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Sentenza 29 aprile 2026
Sentenza 29 aprile 2026
Commentario • 1
- 1. Deposito impugnazione penale PDPRedazione · https://www.legal-blog.it/ · 9 maggio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/04/2026, n. 15603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15603 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ON NE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/09/2025 del TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere LE CAPPUCCIO;
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 15603 Anno 2026 Presidente: CENTOFANTI FRANCESCO Relatore: CAPPUCCIO LE Data Udienza: 23/01/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 13 settembre il Tribunale di Roma ha rigettato l'istanza di NT CO intesa ad essere rimessa nel termine per impugnare l'ordinanza con cui lo stesso giudice, il 7 luglio 2025, ha rigettato la richiesta di revoca del sequestro e della confisca emessi a suo carico dalla Corte di appello di Catanzaro, in fase di esecuzione ed ai sensi dell'art. 240 bis cod. pen.. Ha, in proposito, rilevato che la CO, avendo ricevuto regolare notifica, il 16 luglio 2025, dell'esito negativo della richiesta di revoca di sequestro e confisca, ha proposto, il 31 luglio 2025 (ultimo giorno utile), ricorso per cassazione avverso il relativo provvedimento inviando, per via telematica, l'atto di impugnazione ad un indirizzo PEC diverso da quelli, in numero di due, a ciò deputati e debitamente indicati nella «Guida al deposito atti e servizi di Cancelleria» pubblicata sul sito web dell'ufficio giudiziario. 2. NT CO propone, con l'assistenza dell'avv. Vito Perugini, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale segnala di avere, in prima battuta, effettuato il deposito telematico, il 31 luglio 2025, tramite il portale deposito atti penali (PDP), e che, avendo appreso, il successivo 5 agosto 2025, che il deposito era stato rifiutato con la motivazione «Ufficio destinatario errato», ha reiterato, il 7 agosto 2025, il deposito utilizzando l'indirizzo PEC indicato dalla cancelleria della competente sezione penale del Tribunale e presentando, al contempo, apposita istanza di restituzione nel termine. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente, va rilevato che il provvedimento impugnato è stato emesso da giudice funzionalmente incompetente: discutendosi, invero, di ricorso per cassazione (così essendo stato qualificato dalla parte l'atto difensivo), il vaglio della richiesta di restituzione nel termine sarebbe spettato alla Corte di cassazione, in tal senso militando il disposto dell'art. 175, comma 4, ultimo periodo, cod. proc. pen., ai sensi del quale «Se sono stati pronunciati sentenza o decreto di condanna, decide il giudice che sarebbe competente sulla impugnazione o sulla opposizione». L'ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio. 2 2. La rilevata competenza del giudice di legittimità impone l'esame, nel merito, della richiesta di restituzione nel termine, che appare fondata. La ricorrente ha, invero, provato di avere presentato — alle ore 18:22 del 31 luglio 2025, ovvero ad immediato ridosso della scadenza del previsto termine di• quindici giorni e tramite il portale deposito atti penali (PDP) — ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma e contraddistinta dal n. 857/25 SIGE (depositata il 14 luglio 2025 ed a lei notificata il 16 luglio 2025) e che, all'atto del deposito dell'atto, venne generata una ricevuta attestante «che l'atto è stato correttamente inviato ai sensi dell'art. 172, c. 8 bis c.p.p.». Da altro documento, pure allegato al ricorso, risulta, poi, che il deposito effettuato alle ore 18:22 del 31 luglio 2025 «è stato rifiutato in data 01/08/2025 alle ore 10:03» con la motivazione «Ufficio destinatario errato». La ricorrente, resa edotta dell'esito negativo del deposito tramite PDP, ripeté l'operazione il 7 agosto 2025, stavolta via PEC, e presentò, contestualmente, l'istanza di restituzione de qua agitur. Così ricostruito — in modo, va incidentalmente notato, parzialmente difforme da quanto indicato dal Tribunale di Roma nell'ordinanza della quale è stato disposto l'annullamento senza rinvio perché adottata da giudice funzionalmente incompetente — l'iter del procedimento, la delibazione della richiesta della parte deve essere compiuta alla luce del canone ermeneutico, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «In tema di restituzione nel termine per caso fortuito o per forza maggiore, l'impedimento al tempestivo esercizio del diritto di impugnazione deve presentare connotazioni oggettive, e non essere quindi comunque riconducibile a comportamenti del soggetto interessato, salvo che questi risultino condizionati da fattori esterni in termini assoluti» (Sez. 6, n. 26833 del 24/03/2015, Manzara, Rv. 263841 - 01). Nel caso in esame, la CO presentò, entro il termine di legge, un atto di impugnazione che il sistema non accettò in forza, deve ragionevolmente presumersi, di una imprecisione nell'individuazione dell'ufficio destinatario a lei imputabile ma che, tuttavia, le venne comunicata, per quanto consta, in un frangente — la mattina dell'i agosto 2025 — in cui non era più possibile ovviare all'inconveniente. Al cospetto, dunque, di una situazione particolare e, in certa misura, singolare, possono dirsi integrate, nell'ottica del favor impugnationis, le condizioni indicate all'art. 175, comma 1, cod. proc. pen., sì da rendere giustificata la restituzione nel termine. 3. È stato, sopra, precisato che il ricorso è stato proposto avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di NT CO di revoca 3 uggi 2 9 ti)P, 2026 della confisca disposta nei suoi confronti, quale terza interessata, con ordinanza del giudice dell'esecuzione del 20 novembre 2014, resa a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di condanna emessa a carico di UA CA. Trattasi di provvedimento avverso il quale è possibile proporre opposizione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 667, comma 4, e 676, comma 1, cod. proc. pen., anziché ricorso per cassazione, mezzo esperibile, eventualmente, avverso l'ordinanza resa all'esito della fase di opposizione. L'erronea qualificazione del mezzo esperito dalla parte quale ricorso per cassazione non ne determina, tuttavia, l'inammissibilità, poiché se ne impone, invece, l'esatta qualificazione, cui consegue la trasmissione degli atti al giudice competente, conformemente ai principi generali di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis del quale è espressione l'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., che ritiene l'impugnazione ammissibile indipendentemente dalla qualificazione data ad essa dalla parte che l'ha proposta e prevede che, se l'impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente, ferma restando, ovviamente, la libertà di valutazione di quest'ultimo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Restituisce CO NT nel termine per proporre impugnazione avverso l'ordinanza 7 luglio 2025 del Tribunale di Roma e, qualificata l'impugnazione proposta come opposizione, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Roma per il relativo giudizio. Così deciso il 23/01/2026.
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 15603 Anno 2026 Presidente: CENTOFANTI FRANCESCO Relatore: CAPPUCCIO LE Data Udienza: 23/01/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 13 settembre il Tribunale di Roma ha rigettato l'istanza di NT CO intesa ad essere rimessa nel termine per impugnare l'ordinanza con cui lo stesso giudice, il 7 luglio 2025, ha rigettato la richiesta di revoca del sequestro e della confisca emessi a suo carico dalla Corte di appello di Catanzaro, in fase di esecuzione ed ai sensi dell'art. 240 bis cod. pen.. Ha, in proposito, rilevato che la CO, avendo ricevuto regolare notifica, il 16 luglio 2025, dell'esito negativo della richiesta di revoca di sequestro e confisca, ha proposto, il 31 luglio 2025 (ultimo giorno utile), ricorso per cassazione avverso il relativo provvedimento inviando, per via telematica, l'atto di impugnazione ad un indirizzo PEC diverso da quelli, in numero di due, a ciò deputati e debitamente indicati nella «Guida al deposito atti e servizi di Cancelleria» pubblicata sul sito web dell'ufficio giudiziario. 2. NT CO propone, con l'assistenza dell'avv. Vito Perugini, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale segnala di avere, in prima battuta, effettuato il deposito telematico, il 31 luglio 2025, tramite il portale deposito atti penali (PDP), e che, avendo appreso, il successivo 5 agosto 2025, che il deposito era stato rifiutato con la motivazione «Ufficio destinatario errato», ha reiterato, il 7 agosto 2025, il deposito utilizzando l'indirizzo PEC indicato dalla cancelleria della competente sezione penale del Tribunale e presentando, al contempo, apposita istanza di restituzione nel termine. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente, va rilevato che il provvedimento impugnato è stato emesso da giudice funzionalmente incompetente: discutendosi, invero, di ricorso per cassazione (così essendo stato qualificato dalla parte l'atto difensivo), il vaglio della richiesta di restituzione nel termine sarebbe spettato alla Corte di cassazione, in tal senso militando il disposto dell'art. 175, comma 4, ultimo periodo, cod. proc. pen., ai sensi del quale «Se sono stati pronunciati sentenza o decreto di condanna, decide il giudice che sarebbe competente sulla impugnazione o sulla opposizione». L'ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio. 2 2. La rilevata competenza del giudice di legittimità impone l'esame, nel merito, della richiesta di restituzione nel termine, che appare fondata. La ricorrente ha, invero, provato di avere presentato — alle ore 18:22 del 31 luglio 2025, ovvero ad immediato ridosso della scadenza del previsto termine di• quindici giorni e tramite il portale deposito atti penali (PDP) — ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma e contraddistinta dal n. 857/25 SIGE (depositata il 14 luglio 2025 ed a lei notificata il 16 luglio 2025) e che, all'atto del deposito dell'atto, venne generata una ricevuta attestante «che l'atto è stato correttamente inviato ai sensi dell'art. 172, c. 8 bis c.p.p.». Da altro documento, pure allegato al ricorso, risulta, poi, che il deposito effettuato alle ore 18:22 del 31 luglio 2025 «è stato rifiutato in data 01/08/2025 alle ore 10:03» con la motivazione «Ufficio destinatario errato». La ricorrente, resa edotta dell'esito negativo del deposito tramite PDP, ripeté l'operazione il 7 agosto 2025, stavolta via PEC, e presentò, contestualmente, l'istanza di restituzione de qua agitur. Così ricostruito — in modo, va incidentalmente notato, parzialmente difforme da quanto indicato dal Tribunale di Roma nell'ordinanza della quale è stato disposto l'annullamento senza rinvio perché adottata da giudice funzionalmente incompetente — l'iter del procedimento, la delibazione della richiesta della parte deve essere compiuta alla luce del canone ermeneutico, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «In tema di restituzione nel termine per caso fortuito o per forza maggiore, l'impedimento al tempestivo esercizio del diritto di impugnazione deve presentare connotazioni oggettive, e non essere quindi comunque riconducibile a comportamenti del soggetto interessato, salvo che questi risultino condizionati da fattori esterni in termini assoluti» (Sez. 6, n. 26833 del 24/03/2015, Manzara, Rv. 263841 - 01). Nel caso in esame, la CO presentò, entro il termine di legge, un atto di impugnazione che il sistema non accettò in forza, deve ragionevolmente presumersi, di una imprecisione nell'individuazione dell'ufficio destinatario a lei imputabile ma che, tuttavia, le venne comunicata, per quanto consta, in un frangente — la mattina dell'i agosto 2025 — in cui non era più possibile ovviare all'inconveniente. Al cospetto, dunque, di una situazione particolare e, in certa misura, singolare, possono dirsi integrate, nell'ottica del favor impugnationis, le condizioni indicate all'art. 175, comma 1, cod. proc. pen., sì da rendere giustificata la restituzione nel termine. 3. È stato, sopra, precisato che il ricorso è stato proposto avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di NT CO di revoca 3 uggi 2 9 ti)P, 2026 della confisca disposta nei suoi confronti, quale terza interessata, con ordinanza del giudice dell'esecuzione del 20 novembre 2014, resa a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di condanna emessa a carico di UA CA. Trattasi di provvedimento avverso il quale è possibile proporre opposizione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 667, comma 4, e 676, comma 1, cod. proc. pen., anziché ricorso per cassazione, mezzo esperibile, eventualmente, avverso l'ordinanza resa all'esito della fase di opposizione. L'erronea qualificazione del mezzo esperito dalla parte quale ricorso per cassazione non ne determina, tuttavia, l'inammissibilità, poiché se ne impone, invece, l'esatta qualificazione, cui consegue la trasmissione degli atti al giudice competente, conformemente ai principi generali di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis del quale è espressione l'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., che ritiene l'impugnazione ammissibile indipendentemente dalla qualificazione data ad essa dalla parte che l'ha proposta e prevede che, se l'impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente, ferma restando, ovviamente, la libertà di valutazione di quest'ultimo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Restituisce CO NT nel termine per proporre impugnazione avverso l'ordinanza 7 luglio 2025 del Tribunale di Roma e, qualificata l'impugnazione proposta come opposizione, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Roma per il relativo giudizio. Così deciso il 23/01/2026.