Sentenza 23 aprile 1999
Massime • 1
Con riferimento all'attribuzione di incarichi a medici specialisti in regime di convenzione presso le USL, ai fini dell'individuazione dello specialista avente diritto a priorità rispetto all'attribuzione del turno disponibile, l'art. 11 d.P.R. n. 316 1990 prevede che siano preferiti in primo luogo i medici già legati in regime di convenzione con la USL che non abbiano raggiunto il cosiddetto massimale orario, e in tal senso, pertanto, va inteso il riferimento contenuto in detta norma all'attualità del vincolo con la USL, mentre deve escludersi che l'attualità del vincolo e la continuità del servizio siano richiesti ai fini della valutazione della professionalità acquisita, potendosi perciò tenere conto, ai fini dell'anzianità di servizio indicata nella citata norma, anche di periodi di servizio prestati in maniera frazionata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/04/1999, n. 4055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4055 |
| Data del deposito : | 23 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gentile RAPONE Presidente
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Cons. Relatore
Dott. Bruno D'ANGELO Consigliere
Dott. Fernando LUPI Consigliere
Dott. Donato FIGURELLI Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
U.S.L. 22 (già USSL 73 di Novi Ligure), in persona del Commissario dr. Giorgio Martiny, rappresentata e difesa come da procura in calce al ricorso, dagli avv. R.M.Carfora e Carlo Lazzarini del foro di Alessandria, elettivamente domiciliata presso l'avv. Benito Panariti in Roma, via Celimontana n. 38;
- ricorrente e controricorrente incidentale -
contro
RA NA, rappresentata e difesa, come da procura in calce al controricorso, dall'avv. Giorgio Gianoglio del foro di Torino e dall'avv. Mario Menghini, presso il quale elettivamente domicilia in Roma, via della Mercede n. 52;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria n. 608/1995, pubblicata il 30 ottobre 1995, R.G. 2968/1994. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 dicembre 1998 dal Relatore Cons. Giuseppe Ianniruberto;
Uditi gli avv. Panariti e Menghini;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto Apice, che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso principale, accoglimento del secondo motivo dello stesso ricorso, con assorbimento di quello incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Alessandria la dott. GI VE, medico specialista in ostetricia e ginecologia, in servizio dal 1991 in regime di convenzione presso la USSL 73 di Novi Ligure, riferiva di aver comunicato tempestivamente la sua disponibilità per ricoprire l'incarico di 4,30 ore settimanali nella sua specialità, essendosi reso vacante il relativo posto;
che l'incarico era stato affidato ad altro specialista, in base ad una graduatoria formata in violazione dell'art. 11 dell'accordo collettivo nazionale dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali. Sulla base di tale premessa, chiedeva di essere collocata in posizione di priorità nella predetta graduatoria, ai fini del conferimento dell'incarico, come sopra indicato, con la condanna dell'USL a conferirle l'incarico ed al risarcimento del danno patito.
Il Pretore accoglieva la domanda.
A seguito di appello dell'USSL 73 di Novi Ligure il Tribunale di Alessandria, con sentenza 15 luglio-30 ottobre 1995, in parziale riforma della decisione impugnata liquidava il danno in via equitativa in L. 10.000.000, confermando nel resto la stessa sentenza.
Osservava il Tribunale quanto segue.
a) Non doveva essere impugnato il provvedimento del Comitato Zonale, che aveva formato la graduatoria in quanto atto interno di un procedimento, il cui atto conclusivo - adottato dall'USL - era il solo ad incidere sulle posizioni dei soggetti interessati. b) Corretta era l'interpretazione dell'art. 11 dell'Accordo Nazionale adottata dal Pretore.
c) La valutazione di altri due concorrenti (NO e PP) poteva essere oggetto di eccezioni da parte della VE, senza che si ponesse il problema di un litisconsorzio. d) La impugnativa relativa all'an abilitava il giudice di appello a pronunciarsi sul quantum del danno, il quale, considerato che la VE avrebbe trovato altri impegni, poteva essere determinato in via equitativa (e non già nell'ammontare del compenso dovuto per le ore messe a concorso) in L.10.000.000.
Per la cassazione della sentenza del Tribunale di Alessandria ricorre la USL 22 (già USSL 73) di Novi Ligure con due motivi. Resiste con controricorso la dott. VE, che, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale con un unico motivo.
L'USL 22 resiste con controricorso alla impugnazione incidentale.
Le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va in primo luogo disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, trattandosi di impugnazioni avverso la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).
2. Con il primo motivo la USL - denunziando insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, violazione e falsa applicazione del d.p.r. 28 settembre 1990 n. 316 (artt. 8, 10 e 13) - sostiene che è errata la interpretazione fornita dai giudici di merito circa la natura del provvedimento di individuazione dello specialista avente diritto a priorità rispetto all'attribuzione del turno disponibile, in quanto il suddetto provvedimento è un atto specifico del Presidente del Comitato Zonale nella sua qualità di delegato dell'Assessore Regionale alla Sanità. In particolare, a differenza della precedente disciplina (d.p.r. 291/1987), con la normativa del 1990 sono stati attribuiti al Comitato alcuni "poteri direttamente operativi", fra i quali la formazione delle graduatorie (che diventano definitive dopo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione), la indicazione dello specialista, al quale va conferito l'incarico per esubero ore, tanto è vero che tale individuazione viene assunta con provvedimento dell'Assessore Regionale alla Sanità o del suo delegato nella qualità di Presidente del Comitato Zonale. Da tutto questo emerge che quell'atto non può essere imputato all'USL, bensì al nominato Presidente quale delegato dell'Assessore Regionale, che così individua il soggetto avente diritto alla nomina, con la conseguenza che questo provvedimento è un atto distinto del conferimento dell'incarico ad opera dell'USL e ciascuno di questi è suscettibile di separata impugnativa.
Concludendo sul punto la ricorrente amministrazione sostiene che "non era legittimo impugnare l'atto con cui il Presidente del Comitato Zonale ... aveva individuato nel predetto dr.Biancardi l'avente diritto alle ore in esubero, ne' tampoco era consentito impugnare la formazione della graduatoria, come a suo tempo predisposta dal competente Comitato Zonale".
2.a. Il d.p.r. 28 settembre 1990 n. 316, contenente la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, disciplina distintamente il "conferimento di primo incarico" e la "attribuzione dei turni disponibili".
Per quanto riguarda questi ultimi, l'art. 11, dopo aver previsto un certo "ordine di priorità" dei criteri, in base ai quali deve procedersi alla scelta del medico, al quale conferire l'incarico, dispone (comma 4) che lo specialista, che sia "in ordine di priorità" viene invitato dall'Assessore regionale alla sanità o dal suo delegato, quale presidente del Comitato consultivo zonale, a compilate dichiarazione di disponibilità al conferimento dell'incarico, da inoltrare entro 20 giorni alla U.S.L., per la formalizzazione dell'incarico, che dovrà poi avvenire entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione. Orbene, quello che conta porre in evidenza è che, sia nel caso in esame, sia in quello di conferimento della prima nomina (che avviene sulla base della graduatoria preparata dallo stesso Comitato zonale), l'art. 13 comma 8 punto c) precisa che compito del Comitato è "la indicazione, alla U.S.L., che deve conferire l'incarico, del nominativo dello specialista avente diritto all'aumento di orario, a ricoprire il turno vacante o quello di nuova istituzione". Appare evidente dalla formulazione della descritta disciplina che il momento di rilevanza esterna è costituito dall'atto della U.S.L. che, sulla base della indicazione vincolante del Comitato zonale, provvede a conferire l'incarico, così che la fase precedente (che correttamente il giudice del merito ha definito "endoprocedimentale"), sia pure influente sulla nomina, resta pur sempre momento "interno" della procedura di scelta dello specialista, con la conseguenza che non può essere riconosciuta una legittimazione passiva dell'organo, al quale va riferito questa momento. La situazione, lungi dal costituire una anomalia, si verifica anche in altre situazioni, come in materia di espropriazione di pubblico interesse (nella quale il compito di determinare il valore del bene è devoluto ad un organo, diverso dal soggetto espropriante, che ha comunque la legittimazione passiva nel giudizio, in cui vengano in contestazione le conseguenze economiche della espropriazione, in quanto soggetto attivo del rapporto espropriativo: v., da ultimo, Cass. 10 marzo 1998 n. 2644), ovvero in materia di invalidità civile (nella quale la valutazione dello stato invalidante è rimessa ad un organo distinto dell'amministrazione tenuta al pagamento del trattamento assistenziale). La censura è quindi priva di fondamento.
3. Con il secondo motivo - denunziando insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, nonché violazione dell'art. 11 d.p.r. 28 settembre 1990 n. 316/1990 - la ricorrente censura la decisione impugnata,
nella parte in cui il giudice di appello si è richiamato alla motivazione del Pretore, quanto alla interpretazione della disciplina relativa alla valutazione dell'anzianità nei servizi ambulatoriali od equiparati, nel senso cioè che questa dovesse essere riferita all'attività prestata senza soluzione di continuità, in palese contrasto con la normativa applicabile: in effetti, ponendo a confronto l'art. 11 con l'art. 32 d.p.r. 316, risulta evidente che quando si è inteso considerare l'anzianità di servizio senza cumulare i distinti periodi, il legislatore l'ha espressamente previsto, cosa che non si ha per la fattispecie in esame, nel quale il rilievo dell'anzianità è quello di dar peso alla maggiore esperienza maturata, che prescinde dalla continuità del servizio.
3.a. Ad avviso della Corte questo motivo è fondato.
L'art. 11 del richiamato d.p.r. 316/1990, al comma 2 dispone che "l'anzianità di servizio ambulatoriale... costituisce titolo di precedenza a parità di condizione;
in caso di pari anzianità di servizio è data precedenza all'anzianità di specializzazione". Orbene, il Tribunale, nel richiamare e far propria la motivazione del primo giudice, ha ritenuto che l'uso del congiuntivo presente nel comma 1 lett.a dello stesso articolo - secondo il quale l'ordine di priorità deve tener conto, in primo luogo, dello "specialista che nella specialità esercitata svolga nell'ambito zonale esclusivamente attività ambulatoriale regolata dal presente accordo" - starebbe ad indicare che l'anzianità, della quale si deve tener conto, è solamente quella attualmente svolta e non già pure quella svolta in precedenza, senza soluzione di continuità con la prima.
La interpretazione del dato testuale non depone nel senso ritenuto nella sentenza impugnata.
Appare evidente che l'art. 11, ai fini dell'attribuzione dei turni disponibili, consideri in primo luogo legittimati i medici, già legati da un rapporto di convenzione con l'U.S.L. e che non hanno raggiunto il c.d. massimale orario (art. 3): il riferimento, contenuto in più parti del primo comma della predetta norma, con varietà di accezioni ("specialista che svolga", "specialista che esercita in branche diverse", "specialista in atto"), ad un'attualità di vincolo, vuole appunto precisare che sono questi sanitari a godere di una preferenza nell'assegnazione dei turni disponibili e, solo quando questa specifica procedura - come descritta dalla norma in esame - sia stata esperita inutilmente, si procede all'attribuzione sulla base della graduatoria zonale predisposta dal competente Comitato. Far derivare da questa attualità di vincolo la rilevanza, ai fini della valutazione dell'anzianità di servizio, del requisito della continuità dello stesso, così da impedire la utilizzazione, a tal fine, di periodi comunque frazionati, denota un salto logico, che dall'insieme della normativa non trova conforto, in quanto una cosa sono i titoli per aver diritto a questa preselezione, altro è la specifica che, per questa particolare procedura, la normativa prevede e che deve essere redatta tenendo conto dell'ordine di priorità fissato dall'art. 11 comma 1 ed, a parità di posizione, dell'anzianità di servizio ambulatoriale o di attività riconosciuta equivalente. La conferma di tale opinione si ritrova in altra disposizione dello stesso d.p.r. 316, che, in relazione agli scatti biennali, all'art. 32 comma 5 espressamente considera "l'intera anzianità di servizio maturata senza soluzione di continuità", il che si comprende perché la erogazione di questo trattamento economico, di regola di origine contrattuale, è subordinata a requisiti, che le singole pattuizioni - individuali o collettive - possono prevedere (cfr., tra le più recenti, Cass. 13 gennaio 1996 n. 231, 24 settembre 1996 n. 8430), mentre, ai fini della valutazione della professionalità acquisita appare più logico prescindere dalla continuità del servizio, che, del resto, per l'art. 11 non deve essere necessariamente attuale con l'U.S.L., che conferisce l'incarico, attesa la possibilità che a richiederlo possa essere anche un sanitario operante in altro ambito territoriale zonale. Per concludere sul punto, non emergendo dalla disciplina di settore che, ai fini dell'attribuzione dei turni disponibili, di cui art. 11 d.p.r. 28 settembre 1990 n. 316, si debba tener conto, come anzianità di servizio, solamente di quello prestato con continuità al momento in cui si apre la procedura per quell'attribuzione, la sentenza impugnata, in accoglimento del secondo motivo, deve essere cassata.
4. Con il ricorso incidentale è denunziata violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 1223 c.c., in quanto, pur avendo la controparte contestato in appello il titolo per il risarcimento dei danni, nulla aveva dedotto in ordine all'ammontare, donde l'evidente vizio di ultrapetizione. In ogni caso, non poteva essere utilizzato, per ridurre quella misura, un elemento estrinseco ed eventuale (l'aver trovato altri impegni, senza che sia dato sapere se questo si sia verificato), rispetto alla lesione di un diritto, del tutto autonoma da tali vicende.
4.a. La questione prospettata è logicamente assorbita dall'accoglimento, nei termini precisati, del ricorso principale.
5. In conclusione, poiché la domanda della dott. VE era fondata (e per questa ragione è stata accolta dai giudici di merito) sul presupposto che sarebbe stata erroneamente valutata l'anzianità di servizio dello specialista, al quale è stato conferito il turno disponibile, accertato invece, in base ad una corretta lettura della disciplina del settore, che la graduatoria era stata correttamente elaborata, ne consegue che, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, in base alla regola di diritto, enunciata con riferimento al secondo motivo, la Corte è abilitata a pronunciarsi nel merito ed a rigettare la domanda.
6. Ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il secondo motivo del ricorso principale, rigetta il primo, dichiara assorbito il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta dalla VE. Compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, il 16 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 1999