Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/2002, n. 3000
CASS
Sentenza 1 marzo 2002

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L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata all'esclusiva competenza del giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, interpretando l'art. 9 del c.c.n.l. dei grafici editoriali prevedente una maggiorazione retributiva per gli addetti alla lavorazione di "bronzatura" mediante l'uso di macchine "bronzatrici" non completamente chiuse, aveva escluso il diritto alla maggiorazione per le lavorazioni che non richiedevano più l'impiego di polveri di bronzo, essendo state queste ultime sostituite da polveri chimiche di tipo inorganico).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/2002, n. 3000
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3000
    Data del deposito : 1 marzo 2002

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