Sentenza 10 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/05/2001, n. 6526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6526 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto tore omessa6526/01 SEZIONE TERZAŃ Responsabilità del ater e ex art. tod.civ. Composta dagli Ill.mi Sigg.ni Ma R.G.N. 21427/98 - Presidente Dott. Angelo GIULIANO Consigliere Dott. Italo PURCARO Cron.14589 Rel. Consigliere TRIFONE - Dott. Francesco Rep. 2375 Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI Ud. 17/01/01 FINOCCHIARO - ConsigliereDott. Mario CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. Subre SENTENZA per diritti L. 3000 sul ricorso proposto da: 11.11.05.01 IL CANCELLIERE GO IM, elettivamente domiciliato in ROMA VIA APUANIA 12, presso lo studio legale LA BUA, difeso dall'avvocato VINCENZO DI PONZIO, giusta delega in CANCELLERIA atti;
ricorrente contro 105120 MONTERA ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA S STEFANO DEL CACCO 34, presso lo studio dell'avvocato GUGLIELMO INCALZA, difeso dall'avvocato VITO PAOLO CAPOZZA con studio in 74100 TARANTO VIA UMBRIA 2, 2001 giusta delega in atti;
74 - controricorrente ри 1 avverso la sentenza n. 656/97 della Corte d'Appello di LECCE, Seconda Sezione Civile, emessa il 20/1097 e depositata il 30/10/97 (R.G. 351/93); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/01 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 26.11.1985 AN ON, con- duttore in AN di un immobile adibito alla sua at- tività commerciale di vendita di giocattoli, conveniva in giudizio innanzi al tribunale di quella città il lo- catore SI ON per ottenerne la condanna al risar- cimento dei danni cagionati alla merce in deposito nell'immobile per effetto delle infiltrazioni di acque piovane, in esso defluite da una tubazione in cemento collocata verticalmente ed incassata nella struttura muraria passante all'interno del locale predisposta allo scopo di smaltire la pioggia sul sovrastante la- strico solare, anch'esso di proprietà del locatore, il quale aveva omesso di verificarne la idoneità. La domanda era contrastata del convenuto, il quale opponeva il caso fortuito, da ravvisare nella eccezio- 2 ри nale intensità della pioggia caduta in quell'occasione, nonché la negligenza dell'attore per il modo in cui aveva custodito la merce, collocata sul pavimento e non su apposite scaffalature. Il Tribunale, con sentenza depositata il 25.2.1993, in accoglimento della domanda condannava il locatore a pagare la somma di lire 12.423.591, oltre interessi dal giorno dell'evento e spese processuali. La Corte d'appello di Lecce, con sentenza deposita- il 30.10.1997, rigettava la impugnazione di SI ta ON, che condannava alle spese del grado. I giudici di appello - premesso che le infiltrazio- ni nell'immobile locato si erano verificate a causa dell'omessa riparazione della tubatura di scarico, sul- la quale il conduttore non aveva possibilità d'intervenire, costituendo essa struttura conglobata ai muri e, perciò, nella giuridica disponibilità del pro- prietario locatore consideravano che il ON non aveva fornito la prova che l'evento di danno si fosse verificato per caso fortuito, tale non potendosi rite- nere una prevedibile precipitazione piovana anche di notevole intensità;B rilevavano che il conduttore aveva anche segnalato, in precedenza, avvenute infiltrazioni e sollecitato urgenti interventi di riparazione, come, peraltro, era emerso da altra sentenza tra le stesse 3 ри parti, con la quale il pretore di AN aveva auto- rizzato il conduttore ad eseguire lavori di riparazione sino all'importo di sedici milioni di lire;
escludevano un concorso di colpa del danneggiato, che, nel tenere la merce giacente sul pavimento, non aveva violato al- cuna norma;
giudicavano esatta la quantificazione dei danni, operata dal giudice di primo grado in base alla consulenza privata prodotta dal conduttore ed alle di- chiarazioni dei testi;
riconoscevano, infine, dovuta la svalutazione monetaria sulla somma liquidata, poichè la responsabilità del locatore per inosservanza dell'obbligazione ex art. 1575 n. 2 cod. civ. dava luo- go ad un suo debito di valore. Per la cassazione della sentenza ricorre SI ON, che affida la impugnazione a cinque mezzi di do- glianza, illustrati anche da memoria. Resiste con controricorso AN ON. MOTIVI DELLA DECISIONE denunciandosi laCon il primo motivo di doglianza violazione della norma di cui all'art. 1575 n. 2 cod. civ. assume il ricorrente che il giudice di merito avrebbe presunto la sua responsabilità, per violazione dell'obbligo di cui alla suddetta norma di conservare la cosa locata in buono stato di manutenzione, non avendo tenuto conto del fatto che detta presunzione ri- u 4 p sultava vinta dalla prova del caso fortuito e non aven- do in alcun modo considerato che il conduttore non gli aveva dato alcuna comunicazione della necessità di ri- parare la tubazione. La censura non ha pregio. Il giudice di merito ha escluso la sussistenza del caso fortuito, dato che la precipitazione piovosa non poteva costituire evento imprevedibile, ed ha dato atto che in periodo precedente il locatore era stato avver- tito della necessità di interventi di manutenzione e che anche una sentenza del Pretore di AN aveva e- videnziato lo stato pericoloso d'assenza di qualsiasi manutenzione. Con lo stesso mezzo il ricorrente deduce ancora che non sarebbero credibili le conclusioni della consulenza tecnica circa lo stato di precarietà della tubazione, onde ad esse il giudice di merito non avrebbe dovuto conformarsi, anche perché lo stato dell'immobile esi- stente al momento della stipulazione del contratto non aveva subito peggioramenti. Trattasi all'evidenza di inammissibile censura in fatto, in quanto diretta ad ottenere in questa sede una valutazione del materiale probatorio diversa da quella logica, coerente ed argomentata del giudice di me- rito. 5 pu Allo stesso modo costituisce mera "quaestio facti" quella che, nella assunta denuncia della violazione dell'art. 2051 cod. civ., il ricorrente svolge con il secondo motivo di impugnazione, con cui lamenta che il giudice di merito non avrebbe valutato la incidenza del fortuito nè avrebbe considerato che non era stato dato avviso della necessità dei lavori. Invero, dell'una e dell'altra circostanza la Corte territoriale ha valuta- to la rilevanza, escludendo per entrambe la valenza di fatti impeditivi della responsabilità, secondo quanto già è stato detto esaminando il primo mezzo di doglian- za. Ugualmente bisogna affermare in ordine al terzo mo- tivo di impugnazione avente ad oggetto la dedotta omessa о insufficiente motivazione circa la qualifica- zione non come caso fortuito della precipitazione pio- vosa del 21.10.1985 avendo la Corte di merito, con motivazione logica e convincente, spiegato come i ca- ratteri della imprevedibilità e della inevitabilità non si addicono ad una pioggia di notevole intensità, che costituisce evento tutt'altro che raro ed inconsueto. Con il quarto motivo di ricorso, sotto il profilo della violazione della norma di cui all'art. 1227 cod. civ., il ricorrente assume che il giudice di merito non avrebbe attribuito alla condotta del ON di tenere 6 لله la merce depositata sul pavimento e non in apposite scaffalature, l'efficacia di concorso del fatto colposo del creditore a determinare il danno. Trattasi, anche per detto motivo, di censura in fatto: secondo la valutazione della Corte di merito al conduttore non era impedito di utilizzare il locale se- condo la modalità denunciata né poteva imporsi di prov- vedersi di scaffalature per riporvi la merce, onde allo stesso non potevasi addebitare alcuna violazione né della legge né delle norme di prudenza. Non ha pregio, infine, neppure l'ultimo motivo del- impugnazione, con cui il ricorrente si duole la dell'avvenuto riconoscimento al danneggiato della riva- lutazione monetaria, assumendo che il ON non avrebbe dato la prova del fatto che un tempestivo ri- sarcimento avrebbe evitata il pregiudizio ulteriore a suo carico determinato dalla inflazione. La Corte salentina ha precisato in proposito che la obbligazione risarcitoria configura per l'obbligato un debito di valore, automaticamente rivalutabile sino al- la data di liquidazione. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di le- gittimità, determinate come in dispositivo. P.T.M. 7 pi La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in lire 132.000 oltre oltre lire 1.500.000 (un milione cin- quecentomila) per onorario. Roma, 17 gennaio 2001 IL PRESIDENTEDENTE IL CONSIGLIERE EST. земеш при hooos | CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista 290000 Depositata in Cancelleria NO MAG. 2001 Oggi, lì IL CANCELLIERE Giovanni Gambattista Ξ Α Ο Ν Ι N E O UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data2.2 NOV 2001 4 51833 al n. versate £. 290.000 VA (lire p. II Dirigente Area Servizi (D.ssa Maria Grazia D PPO) II Responsabile Servizio Atti Giudiziari (Dr. M. RACCICN) ; 0 0