Sentenza 26 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/04/2002, n. 6075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6075 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2002 |
Testo completo
62845 IN NOME DEL06 075 / 0 2 REPUBBLI A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Interessi infosk Svilel Lione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G. N. 1638/99Dott. Pasquale REALE Dott. Enrico PAPA Consigliere Cron. 12 642 Consigliere Rep. Dott. Stefano MONACI Consigliere Ud.16/01/02 Dott. Vittorio Glauco EBNER FALCONE Rel. Consigliere C.C. Dott. Giuseppe CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE S ENT ENZA N. 62845 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
DE MO GE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 217/97 della Commissione tributaria regionale di TORINO, depositata il 2002 09/12/97; 118 udita la relazione della causa svolta nella camera di -1- consiglio il 16/01/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo De MO DO ha impugnato l'avviso di liquidazione con il quale l'ufficio ha applicato il tasso del 9% annuo sulle somme pagate ratealmente e relative ad una denuncia di successione del 1988 e ad un contratto che prevedeva invece il tasso del 5% annuo. La Commissione Provinciale ha rigettato il ricorso, ma la decisione è stata riformata dalla Commissione Regionale che ha accolto l'impugnazione del contribuente. Ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze deducendo un unico motivo. Il contribuente non si è costituito in questa fase del giudizio. Il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso in camera di consiglio, ritenendolo manifestamente infondato alla stregua della giurisprudenza ormai consolidata. Motivi della decisione Il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 38, comma 2, e 63 d.lgs.346/96 e 1418 c.c., e 11 delle disposizioni sulla legge in generale, sul presupposto che il tasso da applicare nella specie era quello del 9%, essendosi la dilazione perfezionata sotto il vigore della nuova legge. Ritiene la Corte che il ricorso è infondato alla stregua della giurisprudenza ormai consolidata secondo la quale alla stregua della disposizione di cui all'art. 63 del d.lgs. n. 346/90, la quale stabilisce che le norme del T.U. sulle successioni e donazioni in esso contenute entrino in vigore il 1 gennaio 1991 e si applichino alle successioni aperte e alle donazioni fatte a partire da tale data, ove una successione si sia aperta entro il 31 dicembre 1990, non vale ad assoggettarla alla nuova disciplina di cui al d.lgs. n.346 del 1990 il fatto che, successivamente al 1.1.1991, sia intervenuto un accordo fra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria relativo alla dilazione di pagamento dell'imposta ed agli interessi (cfr. Cass. sentenze nn. 9685/99, 7506, 7528 e 7592/00). Jof the Nella specie non sono emersi elementi nuovi che inducano a modificare questo Il ricorso va dunque rigettato e nulla va disposto per le spese, non essendosi il orientamento. contribuente costituito.
P.Q.M.
Così deciso in Roma il 16.1.2002 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Rigetta il ricorso. Il Presidente Dr. Pasquale Reale Il cons. est. Dr. Giuseppe Falcone E U Q CANCELLI IE C1 S Arnaldo Capano S E N u O I A Z A C S Oggi. 26 APR. 2002 финь боль DEPOSITA A I R A 5 T . 5 U N 8 9 B 1 . E I / B N R 4 / . T O L I 6 2 L Z A . A R . . A R B P I T . A S R D I T E L G 1 T E E 3 D 1 R A I . S M A N N E D S E I T A N E S E