CASS
Sentenza 20 giugno 2012
Sentenza 20 giugno 2012
Massime • 1
Non integra il reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione (art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75) la condotta consistente nel retribuire una persona che effettui telefonate dal contenuto erotico nelle quali, senza impegnare zone corporali erogene o compiere atti sessuali su se stessa o su altri soggetti, si limiti ad eccitare sessualmente l'interlocutore che, autonomamente, esegua pratiche sessuali sul proprio corpo in conseguenza delle altrui "prestazioni vocali".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/06/2012, n. 33546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33546 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2012 |
Testo completo
La CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento