Sentenza 1 marzo 2002
Massime • 1
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata all'esclusiva competenza del giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, interpretando l'art. 9 del c.c.n.l. dei grafici editoriali prevedente una maggiorazione retributiva per gli addetti alla lavorazione di "bronzatura" mediante l'uso di macchine "bronzatrici" non completamente chiuse, aveva escluso il diritto alla maggiorazione per le lavorazioni che non richiedevano più l'impiego di polveri di bronzo, essendo state queste ultime sostituite da polveri chimiche di tipo inorganico).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/2002, n. 3000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3000 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Presidente -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
Dott. SAVERIO TOFFOLI - Consigliere -
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso (n. 5026/1999) proposto da:
EL ON IM residente in [...], rappresentato e difeso dallo avv. Giorgio Bellotti, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma alla via G. G. Belli n. 27, come da procura speciale a margine del ricorso,
- ricorrente -
contro
CR s.r.l., in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore signor Giuseppe Puliti, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso e al contestuale ricorso incidentale condizionato, dal prof. avv. Marco Papaleoni, unitamente e disguitamente dall'avv. Emanuele Fornario, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma al viale Angelico n. 92,
- controricorrente -
nonché
sul ricorso (n. 6888/1999) proposto da:
CR s.r.l., in persona, rappresentata e difesa ed elettivamente domiciliata come sopra,
- ricorrente incidentale -
contro
EL ON IM, rappresentato e difeso ed elettivamente domiciliato come sopra,
- intimato e ricorrente principale-
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Firenze in data 27 gennaio - 3 febbraio 1999, n. 32/99, n. 398/1998 R.G.;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Donato Figurelli nella pubblica udienza del 22 novembre 2001;
udito l'avv. Emanuele Fornario per la CR;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito l'incidentale.
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 10 luglio 1998 il Pretore del Lavoro di Firenze accoglieva, con la condanna della convenuta alla rifusione delle spese del grado, la domanda proposta dal signor IM EL ON nei confronti della società CR s.r.l. al fine di vedersi riconosciuta ed attribuita la maggiorazione salariale prevista dall'art. 9 del c.c.n.l. grafici editoriali, consistente in un aumento del 15% della retribuzione (composta da paga base e contingenza) per gli addetti alla lavorazione di bronzatura mediante l'uso di macchine c.d. "bronzatrici" non completamente chiuse. Per l'effetto la società convenuta veniva condannata a corrispondere al ricorrente detta maggiorazione con decorrenza dal 30 gennaio 1981 oltre accessori dei crediti.
Il Pretore, respinta in quanto tardiva l'eccezione di prescrizione dei crediti opposta dalla resistente, perveniva a questa decisione svolgendo un'analisi della disposizione pattizia che prevedeva quell'incremento della retribuzione e motivando sulla base di argomenti e conclusioni ricavati in seguito ad un'ispezione giudiziale, in grado, secondo il Pretore, di smentire le risultanze esposte in seguito ad una c.t.u. tecnica esperita in corso di causa. Veniva così in particolare osservato che la finalità della norma contrattuale era quella di assicurare una prevenzione a favore del soggetto impegnato nell'uso di macchine che non garantivano, tramite un ermetico isolamento strutturale, la dispersione di polveri, comunque nocive, nell'ambiente circostante.
Questo negativo effetto era stato poi invero rilevato in costanza della verifica giudiziale che, oltre alle tracce di polveri, aveva permesso di constatare la presenza di una serie di fessurazioni a ridosso delle macchine che il consulente d'ufficio aveva quindi impropriamente definito "chiuse".
A ciò si doveva inoltre aggiungere il fatto che, sebbene l'unica ed ultima operazione di bronzatura in senso stretto fosse stata praticata dieci anni prima, permaneva quel rischio astratto determinato da una certa diffusione dei colori ceramici in polvere impiegati nei procedimenti grafici eseguiti dall'Azienda, integrandosi in tal modo la finalità preventiva della disposizione del contratto collettivo dettata nei riguardi di quelle che, come nel caso di specie, erano pur sempre macchine bronzatrici. Con ricorso depositato il 7 ottobre 1998 la Società soccombente impugnava la sentenza, chiedendone la riforma, in tesi, mediante il rigetto delle originarie domande ed, in ipotesi, rideterminando gli importi eventualmente dovuti;
in ogni caso con il favore delle spese di tutto il giudizio.
L'appellato si costituiva resistendo e concludeva per la reiezione del gravame con vittoria di spese del grado.
Con sentenza in data 27 gennaio - 3 febbraio 1999 il Tribunale di Firenze accoglieva l'appello ed, in riforma dell'impugnata sentenza, respingeva le domande proposte dal EL ON in primo grado;
compensava interamente tra le parti le spese dei due gradi e poneva gli oneri di c.t.u. a carico di entrambe le parti in misura eguale. Osservava il Tribunale come la disposizione pattizia di cui all'art. 9, invocata dal EL ON, fosse obiettivamente quella di apprestare un particolare riconoscimento economico a favore dei soli addetti all'uso di macchine che, senza essere completamente chiuse, impiegavano nella lavorazione grafica le polveri di bronzo;
che la disposizione, parlando di "bronzatura", non si riferiva evidentemente al tipo di macchine, bensì alla tecnica grafica, che partitamente completa l'uso di questo materiale per ottenere determinati effetti;
che solo nella metà degli anni ottanta si era verificata una isolata stampa, ricorrendo all'uso delle polveri di bronzo;
che era stato infatti chiaramente ribadito che, dopo l'anno 1980, le arti grafiche erano state esercitate dalla CR avvalendosi, pressoché esclusivamente, di quelle polveri chimiche di tiro inorganico, che anche l'ispezione giudiziale aveva visto in azione nel procedimento di colorazione dei materiali inseriti nelle macchine;
che non esistevano i presupposti di fatto per riconoscere la maggiorazione salariale pretesa dall'appellato senza trascurare, da un lato, il difetto di prova sulle mansioni e, dall'altro, che tutti gli accertamenti in atti erano estremamente concordi nel definire effettivamente chiuse le macchine stampanti, utilizzate solo con i materiali coloranti di composizione chimica e non metallica. Avverso detta sentenza, con atto notificato il 5 marzo 1999, il EL ON ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Con atto notificato il 9 aprile 1999 l'intimata società ha resistito con controricorso ed ha proposto altresì ricorso incidentale condizionato, nonché depositato memoria.
Motivi della decisione.
Con il primo motivo il ricorrente principale denunzia violazione e falsa applicazione di norma di diritto (artt. 1362 ss. c.c.), in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. Con il secondo motivo detto ricorrente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa più punti decisivi della controversia prospettati dalle parti.
Il ricorrente deduce che il Tribunale ha interpretato in modo errato la norma contrattuale, in quanto detto giudice ha affermato che l'art. 9 prevede la maggiorazione economica per gli addetti all'uso di macchine che "impiegano le polveri di bronzo"; che la norma, contrattuale fa riferimento alle macchine "bronzatrici" non completamente chiuse;
che la norma contrattuale non si riferisce assolutamente alla "tecnica grafica", ma esclusivamente al tipo di macchina;
che il Tribunale ha ritenuto effettivamente chiuse tutte le macchine stampanti, mentre l'esatto contrario risulta dell'ispezione giudiziale;
che il Tribunale ha omesso ogni motivazione sugli accertamenti istruttori richiesti del EL ON;
che concordemente parti avevano confermato le mansioni del lavoratore. Con il ricorso incidentale condizionato la società deduce richiamo delle difese pregresse, in relazione alle mansioni svolte del signor EL ON, i tempi di funzionamento delle macchine del reparto litografia e le conseguenze in punto di - negata - applicazione della norma contrattuale: violazione e falsa applicazione, sul punto, dell'art. 1362 c.c., in relazione all'interpretazione dell'art. 9 c.c.n.l. grafici editoriali, nonché omessa e contraddittoria,
motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). La società deduce in via subordinata che, in caso di accoglimento della domanda di controparte, il credito sia ridotto di almeno tre quarti, in relazione ai tempi di lavoro dei macchinari utilizzati - presso il reparto litografia.
Osserva in via la Corte che i ricorsi devono essere riuniti, trattandosi di impugnazioni avverso la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.). Quanto al ricorso si osserva che i motivi, da esaminarsi congiuntamente, perché connessi, sono infondati.
Come è pacifica giurisprudenza di questa Corte Suprema (v. ex plurimis Cass. 20 giugno 2001 n. 8417), l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata all'esclusiva competenza del giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione.
Il Tribunale ha ritenuto che il significato dell'art. 9 sia obiettivamente quello di apprestare un particolare riconoscimento economico a favore dei soli addetti all'uso di macchine che, senza essere completamente chiuse, impiegano, nella lavorazione grafica, le polveri di bronzo;
che lo scopo preventivo della disposizione è presente solo nella parte della norma, che stabilisce quali debbano essere gli indumenti da indossare in queste operazioni in vista del fatto che, proprio per la conformazione totalmente o parzialmente aperta del macchinario, si possono generare forme di contatto con le suddette polveri;
che la previsione completamente circoscritta alla precisa tecnica litografica eseguita avvalendosi della capacità colorante della lega metallica in questione, senza dunque la possibilità di prendere in considerazione diverse apparecchiature o persino le stesse bronzatrici, funzionati con polveri diverse da quelle cui fa esplicito riferimento la disposizione di contratto quando, parlando di "bronzatura", non si riferisce, e evidentemente al tipo di macchine bensì alla tecnica grafica, che partitamente contempla l'uso di questo materiale per ottenere determinati effetti. Alla stregua di detta interpretazione del Tribunale, deve ritenersi che questo ha applicato i canoni interpretativi fissati dagli artt. 1362 ss. c.c. ed ha logicamente motivato l'interpretazione della norma pattizia.
Sulla base di detta interpretazione, il Tribunale ha pertanto ritenuto che il rischio che le parti contraenti hanno inteso monetizzare consiste nell'eventuale possibilità di aspirazione, da parte del lavoratore addetto alla macchina non completamente chiusa, delle pericolose polveri di bronzo. Contrariamente a quanto assume il EL ON, il Tribunale ha rettamente inteso che è proprio l'impiego delle polveri di bronzo l'elemento che costituiva la causa dell'attribuzione patrimoniale. Deve infatti considerarsi che la norma contrattuale esclude il diritto alla medesima per quei lavoratori che, lavorando con macchine completamente chiuse, non sono costretti ad inspirare le polveri in fuoriuscita. Di tal che, una volta superata, grazie ai dispositivi utilizzati, avvalendosi, pressoché esclusivamente, di quelle polveri chimiche di tipo inorganico - che anche l'ispezione giudiziale ha visto in azione nel procedimento di colorazione dei materiali inseriti nelle macchine -, l'esposizione alle polveri di bronzo - fatto incontestato presso la CR -, vien meno la ragione di applicare la specifica previsione convenzionale. E, ciò, secondo la sentenza, anche se in passato le macchine avessero concretamente operato con polveri di bronzo o fossero state chiamate bronzatrici.
La sentenza del Tribunale ha rilevato che le relazioni di consulenza avevano attestato che le macchine utilizzate dovevano considerarsi completamente chiuse - anche se in sede di verifica giudiziale era stata constatata dal Pretore la presenza di una serie di fessurazioni a ridosso delle macchine -; di tal che l'inanplicabilità della norma contrattuale, anche se la CR avesse utilizzato macchine bronzatrici vere e proprie, alimentate da polveri di bronzo. In ordine agli accertamenti istruttori chiesti al Tribunale dal EL ON, sussisteva un potere discrezionale del giudice del merito, il cui esercizio è incensurabile in sede di legittimità, anche nel caso in cui manchi un'espressa motivazione della mancata ammissione di ulteriori mezzi di prova, dovendosi ritenere che l'omessa motivazione configuri un'implicita negazione della indispensabilità di essi (v. ex plurimis Cass. 4 ottobre 1995 n. 10406). Il ricorso principale deve essere pertanto rigettato. Resta assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto dalla società.
Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale condizionato, e compensa le spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2002