Cass. pen., sez. I, sentenza 29/04/2026, n. 15603
CASS
Sentenza 29 aprile 2026

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  • Accolto
    Errore nel deposito telematico dell'atto di impugnazione

    Il giudice ha ritenuto che l'impedimento al tempestivo esercizio del diritto di impugnazione, dovuto a un'imprecisione nell'individuazione dell'ufficio destinatario, integra le condizioni per la restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 c.p.p., in applicazione del principio del favor impugnationis.

  • Altro
    Qualificazione errata del mezzo di impugnazione

    La Corte ha qualificato l'impugnazione come opposizione, ai sensi degli artt. 667, comma 4, e 676, comma 1, cod. proc. pen., anziché ricorso per cassazione, trasmettendo gli atti al giudice competente per il relativo giudizio, in applicazione dei principi di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis.

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Commentario1

  • 1Deposito impugnazione penale PDP
    Redazione · https://www.legal-blog.it/ · 9 maggio 2026

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 29/04/2026, n. 15603
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15603
Data del deposito : 29 aprile 2026

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