infe- deltà. E' questo quel contenuto della dichiarazione, che, ab intus, ne acclara l'infedeltà; e, per il combi- nato disposto degli artt.54 e 55 del d.P.R. 633/72 si legittima l'accertamento induttivo. Solo a questo punto l'Ufficio ha fatto ricorso ai risultati degli studi di ricavi, il reddito netto,setto re, per determinare l'imposta. Non già, quindi, come suggerisce, equivocan- 5 do, il contribuente per dichiarare la falsità della di- chiarazione, ma per determinare i ricavi una volta che la dichiarazione s'era sconfessata da se stessa".
1.3 Avverso tale sentenza RM OT ha pro- posto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura. Resiste, con controricorso, il Ministro del- le Finanze. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo (con cui deduce: "Art.360 n.3 2.1 Violazione e falsa applicazione art.39 comma 2 c.p.c. lett.c. d. P. R. n.600/73 e art.54 d. P. R. n.633/72") ed il secondo motivo (con cui deduce: "Violazione art.360 n. 5 c.p.c. per omessa e insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia") - che possono esse- re esaminati congiuntamente, avuto riguardo alla loro stretta connessione il ricorrente critica la sentenza impugnata, sostenendo: a) - che i Giudici d'appello non avrebbero chiarito in alcun modo come sono pervenuti all'affermazione di dichiarazione incongrua;
b) - che l'onere probatorio del fondamento (incongruità della dichiarazione i.v.a.) della pretesa fatta valere dall'Ufficio graverebbe su quest'ultimo e non già sul contribuente;
c) - che l'accertamento, fondato sui coef- ficienti presuntivi di reddito di cui agli artt.11 e 12 6 del d.l. n.69 del 1989, applicati nella specie, avrebbe dovuto essere preceduto dalla richiesta di chiarimenti al contribuente, che, nella specie, sarebbe stata omes- sa;
d) che il contribuente avrebbe, comunque, deposi- tato in giudizio i propri conti bancari e la documenta- zione relativa alle spese di gestione dell'officina meccanica, che i Giudici a quibus avrebbero omesso del tutto di considerare.
2.2 Il ricorso deve essere respinto. Preliminarmente, deve essere dichiarato inammissibile, in quanto affatto "nuova", l'argomentazione difensiva, secondo cui l'applicazione, nella specie, dei c.d. coefficienti presuntivi di red- dito, di cui all'art.11 del d.l. n. 69 del 1989, conv., con mod., nella legge n.154 del 1989, non sarebbe stata preceduta dalla richiesta di chiarimenti da parte dell'Ufficio, come prescritto, a pena di nullità, dall'art. 12 comma 1 terzo periodo dello stesso decreto: infatti posto che tale disposizione stabilisce che "1'accertamento è effettuato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente, anche per lettera raccoman- data, di chiarimenti da inviare per iscritto entro ses- santa giorni" - la difesa del contribuente ha prospet- tato, per la prima volta in questa sede, il predetto argomento, e, quindi, inammissibilmente, tenuto anche 7 conto che il suo esame involgerebbe necessariamente ac- certamenti di fatto preclusi nel giudizio di legittimi- tà. Quanto agli altri motivi e profili del ri- corso, è estremamente agevole rilevare, in primo luogo, che i Giudici d'appello hanno ampiamente e specifica- mente motivato sia pure con espressioni talora ecces- sivamente "colorite" il loro convincimento e l'iter logico-giuridico che ne è alla base, senza, peraltro, incorrere in errori logico-giuridici inficianti la mo- tivazione, dianzi integralmente riprodotta (cfr., Su- pra, n.1.2), sicché i dedotti vizi di quest'ultima ap- paiono manifestamente insussistenti;
in secondo luogo, che i Giudici a quibus hanno correttamente individuato, giustificandolo, il fondamento della rettifica, operata dall'Ufficio, nell'infedeltà della dichiarazione emer- gente dal suo stesso contenuto: e ciò, conformemente a quanto disposto dall'art.54 comma 2 primo periodo del d. P.R. n.633 del 1972 che consente all'Ufficio di rettificare la dichiarazione, anche quando la sua infe- deltà emerge direttamente dal suo contenuto avuto ri- guardo alla radicale contraddizione, indice evidente di infedeltà della dichiarazione, risultante dalla cir- costanza che le perdite dell'impresa di autocarrozze- ria, indicate nella dichiarazione stessa, superavano di 8 gran lunga gli utili derivanti dall'impresa di perito assicurativo, parimenti dichiarati;
in terzo luogo, conseguentemente, che la rettifica operata non è basata su una c.d. praesumptio de praesumpto, ma, appunto, sulla infedeltà della dichiarazione emergente dal suo stesso contenuto, sicché come giustamente affermato dai Giudici d'appello sarebbe stato onere del contri- buente fornire prova contabile contraria alla evidente infedeltà della dichiarazione. Infine, relativamente al profilo di censura, avente ad oggetto la pretesa omessa considerazione, da parte dei Giudici a quibus, dei conti bancari e della documentazione afferente alle spese di gestione dell'officina meccanica, prodotti in giudizio dal con- tribuente, anche a voler ammettere che siffatti docu- menti non siano stati esaminati, il profilo stesso è palesemente inammissibile, nella misura in cui non ven- gono specificamente dedotti né il loro specifico ogget- to, né la loro natura di documenti "decisivi", astrat- tamente idonei, cioè, a condurre, se esaminati, ad una diversa decisione della controversia.
2.3 Le spese seguono la soccombenza e vengono li- quidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle 9 spese, che liquida in complessivi Euro 2.100,00, ivi compresi Euro 100,00 per spese, oltre le spese prenota- te a debito. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la Sezione Tributaria, 1'8 gennaio 2002 Il Presidente Il relatore ed estensore मмно Гасчи Bruno Saccucci Salvatore Di Palma DEPOGTTA IA IL CANCELLIERE C - 2 APR. 2002 Oggi. AL SC IL CANCELLIERE C1 Osvelar SC S I G X N E . R P . L D L A A L D E D B E I A T S T A N N I 1 E E S R 3 S 1 I E E A . T N A M 10