Sentenza 3 febbraio 1999
Massime • 1
Per la validità di un trasferimento immobiliare è necessario che l'oggetto, se non determinato, sia determinabile in base ad elementi contenuti nel relativo atto scritto e non già estrinseci ad esso e non scritti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/02/1999, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dai sigg. magistrati:
dott. FRANCESCO FAVARA Presidente
dott. UGO RIGGIO Consigliere rel.
dott. ALFREDO MENSITIERI Consigliere
dott. CARLO CIOFFI Consigliere
dott. FRANCESCA TROMBETTA Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
IN LI, difeso per mandato a margine del ricorso dagli avv. Orazio Giraldin e Luigi Manzi, ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio del secondo, alla via Federico Confalonieri n. 5 RICORRENTE
contro
IN SE, difeso per mandato a margine del controricorso dall'avv. Giovanbattista Cucci, ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio del medesimo, alla via A. Brofferio n. 3 CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia in data 27 giugno 1995;
Udita nella pubblica udienza del 10 giugno 1998 la relazione fatta dal Consigliere dott. Ugo Riggio;
Udito l'avv. Orazio Giraldin e l'avv. Giovanbattista Cucci;
Udito il P.M., in persona del sost. proc. generale dott. Vincenzo Gamrdella, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del primo e del secondo motivo ed il rigetto del terzo motivo del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 4 giugno 1983 NI NC convenne dinanzi al Tribunale di Padova il RA EV, esponendo a) di essere comproprietario con costui di terreni siti nel Comune di Villa del Conte, per complessivi ettari 2.77.60; b) di essere pure comproprietario con il suddetto RA di due appartamenti ed un locale siti nel medesimo comune;
c) di essere infine proprietario esclusivo di altri terreni nello stesso comune, estesi ettari 1.93.89.
Con sentenza del 16 febbraio 1982 passata in giudicato il Tribunale di Padova aveva dichiarato che il RA EV aveva acquistato la proprietà esclusiva dei beni indicati alle lettere a) e b) per usucapione ultraventennale, ma in precedenza, con scrittura privata perfezionata tra il 15 ottobre 1957 ed il giorno di S. Martino dello stesso anno, e riconosciuta tra i due fratelli valida come permuta tra i beni di proprietà comune o di proprietà esclusiva, entrambi avevano stabilito che i beni sub b) divenivano di proprietà esclusiva di EV NC, mentre quelli sub a) divenivano di proprietà esclusiva di NI NC, il quale peraltro fin da epoca anteriore all'11 novembre 1957 li aveva posseduti e coltivati come unico proprietario, usucapendo la quota di proprietà del RA. Tuttavia EV NC con atto del 5 aprile 1983 gli aveva notificato, ai sensi dell'art. 732 c.c., la sua volontà di alienare la propria quota di comproprietà dei beni sub b) per il prezzo di L. 54.000.000.
Tutto ciò premesso NI NC chiedeva che il tribunale dichiarasse che i beni sub a) erano di sua esclusiva proprietà in virtù del suddetto contratto di permuta o, in subordine, per intervenuta usucapione, e che conseguentemente la comunicazione di cui all'atto del 5 aprile 1983 era nulla ed inefficace. Il convenuto si costituiva e, dopo avere precisato che, contrariamente a quanto esposto nell'atto di citazione, la citata sentenza del tribunale di Padova aveva dichiarato il suo acquisto per usucapione dei beni sub b) e c), chiedeva il rigetto della domanda sostenendo che egli aveva interrotto ripetutamente il decorso della usucapione a favore dell'attore, inviando una serie di raccomandate con avviso di ricevimento con le quali aveva ripetutamente invitato il RA alla divisione dei beni in questione.
Il tribunale, con sentenza del 19 aprile 1990, dichiarava che NI NC aveva usucapito la proprietà esclusiva dei beni sub a), rilevando che, mentre non poteva essere preso in considerazione l'asserito contratto di permuta, EV NC, per il fatto stesso di essersi limitato ad eccepire (senza dimostrarlo) di avere interrotto il decorso della usucapione, aveva implicitamente riconosciuto la realtà del possesso vantato dalla controparte. La sentenza era impugnata in via principale da EV NC, il quale sosteneva che egli, eccependo l'interruzione della usucapione, non aveva inteso riconoscere a favore del RA l'esistenza di un possesso ad usucapionem, ed in via incidentale da NI NC che oltre a chiedere il rigetto del gravame, insisteva per l'accoglimento della sua richiesta di essere riconosciuto proprietario esclusivo dei beni in questione in virtù del menzionato atto di permuta.
La Corte di Appello di Venezia, con sentenza del 27 giugno 1995, accoglieva l'impugnazione principale, rigettava quella incidentale e compensava interamente le spese tra le parti.
La corte evidenziava anzitutto l'infondatezza dell'appello incidentale rilevando che, essendo prescritta la forma scritta ad substantiam per i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili, era da escludere che i beni oggetto del trasferimento potessero essere identificati in base ad elementi non scritti, estranei all'atto, potendo tali elementi essere utilizzati solo per chiarire ambiguità o punti oscuri e non già per sostituire le indicazioni dell'atto o integrarne punti essenziali. Pertanto, poiché nella scrittura contenente la pretesa permuta i beni oggetto della stessa non erano oggettivamente indicati, e non era possibile dare ingresso alle prove orali articolate per pervenire alla loro individuazione, l'appello incidentale andava respinto. La corte riteneva invece fondato l'appello principale in base alla considerazione che EV NC, eccependo esclusivamente di avere interrotto la prescrizione acquisitiva vantata dall'attore, al più aveva ammesso implicitamente la veridicità dell'affermazione di controparte, la quale con l'atto di citazione aveva testualmente affermato solo di avere posseduto e coltivato come unico proprietario i beni controversi. Tuttavia tale ammissione non era sufficiente a provare che NI NC aveva usucapito i suddetti beni, poiché il proprietario che abbia l'autonomo godimento del bene comune, per poterne utilmente invocare l'usucapione, deve dimostrare anche di avere da un determinato momento sostituito all'originario godimento uti condominus quello animo domini, e di avere quindi esercitato, per tutto il periodo richiesto ai fini dell'usucapione, il relativo possesso esclusivo, incompatibile con la possibilità degli altri comproprietari di fare uso del bene medesimo. Di tale particolare forma di possesso non era fatta menzione nell'atto introduttivo, per cui l'ammissione di EV NC non poteva ritenersi estesa ad essa. Era l'attore che ne avrebbe dovuto dare la prova, che invece non era stata fornita.
Ricorre per la cassazione di tale sentenza NI NC, sulla base di tre motivi illustrati anche con memoria. EV NC resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente lamenta anzitutto l'omessa, insufficiente, contraddittoria ed erronea motivazione della sentenza, sostenendo che la corte, nel respingere la sua eccezione di avere usucapito i beni in contestazione per averli posseduti in maniera esclusiva per oltre un ventennio, sarebbe incorsa in un grave errore. Egli aveva infatti riportato negli atti difensivi il brano dell'atto di citazione con cui aveva dedotto testualmente che "i beni in comunione descritti sub 1) di cui sopra, già detenuti e posseduti da NC NI, diventavano di proprietà esclusiva di costui", poiché "da data anteriore al 1957 e per oltre un ventennio NC NI ha posseduto e coltivato come unico proprietario i citati beni".
2. Con il successivo motivo NI NC denunzia la violazione degli artt. 112, 345 e 356 c.p.c. e l'omessa e insufficiente motivazione circa il mancato accoglimento di una domanda istruttoria decisiva per la causa.
A suo dire la corte veneziana aveva affermato che egli non aveva fornito la prova del possesso valido ad usucapire la proprietà esclusiva dei beni in questione, senza neppure prendere in considerazione la prova testimoniale da lui articolata in proposito, di ben otto capitoli, con l'indicazione dei relativi testimoni. Trascrive quindi tali capitoli a dimostrazione che dagli stessi risultava che egli ad un certo punto aveva cominciato a possedere i beni controversi in modo esclusivo e tale da escludere la possibilità di analogo possesso da parte del RA. I due motivi, tra loro strettamente connessi, devono essere esaminati congiuntamente e vanno entrambi accolti, in quanto fondati. La motivazione della sentenza impugnata, infatti, risulta del tutto inadeguata relativamente al punto in cui ha ritenuto che fosse insufficiente l'eccezione di EV NC di avere interrotto l'usucapione vantata dal RA per ritenere ammesso il possesso da costui esercitato per un tempo sufficiente ad usucapire. La corte veneziana, infatti, ha osservato che pur avendo EV NC ammesso che per oltre un ventennio il RA CI aveva posseduto e coltivato come unico proprietario i beni in questione, tale ammissione non era sufficiente a provare che costui li avesse usucapiti, in quanto il comproprietario che abbia l'autonomo godimento del bene comune, per poterne utilmente invocare l'usucapione deve dimostrare di avere da un dato momento sostituito all'originario godimento uti condominus quello animo domini, e di avere quindi esercitato per il tempo richiesto ai fini dell'usucapione il relativo possesso esclusivo, incompatibile con la possibilità degli altri comproprietari di fare uso del bene medesimo. E siccome di tale tipo di possesso non vi era cenno nell'atto introduttivo del giudizio, non potevasi escludere che EV NC intendesse ammettere soltanto che il RA possedeva i beni in contestazione come comproprietario. Così argomentando, tuttavia, la corte veneziana non solo ha omesso di effettuare una analisi approfondita delle singole espressioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio, e quindi di dare conto adeguatamente delle ragioni per le quali aveva interpretato tale atto nel senso di cui si è detto, ma ha affermato che NI NC - al quale incombeva l'onere della prova - aveva omesso di dimostrare di avere posseduto i beni in contestazione in modo esclusivo e di averne usucapito il diritto di proprietà, senza fare alcun cenno alla prova testimoniale articolata dall'appellato in via subordinata, al fine di fornire tale dimostrazione qualora la corte non avesse ritenuto sufficiente l'implicito riconoscimento della sua usucapione da parte del RA.
3. Infine, denunciando la violazione dell'art. 1350 c.c. e l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto la nullità della scrittura privata di permuta. Egli sostiene che i beni in essa contemplati erano adeguatamente determinati, o quanto meno determinabili, mediante i riferimenti alle varie affittanze. Inoltre la controparte non avrebbe mai sostenuto la nullità o inefficacia della permuta, essendosi limitata ad osservare che detta permuta era ormai superata dalla sentenza del tribunale di Padova che aveva accertato l'usucapione a suo favore di una parte dei beni. Il motivo non è fondato e deve essere quindi respinto. La corte veneziana ha infatti correttamente motivato sul punto la propria decisione, riportando anche testualmente i brani più salienti del preteso atto di permuta intervenuto tra i due fratelli per evidenziarne non solo il contenuto pressoché incomprensibile ma - soprattutto - la impossibilità di identificare gli immobili oggetto dello stesso in base ad elementi intrinseci all'atto, il quale si limitava a fare riferimento, a tale fine, a persone (quali gli affittuari) e circostanze (la stipula di contratti di affitto) che avrebbero potuto essere individuati solo mediante una separata indagine, anziché contenere elementi oggettivi di identificazione, quali l'esatta ubicazione, i dati catastali ed i confini. Ora, è vero che tra i requisiti obbligatori del contratto non vi è solo la determinatezza dell'oggetto ma anche, in alternativa, la sua determinabilità (art. 1346 c.c.). Tuttavia, quando per un negozio è prescritta la forma scritta ad substantiam (come nella specie, trattandosi di permuta avente ad oggetto beni immobili), l'incontro delle volontà su tutti gli elementi essenziali del negozio deve risultare dallo scritto medesimo, per cui la determinazione o determinabilità dell'oggetto non può ricavarsi aliunde, vale a dire da elementi non scritti, estrinseci al contratto stesso. Non è quindi censurabile la sentenza in esame, allorché ha osservato che era da escludere che l'identificazione dei beni oggetto del trasferimento potesse avvenire in base ad elementi non scritti estranei all'atto, potendo tali elementi essere utilizzati solamente per chiarire ambiguità o punti oscuri e non già per sostituire le indicazioni dell'atto scritto o per integrarne punti essenziali, ne' è censurabile laddove altrettanto correttamente ha rilevato che da ciò derivava la nullità del contratto, in base al disposto di cui all'art. 1350 c.c. Ed è peraltro del tutto irrilevante che EV NC non avesse sollevato una esplicita eccezione di nullità del contratto di permuta, potendo detta nullità essere rilevata d'ufficio.
In definitiva, il terzo motivo del ricorso deve essere rigettato, mentre vanno accolti il primo ed il secondo motivo. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata in relazione ai motivi accolti, con conseguente rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia, che deciderà la controversia in base ai principi innanzi enunciati, provvedendo anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso e rigetta il terzo motivo. Cassa l'impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 giugno 1998. Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 1999