CASS
Sentenza 20 gennaio 2023
Sentenza 20 gennaio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/01/2023, n. 2301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2301 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AL AN nato a [...] il [...] MI RI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA COSTANTINI che ha chiesto rigettarsi il ricorso co? Penale Sent. Sez. 4 Num. 2301 Anno 2023 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 02/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Messina con sentenza del 17 dicembre 2021, in riforma della sentenza di assoluzione emessa il 18 gennaio 2021 dal Tribunale di Messina nei confronti di RA LO in ordine al reato di cui all'art. 95 del d.P.R. 30 maggio 2002, impugnata dal Procuratore Generale, lo ha assolto per essere il reato non punibile per particolare tenuità del fatto. Per mero errore materiale la sentenza in grado di appello era stata emessa anche nei confronti della concorrente AR ZO, nonostante nei suoi confronti non fosse intervenuta impugnazione. La stessa Corte con successiva ordinanza di correzione dell'errore materiale del 30 gennaio 2022 ha disposto espungersi dalla sentenza il nominativo di ZO AR, rilevando, appunto, che il Procuratore Generale aveva appellato la sentenza solo nei confronti di RA SI. Il reato contestato è relativo alla falsa attestazione nella istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato formulata nell'ambito di un procedimento penale nella quale LO aveva sostenuto che il reddito del nucleo famigliare nell'anno di riferimento (2015) era pari a euro 0,00, mentre in realtà in tale annualità SI aveva percepito un reddito pari a euro 4.811,44. 2. Avverso la sentenza il difensore di LO e ZO ha proposto ricorso con un unico atto formulando due motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto la inosservanza o erronea applicazione della legge penale e la inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli artt. 597, 601, 648 e 649 cod. proc. pen. Il difensore rileva che la sentenza emessa nei confronti di ZO sarebbe affetta da nullità, in quanto nei suoi confronti non vi era stata impugnazione da parte del Procuratore Generale. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Il difensore rileva che nel caso in esame non era emerso alcun elemento dimostrativo di una volontaria omissione del dato reddituale, fra l'altro ininfluente ai fini della ammissione al beneficio che gli imputati avrebbero ugualmente conseguito. La motivazione della Corte sarebbe carente ed illogica nella parte in cui fa derivare automaticamente il dolo, ovvero la consapevolezza della falsità, dalla mera conoscibilità dei redditi da lavoro prodotti nel 2015: secondo il ricorrente un tale argomentare dovrebbe portare a concludere che il dolo del reato in esame sia sempre sussistente, non essendo verosimile che il dichiarante non sia a conoscenza delle somme percepite. La Corte, inoltre, non si era confrontata con gli argomenti sviluppati dall'imputato nelle conclusioni scritte. SI, infatti, aveva fatto osservare che nella istanza di 2 ammissione depositata il 16 marzo 2017 aveva dichiarato il reddito per l'anno di riferimento, senza specifica indicazione dell'anno 2015, sicché era verosimile che fosse incorso in errore e avesse dichiarato i redditi del 2016 in luogo di quelli del 2015; inoltre egli aveva dichiarato la proprietà di un veicolo di modestissimo valore, sicché appariva contraddittorio che avesse omesso scientemente di indicare il reddito da lavoro. 3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto Francesca Costantini, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto rigettarsi il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di AR ZO deve essere dichiarato inammissibile, mentre il ricorso di RA LO deve essere rigettato. 2. Il primo motivo del ricorso che attiene alla posizione di ZO è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. La sentenza impugnata per mero errore era stata emessa anche nei confronti di AR ZO, nonostante nei suoi confronti il Procuratore Generale non avesse impugnato la sentenza assolutoria di primo grado. La Corte di Appello ha emesso, quindi, il 31 gennaio 2022 una ordinanza con la quale ha dato atto che la sentenza era stata pronunciata solo nei confronti di LO e che per mero errore materiale era stato inserito anche il nome di ZO, disponendo le conseguenti variazioni anche agli atti del registro informatico e delle impugnazioni. Ne consegue che la sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Messina il 18 gennaio 2021 nei confronti di AR ZO è divenuta irrevocabile. 3. Il secondo motivo del ricorso, attinente alla affermazione della responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115/2002 è infondato. 3.1. La Corte di Cassazione ha affermato che il delitto in esame è integrato dalle false indicazioni o omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente peraltro dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio (Sez. U. n. 6591 del 27/11/2008, dep. 2009, Rv. 24215; sez. 4 n. 40943 del 18/09/2015, Rv. 264711). Secondo l'indirizzo più recente, tali condotte devono essere pur sempre sorrette dal dolo generico, che deve essere oggetto di uno 3 scrupoloso accertamento. Il giudice è tenuto dunque a provare la volontà cosciente di compiere il fatto e la consapevolezza di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero (sez. 4 n. 37144 del 5/6/2019, Bonelli Luigi Mario, Rv. 277129; n. 21577 del 21/4/2016, Bevi/acqua, Rv. 267307; n. 4623 del 15/12/2017, dep. 2018, Avagliano, Rv. 271949; n. 7192 del 11/1/2018, Zappia, Rv. 272192). La necessità del dolo generico esclude che si possa rispondere per un difetto di controllo, che in termini giuridici assume necessariamente le fattezze della condotta colposa, salva l'emersione di un dolo eventuale che, tuttavia, non può essere evocato alla stregua di una formula di chiusura, per sottrarsi al puntuale accertamento giudiziario. In tale ottica, come già affermato in precedenti pronunce di questa sezione (Sez.4, n.28555 del 14/04/2016, Rizzo, n.m.; Sez.4, n.20135 del 21/04/2016,Fiore, n.m.), non può ritenersi l'assoluta irrilevanza della inidoneità della falsa dichiarazione a determinare effetti favorevoli al dichiarante, perché essa può rappresentare, in via astratta, segno di una condotta colposa, come tale estranea al dolo. Peraltro è anche principio del tutto consolidato quello per cui deve essere considerato errore sulla legge penale, come tale inescusabile, sia quello che cade sulla struttura del reato, sia quello che incide su norme, nozioni e termini propri di altre branche del diritto, introdotte nella norma penale ad integrazione della fattispecie criminosa, dovendosi intendere per «legge diversa dalla legge penale» ai sensi dell'art. 47 cod. pen. quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non esplicitamente incorporata in una norma penale, o da questa non richiamata anche implicitamente. (Sez. 4, n. 14011 del 12/02/2015, Bucca, Rv. 263013; Sez. 4, n. 37590 del 07/07/2010, Barba Rv. 248404). 3.2.Nel caso in esame la Corte di Appello è pervenuta all'accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero in ordine alla configurabilità del reato, sia pure ritenendolo non punibile per lieve entità ex art. 131 bis cod. pen., sulla base di un percorso argomentativo rispettoso dei principi su indicati. Pacifica e neppure contestata in sede di ricorso la sussistenza del reato dal punto di vista oggettivo, la Corte di Appello, con un giudizio inferenziale non illogico, ha tratto la prova del dolo del reato in esame, intesa quale coscienza e volontà di dichiarare il falso, dal fatto che LO, avendo percepito egli stesso i redditi non dichiarati, non poteva non esserne a conoscenza, sicché la omessa indicazione doveva essere considerata volontaria. L'affermazione contenuta nel ricorso per cui LO aveva inteso indicare non già i redditi dell'anno 2015, bensì quelli dell'anno 2016, non vale ad inficiare il percorso argomentativo sul quale si è fondata la sentenza impugnata. Invero è lo stesso art. 76 d.P.R. 115/2002 a prescrivere che il reddito da autocertificare ai sensi dell'art. 79, sia quello risultante 4 dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata (ovvero nel caso concreto quella relativa all'anno 2015): l'errore sull'anno di riferimento integra, pertanto, un errore sulla legge diversa da quella penale, ma in essa richiamata, e pertanto un errore di diritto non scusabile. 4. Al rigetto del ricorso di LO segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso di ZO non segue, invece, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende: la ricorrente non è stata in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, essendo quest'ultima sopravvenuta rispetto alla data di presentazione del ricorso (l'ordinanza di correzione dell'errore materiale reca la data del 31 gennaio 2022, mentre il ricorso era stato presentato in data 30 dicembre 2021).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di LO RA e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di ZO AR. Deciso il 2 dicembre 2022
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA COSTANTINI che ha chiesto rigettarsi il ricorso co? Penale Sent. Sez. 4 Num. 2301 Anno 2023 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 02/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Messina con sentenza del 17 dicembre 2021, in riforma della sentenza di assoluzione emessa il 18 gennaio 2021 dal Tribunale di Messina nei confronti di RA LO in ordine al reato di cui all'art. 95 del d.P.R. 30 maggio 2002, impugnata dal Procuratore Generale, lo ha assolto per essere il reato non punibile per particolare tenuità del fatto. Per mero errore materiale la sentenza in grado di appello era stata emessa anche nei confronti della concorrente AR ZO, nonostante nei suoi confronti non fosse intervenuta impugnazione. La stessa Corte con successiva ordinanza di correzione dell'errore materiale del 30 gennaio 2022 ha disposto espungersi dalla sentenza il nominativo di ZO AR, rilevando, appunto, che il Procuratore Generale aveva appellato la sentenza solo nei confronti di RA SI. Il reato contestato è relativo alla falsa attestazione nella istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato formulata nell'ambito di un procedimento penale nella quale LO aveva sostenuto che il reddito del nucleo famigliare nell'anno di riferimento (2015) era pari a euro 0,00, mentre in realtà in tale annualità SI aveva percepito un reddito pari a euro 4.811,44. 2. Avverso la sentenza il difensore di LO e ZO ha proposto ricorso con un unico atto formulando due motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto la inosservanza o erronea applicazione della legge penale e la inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli artt. 597, 601, 648 e 649 cod. proc. pen. Il difensore rileva che la sentenza emessa nei confronti di ZO sarebbe affetta da nullità, in quanto nei suoi confronti non vi era stata impugnazione da parte del Procuratore Generale. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Il difensore rileva che nel caso in esame non era emerso alcun elemento dimostrativo di una volontaria omissione del dato reddituale, fra l'altro ininfluente ai fini della ammissione al beneficio che gli imputati avrebbero ugualmente conseguito. La motivazione della Corte sarebbe carente ed illogica nella parte in cui fa derivare automaticamente il dolo, ovvero la consapevolezza della falsità, dalla mera conoscibilità dei redditi da lavoro prodotti nel 2015: secondo il ricorrente un tale argomentare dovrebbe portare a concludere che il dolo del reato in esame sia sempre sussistente, non essendo verosimile che il dichiarante non sia a conoscenza delle somme percepite. La Corte, inoltre, non si era confrontata con gli argomenti sviluppati dall'imputato nelle conclusioni scritte. SI, infatti, aveva fatto osservare che nella istanza di 2 ammissione depositata il 16 marzo 2017 aveva dichiarato il reddito per l'anno di riferimento, senza specifica indicazione dell'anno 2015, sicché era verosimile che fosse incorso in errore e avesse dichiarato i redditi del 2016 in luogo di quelli del 2015; inoltre egli aveva dichiarato la proprietà di un veicolo di modestissimo valore, sicché appariva contraddittorio che avesse omesso scientemente di indicare il reddito da lavoro. 3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto Francesca Costantini, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto rigettarsi il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di AR ZO deve essere dichiarato inammissibile, mentre il ricorso di RA LO deve essere rigettato. 2. Il primo motivo del ricorso che attiene alla posizione di ZO è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. La sentenza impugnata per mero errore era stata emessa anche nei confronti di AR ZO, nonostante nei suoi confronti il Procuratore Generale non avesse impugnato la sentenza assolutoria di primo grado. La Corte di Appello ha emesso, quindi, il 31 gennaio 2022 una ordinanza con la quale ha dato atto che la sentenza era stata pronunciata solo nei confronti di LO e che per mero errore materiale era stato inserito anche il nome di ZO, disponendo le conseguenti variazioni anche agli atti del registro informatico e delle impugnazioni. Ne consegue che la sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Messina il 18 gennaio 2021 nei confronti di AR ZO è divenuta irrevocabile. 3. Il secondo motivo del ricorso, attinente alla affermazione della responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115/2002 è infondato. 3.1. La Corte di Cassazione ha affermato che il delitto in esame è integrato dalle false indicazioni o omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente peraltro dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio (Sez. U. n. 6591 del 27/11/2008, dep. 2009, Rv. 24215; sez. 4 n. 40943 del 18/09/2015, Rv. 264711). Secondo l'indirizzo più recente, tali condotte devono essere pur sempre sorrette dal dolo generico, che deve essere oggetto di uno 3 scrupoloso accertamento. Il giudice è tenuto dunque a provare la volontà cosciente di compiere il fatto e la consapevolezza di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero (sez. 4 n. 37144 del 5/6/2019, Bonelli Luigi Mario, Rv. 277129; n. 21577 del 21/4/2016, Bevi/acqua, Rv. 267307; n. 4623 del 15/12/2017, dep. 2018, Avagliano, Rv. 271949; n. 7192 del 11/1/2018, Zappia, Rv. 272192). La necessità del dolo generico esclude che si possa rispondere per un difetto di controllo, che in termini giuridici assume necessariamente le fattezze della condotta colposa, salva l'emersione di un dolo eventuale che, tuttavia, non può essere evocato alla stregua di una formula di chiusura, per sottrarsi al puntuale accertamento giudiziario. In tale ottica, come già affermato in precedenti pronunce di questa sezione (Sez.4, n.28555 del 14/04/2016, Rizzo, n.m.; Sez.4, n.20135 del 21/04/2016,Fiore, n.m.), non può ritenersi l'assoluta irrilevanza della inidoneità della falsa dichiarazione a determinare effetti favorevoli al dichiarante, perché essa può rappresentare, in via astratta, segno di una condotta colposa, come tale estranea al dolo. Peraltro è anche principio del tutto consolidato quello per cui deve essere considerato errore sulla legge penale, come tale inescusabile, sia quello che cade sulla struttura del reato, sia quello che incide su norme, nozioni e termini propri di altre branche del diritto, introdotte nella norma penale ad integrazione della fattispecie criminosa, dovendosi intendere per «legge diversa dalla legge penale» ai sensi dell'art. 47 cod. pen. quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non esplicitamente incorporata in una norma penale, o da questa non richiamata anche implicitamente. (Sez. 4, n. 14011 del 12/02/2015, Bucca, Rv. 263013; Sez. 4, n. 37590 del 07/07/2010, Barba Rv. 248404). 3.2.Nel caso in esame la Corte di Appello è pervenuta all'accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero in ordine alla configurabilità del reato, sia pure ritenendolo non punibile per lieve entità ex art. 131 bis cod. pen., sulla base di un percorso argomentativo rispettoso dei principi su indicati. Pacifica e neppure contestata in sede di ricorso la sussistenza del reato dal punto di vista oggettivo, la Corte di Appello, con un giudizio inferenziale non illogico, ha tratto la prova del dolo del reato in esame, intesa quale coscienza e volontà di dichiarare il falso, dal fatto che LO, avendo percepito egli stesso i redditi non dichiarati, non poteva non esserne a conoscenza, sicché la omessa indicazione doveva essere considerata volontaria. L'affermazione contenuta nel ricorso per cui LO aveva inteso indicare non già i redditi dell'anno 2015, bensì quelli dell'anno 2016, non vale ad inficiare il percorso argomentativo sul quale si è fondata la sentenza impugnata. Invero è lo stesso art. 76 d.P.R. 115/2002 a prescrivere che il reddito da autocertificare ai sensi dell'art. 79, sia quello risultante 4 dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata (ovvero nel caso concreto quella relativa all'anno 2015): l'errore sull'anno di riferimento integra, pertanto, un errore sulla legge diversa da quella penale, ma in essa richiamata, e pertanto un errore di diritto non scusabile. 4. Al rigetto del ricorso di LO segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso di ZO non segue, invece, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende: la ricorrente non è stata in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, essendo quest'ultima sopravvenuta rispetto alla data di presentazione del ricorso (l'ordinanza di correzione dell'errore materiale reca la data del 31 gennaio 2022, mentre il ricorso era stato presentato in data 30 dicembre 2021).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di LO RA e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di ZO AR. Deciso il 2 dicembre 2022