Cass. pen., sez. III, sentenza 20/06/2012, n. 33546
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Sentenza 20 giugno 2012

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Non integra il reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione (art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75) la condotta consistente nel retribuire una persona che effettui telefonate dal contenuto erotico nelle quali, senza impegnare zone corporali erogene o compiere atti sessuali su se stessa o su altri soggetti, si limiti ad eccitare sessualmente l'interlocutore che, autonomamente, esegua pratiche sessuali sul proprio corpo in conseguenza delle altrui "prestazioni vocali".

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 20/06/2012, n. 33546
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33546
    Data del deposito : 20 giugno 2012

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