Cass. civ., sez. III, sentenza 19/05/2003, n. 7769
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Sentenza 19 maggio 2003

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In tema di diritto di prelazione e riscatto agrario e con riguardo alla destinazione agricola del fondo rustico, per il riconoscimento del suddetto diritto si richiede ed è sufficiente l'esistenza di un fondo rustico ove destinato e suscettibile di un'attività di natura agraria, senza che sia rilevante ne' la sua estensione, ne' che nell'attualità esso sia o no coltivato. Pertanto, il diritto di prelazione del coltivatore resta precluso soltanto nel caso che siano accertate dimensioni del fondo talmente esigue da escludere ogni possibilità di coltivazione.

La disposizione dell'art. 342 cod. proc. civ., che richiede la specificità dei motivi di appello, implica solo la necessità che la manifestazione volitiva dell'appellante consenta di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione che le sostiene e non anche che siano adoperate formule o schemi particolari nella esposizione dei motivi e delle domande dell'atto di appello, che è affidata alla capacità espressiva del difensore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 19/05/2003, n. 7769
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7769
    Data del deposito : 19 maggio 2003

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