Sentenza 1 giugno 1999
Massime • 1
Dalla formulazione dell'art. 26 della legge n. 153 del 1969 nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 3 del D.L. n. 30 del 1974, convertito nella legge n. 114 del 1974, si desume che ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione sociale non deve essere presa in considerazione qualsiasi entrata economica, ma soltanto quelle entrate ("redditi") assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Trattandosi di un parametro rigido, ad integrare il requisito economico richiesto per il diritto alla provvidenza in oggetto non può concorrere lo stato di bisogno che dovrebbe essere escluso ogni qual volta vi sia un patrimonio, il quale è invece valutabile solo in quanto abbia prodotto un reddito. (Nel caso di specie l'interessata pur avendo la titolarità di diritti patrimoniali su beni immobili, non era titolare di un reddito superiore al limite stabilito dalla legge).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/06/1999, n. 5326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5326 |
| Data del deposito : | 1 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dai magistrati:
Dott. Gaetano Buccarelli - Presidente
" Fabrizio Miani Canevari - Consigliere
" Bruno Battimiello - Rel. "
" Pasquale Picone - "
" Maura La Terza - "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da SP EM, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dagli avv.ti Nicolò Calanducci e Giuseppe Peritore del Foro di Brescia, senza elezione di domicilio in Roma
ricorrente contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE INPS, in persona del Presidente legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso per mandato speciale in calce al controricorso dagli avv.ti Carlo De Angelis, Gabriella Pescosolido e Gianfranco Barbaria, con i quali è elett.te dom.to in Roma alla via della Frezza n. 17 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto
controricorrente per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Brescia n^ 3705 in data 30 novembre 1995/24 febbraio 1996 (R.G. 6834/93). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 gennaio 1999 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Carlo De Angelis;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Domenico Nardi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Oggetto: Pensione sociale.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 7 dicembre 1991 GN EM conveniva in giudizio davanti al Pretore del lavoro di Brescia l'INPS perché, previo accertamento dell'esistenza delle condizioni richieste dall'art. 26 L. 30 aprile 1969 n. 153, venisse riconosciuto il suo diritto a percepire la pensione sociale dall'1 gennaio 1986, con la condanna dell'Istituto al pagamento dei relativi ratei e degli accessori di legge.
L'INPS si costituiva contestando la domanda relativamente all'esistenza del requisito reddituale, e ne chiedeva il rigetto. Con sentenza n. 176 in data 8 marzo 1993 il Pretore, ritenuto che ai fini dell'erogazione della pensione sociale l'art. 26 l. n. 153 del 1969 fa esclusivo riferimento ai redditi e non già al patrimonio, e rilevato che dalla documentazione prodotta la ricorrente risultava possedere redditi di importo non superiore al limite legale, accoglieva la domanda.
Proposto appello dall'INPS, il Tribunale del luogo, in riforma totale della sentenza di primo grado, rigettava la domanda. Osservava il Collegio di appello che, contrariamente a quanto affermato dal Pretore, non sussisteva il requisito reddituale in quanto, sebbene dalla documentazione fiscale risultasse che la GN era titolare di reddito non superiore al limite di legge, andava tuttavia considerata anche la consistenza del suo patrimonio, composto oltre che dalla casa di abitazione e da un immobile locato a terzi, anche da un terreno e da un corpo di fabbricati siti nel comune di Coccaglio. Questi ultimi erano stati stimati dalla ULSS di Chiari non inagibili perché necessitanti, per la loro proficua utilizzazione, di soli interventi di manutenzione ordinaria. Pertanto, la GN - secondo il Tribunale - non trovavasi in condizioni disagiate, potendo trarre dalle sue proprietà i mezzi necessari per sopperire al suo mantenimento.
Avverso questa decisione GN EM ricorre per cassazione con unico motivo, cui resiste l'INPS con controricorso. Motivi della decisione
Con l'unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 26 legge 30 aprile 1969 n. 153 e 12 delle preleggi, nonché vizio di motivazione (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), la ricorrente critica l'impugnata sentenza per avere il Tribunale ritenuto che ai fini della verifica del requisito reddituale richiesto per il diritto alla pensione sociale debba tenersi conto non solo dei redditi ma anche del patrimonio di cui l'interessato risulti eventualmente titolare, senza considerare che la norma fa riferimento, al fine suddetto, ai soli redditi, e che di conseguenza non sia da valutare il patrimonio, quando esso non risulti produttivo di reddito. Peraltro, essa era usufruttuaria e non proprietaria del corpo di fabbricati cui il Tribunale aveva fatto riferimento. Il motivo è fondato. Stabilisce l'art. 26 della legge 30 aprile 1969 n. 153, come modificato dall'art. 3 d.l. 2 marzo 1974 n. 30
convertito nella l. 16 aprile 1974 n. 114, che "ai cittadini italiani . . . che abbiano compiuto l'età di 65 anni, che posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare non superiore a L. 336.050 annue . . . (importo via via elevato in relazione alla perequazione automatica) è corrisposta, a domanda, una pensione sociale non reversibile. . .". La natura assistenziale della pensione sociale non è controversa. Essa ha come presupposto le condizioni di bisogno del soggetto ultrasessantacinquenne privo di redditi sufficienti a garantirgli un minimo di mezzi di sussistenza.
Lo stato di bisogno è però definito dalla legge sulla base di un criterio oggettivo rappresentato dal reddito assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Va rilevato che l'art. 26 nel testo originario, per indicare il requisito economico, si riferiva ai soggetti che non fossero "titolari di redditi a qualsiasi titolo di importo pari o superiore a lire. . . .".
L'attuale formulazione dell'art. 26 è dunque ancora più specifica perché prende in considerazione non ogni entrata economica, bensi soltanto quelle ("redditi") assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
In coerenza con tale prescrizione lo stesso art. 26 stabilisce che il requisito del reddito minimo debba essere dimostrato per mezzo di un rigido meccanismo documentale (certificazione fiscale sulla dichiarazione resa dal richiedente su apposito modulo;
v. al riguardo Cass. 2 aprile 1986 n. 2273; 18 dicembre 1985 n. 6472; 29 maggio 1991 n. 6085). Discende da tutto ciò che il reddito valutabile ai fini della pensione sociale è soltanto quello assoggettabile ad imposta. È vero che l'ente previdenziale può sempre rilevare eventuali frodi (Cass. 28 gennaio 1987 n. 847; 16 gennaio 1996 n. 317), ma è altrettanto evidente che deve trattarsi di redditi occultati, e non già di beni patrimoniali o di cespiti non costituenti reddito ai sensi della ripetuta norma. Infatti, ciò che rileva è il reddito e non la capacità economica del soggetto.
Trattandosi quindi di un parametro rigido, ad integrare il requisito economico richiesto per il diritto alla provvidenza in oggetto non può concorrere lo stato di bisogno, che dovrebbe essere escluso ogni qual volta vi sia un patrimonio, il quale è invece valutabile solo in quanto abbia prodotto un reddito. In particolare, i fabbricati sono sottoposti ad imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla rendita attribuita nel catasto edilizio urbano, ed in tali limiti concorrono a formare il reddito imponibile, sempre che non risultino altrimenti produttivi.
D'altra parte, assumendo a parametro ulteriore un generico stato di bisogno non si saprebbe come individuarne gli estremi, dal momento che la norma suggerisce un unico criterio per la sua identificazione, che è quello del reddito.
La sentenza impugnata che, richiamandosi ad una non consentita nozione di possidenza legata alla titolarità di diritti patrimoniali (non rileva se di proprietà o di usufrutto), ha negato il diritto della GN alla pensione sociale, nonostante questa fosse titolare di reddito non superiore alla misura di legge, si presenta quindi errata e va di conseguenza cassata.
Ai sensi del primo comma dell'art. 384 c.p.c., come sostituito dall'art. 66 della legge 26 novembre 1990 n. 353, applicabile al presente giudizio a norma dell'art. 90, comma primo, della stessa legge e successive modificazioni, la Corte, nell'accogliere il ricorso, non richiedendosi ulteriori accertamenti di fatto, ne' nuovi apprezzamenti di fatti già acquisiti, decide la causa nel merito, rigettando l'appello dell'INPS avverso la sentenza del Pretore di Brescia.
Stimasi di giustizia compensare per intero tra le parti le spese dei giudizi di appello e di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'appello proposto dall'INPS, confermando la sentenza del Pretore di Brescia in data 8 marzo 1993 n. 176. Compensa le spese dei giudizi di appello e di cassazione. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 1999