Sentenza 6 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/02/2003, n. 1784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1784 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2003 |
Testo completo
AULA "A" 61 W2000 I cin LAVOROREPUBBLICA ITALIANA " 0 1 7 84 /0 3 IN LA CORI SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente Dott. Fernando LUPI Consigliere R.G.N. 25247/2000 Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere Dou. Guido VIDIRI Consigliere Cron. 4078 Dott. Paolo STILE Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA UD. 04.12.2002 sul ricorso proposto da MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso dall'Avvocatura dello Stato, presso la quale ope legis domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
- ricorrente -
contro
IN EN
- intimato -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Napoli n. 03994/1999 del 07 dicembre 1999. R.G. n. 41900/1995. 5081 1 Udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio il 04 dicembre 2002 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella, Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza di cui în epigrafe, e qui impugnata, il Tribunale di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Pretore di Napoli del 20 aprile 1994, condannava il Ministero dell'Interno a corrispondere a CE AN "la rivalutazione sulla somma di lire10.927.387 dal giorno del pagamento tardivo fino monetaria al saldo", confermava nel resto la sentenza appellata;
spese del grado, per metà, a carico del Ministero. Osservava il Tribunale: per effetto della decisione della Corte Costituzionale n. 196 del 27 aprile 1993 - parziale illegittimità costituzionale dell'art. 442 c.p.c. per la non prevista condanna automatica dell'ente assistenziale anche alla rivalutazione monetaria in sede di riconoscimento di somme per prestazioni previdenziali - crano dovuti interessi e rivalutazione monetaria sulla somma già liquidata a titolo di rivalutazione monetaria sul capitale costituito dai ratei corrisposti in ritardo, per essere quest'ultima soggetta alla disciplina di cui all'art. 429 c.p.c. ai sensi degli artt. 7 della legge n. 533 del 1973 e 1219 cc., norma quest'ultima che riconduceva il comportamento negativo dell'ente assistenziale ad ipotesi di mora ex re;
non erano dovuti gli ulteriori interessi sulla somma già stabilita per interessi, atteso il divieto di cui all'art. 1283 cc., c non era dovuta la rivalutazione monetaria sulla somma già liquidata per interessi non facendo questi parte del capitale;
i detti accessori non crano stati liquidati dal primo giudice nonostante specifica domanda in tal senso. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il Ministero dell'Interno affidandosi a quattro motivi di censura. N AN GE non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i motivi e 2 di ricorso il Ministero dell'Interno denunzia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1194 c.c. e vizi della motivazione per non avere la sentenza impugnata considerato l'avvenuta accettazione da parte del creditore della imputazione al capitale del pagamento della somma originariamente dovuta, così come peraltro prevedevano le norme sulla contabilità dello Stato. Con i motivi 3 e 4 di ricorso il Ministero dell'interno denunzia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 429 c.p.c. e vizi della motivazione per avere la sentenza impugnata ricondotto la natura degli accessori a quella stessa del credito assistenziale in luogo di quella, corretta, di risarcimento del danno, quest'ultima specificamente chiarita dall'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991. I motivi, da trattarsi congiuntamente per la loro intima connessione, sono in fondati. La giurisprudenza assolutamente prevalente della Corte ha stabilito il principio che ai crediti per pagamento ritardato dei ratei di prestazione assistenziale deve farsi applicazione dell'art. 429 c.p.c. (già esteso dalla Corte Costituzionale prima ai crediti previdenziali con la sentenza n. 156 del 1991, e poi anche ai crediti di assistenziali con la sentenza n. 196 del 1993). Tale disposizione codicistica contempla secondo la Corte di legittimità, un meccanismo di indicizzazione idoneo ad eliminare il pregiudizio del creditore per il ritardo nell'adempimento del tutto svincolato dall'ambito dei principi informatori di cui all'art. 1224 c.c. per il risarcimento del danno, tenulo conto che "la rivalutazione ex art. 429 cod. proc. h 3 civ., mediante il meccanismo dell'indicizzazione del credito. tende ad annullare, al pari del 'maggior danno' ex art. 1224 cod. civ., la perdita patrimoniale del creditore soddisfatto tardivamente (danno emergente). mentre gli interessi liquidano in misura forfeitaria e senza bisogno di prova il mancato guadagno della liquidità flucro cessante), e che, dall'altro, per il perseguimento di tale duplice finalità non è necessario. né è previsto da alcuna norma, calcolare gli interessi su un credito superiure a quello che via via matura per effetto della svalutazione monetaria. Né il calcolo degli interessi sul capitale comunque rivalutato porta ad un eccesso di tutela del creditore, nel senso che tale calcolo verrebbe ad imporre al debitore un aggravio aggiuntivo rispetto all'obbligo risarcitorio funzione meramente incompatibile COUT la riequilibratrice degli interessi legali (cosiddetto principio di indifferenza), posto che il legislatore, nella formulazione della disposizione di cui al terzo comma dell'art. 429 cod. proc. civ., ha proprio voluto aggiungere ad una ragione risarcitoria una concorrente ragione compulsiva di pena privata, ossia lo scopo di dissuadere il datore di lavoro dalla *mora debendi' e dulla speranza di investire la somma dovuta e non ancora pagata al lavoratore in impieghi più lucrosi della perdita dipendente dal risarcimento del danno da mora“ (Cass. S.U. 29 gennaio 2001, n. 00038). L'applicazione di tali principi comporta che la rivalutazione monetaria non può definirsi accessorio del credito in senso tecnico, essendo essa il credito stesso accresciuto dell'importo determinato ai sensi dell'art. 152 disp. att. del c.p.c. con riferimento al momento del pagamento, mentre gli interess: legali compensano il 4 creditare per il periodo in cui non ha avuto a disposizione la somma capitale, come progressivamente incrementata dal meccanismo di rivalutazione (Cass, n. 0003% del 2001 citata). Il pagamento dei ratei della prestazione configurano, portanto, parziale pagamento del capitale come sopra indicato, e la somma di capitale non pagata, pari alla rivalutazione monetaria, è anch'essa assoggettata al regime giuridico di cui all'art. 429. terzo comma, c.p.c. (fra le tante, Cass. 07 luglio 1997, n. 06127). II riferimento all'art. 1194 c.c., sulla imputabilità del pagamento al capitale o agli accessori, non è di conseguenza pertinente, perché l'adempimento parziale (originario capitale senza rivalutazione monetaria) è comunque riferibile in ogni caso al capitale. La sentenza impugnata ha, pertanto, fatto puntuale applicazione dei detti principi e non merita le censure di cui ai motivi di ricorso esaminati. In conclusione il ricorso va rigettato non deve provvedersi in ordine alle spesc del giudizio di cassazione per mancata costituzione in questa sede dell'intimato.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e dichiara non doversi provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 04 dicembre 2002. Il Presidente Il Consigliere est. Giuseppe Idmiraberto Giovanni Mazzarella Govern orjarede C are welloIL CANCELLERE Depositato in Cancelleria 5 ogg -6 FEB. 2003 A