Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/06/1999, n. 5326
CASS
Sentenza 1 giugno 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Dalla formulazione dell'art. 26 della legge n. 153 del 1969 nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 3 del D.L. n. 30 del 1974, convertito nella legge n. 114 del 1974, si desume che ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione sociale non deve essere presa in considerazione qualsiasi entrata economica, ma soltanto quelle entrate ("redditi") assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Trattandosi di un parametro rigido, ad integrare il requisito economico richiesto per il diritto alla provvidenza in oggetto non può concorrere lo stato di bisogno che dovrebbe essere escluso ogni qual volta vi sia un patrimonio, il quale è invece valutabile solo in quanto abbia prodotto un reddito. (Nel caso di specie l'interessata pur avendo la titolarità di diritti patrimoniali su beni immobili, non era titolare di un reddito superiore al limite stabilito dalla legge).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/06/1999, n. 5326
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5326
    Data del deposito : 1 giugno 1999

    Testo completo