Sentenza 12 marzo 2003
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 39054 del 09https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. VI, 09/12/2021, (ud. 14/09/2021, dep. 09/12/2021), n.39054 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GRECO Antonio – Presidente – Dott. MOCCI Mauro – Consigliere – Dott. CATALDI Michele – Consigliere – Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere – Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4463/2020 R.G., proposto da: Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; – ricorrente – contro C.S., …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/03/2003, n. 3593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3593 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2003 |
Testo completo
ON REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Composta dagli 1 mi Si3 393 / 0 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto R. PRIETO SEZIONE SECON Presidente Dott. Vincenz>> CALFAPIETRA R.G.N. 17103/00 Cron. 8283 Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO Rep. 1907Dott. Roberto Michele TRIOLA - Rel. Consigliere Dott. Carlo CIOFFI Consigliere - Ud. 11/12/02 Dott. Vincenzo MAZZACANE Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FALLIMENTO ED SRL, in persona del curatore Rag.GI FA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA CROCE 78/A, presso lo studio dell'avvocato MA CARSANA, difeso dall'avvocato BRUNO MACCIOTTA, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
OL ER, elettivamente domiciliato in ROMA PZA DELLA BALDUINA 59, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE CARLO FALZETTI, difeso dall'avvocato DEPLANO, giusta delega in atti;
2002 - controricorrente 1634 -1- CORT nonchè
contro
OZ AR GI, OZ MA IA, elettivamente ร ค domiciliati in ROMA VIA ALESSANDRIA 128, presso lo ANTONINO PIRO, difesi dell'avvocatostudio GABRIELLA MASSACCI, giusta delega in dall'avvocato atti;
controricorrenti nonchè
contro
UN EUROAMERICANA ASSIC SPA, NUOVA TIRRENA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, OT GREGORIO, n.q. di Commissario liquidatore della Unione Americana di Ass.ni spa;
intimati avverso la sentenza n. 199/00 della Corte d'Appello di CAGLIARI, depositata il 11/05/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/02 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
DA RI per delega udito l'Avvocato Bruno, depositata in udienza, dell'Avv.MACCIOTTA del ricorrente che ha chiestodifensore accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto notificato il 3 ottobre 1989 il curatore del fallimento della ED s.r.l. conveniva CE UI MO e RI RA MO davanti al tribunale di Cagliari, chiedendo la condanna degli stessi al rilascio di un immobile sito in Domusnovas, località Monte Rey, riportato in catasto al foglio 16 mappale 59, in quanto detenuto senza titolo, oltre al risarcimento dei danni. I convenuti, costituitisi, deducevano che effettivamente in base all'atto in data 1 giugno 1983 risultava che avevano acquistato dalla società poi dichiarata fallita un immobile riportato in catasto al foglio 16 mappale 77, ma il vero oggetto del contratto era costituito dall'immobile riportato in catasto al foglio 16 mappale 59; deducevano che ciò risultava chiaramente dalla planimetria allegata all'atto di vendita e che l'erronea indicazione dei dati catastali era frutto di un errore del notaio Roberto PU, che aveva rogato l'atto di vendita, che chiamavano in causa per essere dallo stesso manlevati. Il notaio Roberto PU, costituitosi, contestava il fondamento della domanda e chiedeva a sua volta di essere autorizzato a chiamare in causa 3 la s.p.a. Unione Euroamericana di Assicurazioni, presso la quale era assicurato. Poiché tale società risultava posta in liquidazina veniva dichiarata amministrativa,coatta del processo la causa veniva l'interruzione riassunta dal fallimento attore nei confronti di tutte le parti ed anche delle Nuova Tirrena s.p.a. Con sentenza in data 18 aprile 1996 il Tribunale di Cagliari rigettava la domanda proposta dal fallimento della Simed s.r.l., che proponeva appello. Con sentenza in data 11 maggio 2000 la Corte di appello di Cagliari confermava la decisione di primo grado con la seguente motivazione: Con l'unico motivo di appello il Fallimento appellante sostiene che erroneamente il tribunale avrebbe ritenuto incontroverso il fatto che l'immobile oggetto della vendita fosse l'immobile distinto in catasto a F. 16 mapp. 59 mentre, a suo dire, né i dati testuali contenuti nel contratto di 77), né gli strumentivendita (F. 16 mapp. interpretativi indicati dal codice permettono un'individuazione del bene oggetto del trasferimento in proprietà come quello attualmente posseduto dai MO, con la conseguenza della nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto. L'assunto è infondato. Innanzi tutto si osserva come nel corso di tutto il giudizio di primo grado mai il fallimento ha contestato che il bene oggetto del trasferimento fosse quello effettivamente posseduto dai MO che ne furono immessi nel possesso, pacificamente e pubblicamente, dalla stessa ED sin dal 1983. Che tale fosse l'intenzione delle parti è anche - così come rilevato dalla difesa dei dimostrato MO dal preventivo redatto dall'amministratore della ED sig. HI per la realizzazione di una recinzione, atteso che, se i MO si fossero immessi nel possesso di un terreno diverso da quello compravenduto, allorché si recò per verificare il lavoro necessario alla recinzione, immediatamente contestato il fatto ai avrebbe MO. Comunque, dalla consulenza tecnica espletata in questo grado, è emerso con tutta evidenza l'esistenza di una discordanza tra i dati catastali riportati nell'atto rogito PU e la planimetria allegata all'atto dallo stesso notaio, e, sopra tutto, che "la planimetria catatale allegata allo 5 stesso atto 1.6.1983 rogito PU individua la effettivamente posseduta dai signori proprietà MO". C. T. devonoTali conclusioni cui è giunto il essere integralmente condivise perché ampiamente e congruamente motivate e perché supportate dalla constatazione della identità tra la planimetria catastale allegata al rogito LU e "la planimetria catastale ed il tipo di mappale" (allegati 4 e 6 della relazione di consulenza). Infine dall'esame della planimetria generale (all. 7 alla relazione di consulenza) si ha conferma che i confini mediante i quali l'immobile venne identificato nell'atto rogito PU (restante proprietà della società venditrice, a strada per due lati) erano esattamente quelli del bene venduto e posseduto dai MO. l'unico motivo di appello Poiché pertanto determinabilità о meno dell'atto quello sulla rogito PU oggetto della compravendita tra la ED ed i MO e poiché lo stesso è infondato essendo il terreno esattamente determinabile (come di fatto lo fu) attraverso la planimetria allegata all'atto stesso, l'appello deve essere rigettato e conseguentemente integralmente confermata la 6 sentenza appellata. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo, il fallimento della ED s.r.
1. Resistono con controricorso CE UI MO e RI RA MO. Altro controricorso è stato depositato dal notaio Roberto PU. CE UI MO e RI RA MO, nonché il notaio Roberto LU, hanno depositato memoria. Motivi della decisione Con l'unico motivo del ricorso, denunciando violazione degli art.li 1346 e 2665 C.C. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., si deduce testualmente: Contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte il fallimento sin dal primo grado di giudizio (cfr. citazione pag. 1) ha sempre negato che il bene posseduto dai MO fosse stato oggetto di trasferimento nei loro confronti tant'è che in citazione Roggesi: "premesso che i Signori CE e RI RA in MO detengono senza titolo alcuno una unità immobiliare in Domusnovas [..]”. Detto questo ai fini dell'individuazione del bene oggetto del contratto e ai fini dell'opponibilità di 7 questo ai terzi (quale nella specie il Curatore) non v'ha dubbio che la Corte di merito, come in precedenza il Tribunale appellato, abbiano costantementegiudicato erroneamente perché, come insegna codesta Suprema Corte, per individuare il bene oggetto del contratto e ai fini della opponibilità del contratto ai terzi (quale ne a "deve aversi riguardo specie il curatore) esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, dovendo le indicazioni riportate nella nota stessa consentire di individuare, senza possibilità di equivoci ed incertezze, gli estremi essenziali del neggio ed beni ai quali esso si riferisce senza necessità di esaminare anche il contenuto del titolo che, insieme con la nota, viene depositato presso la Conservatoria dei Registri immobiliari 11 (CASS. 14/11/91 n. 10774; 93 n. 3590CASS. 27/6/92 n. 8066; CASS. 25 marzo ove si ribadisce che non solo non deve aversi riguardo al titolo ma ancor meno ad altri atti O dati estranei alla nota (come, nella specie, la planimetria allegata all'atto; CASS. 28/11/1998 n. 12098). Orbene, nel caso di specie dalla nota di trascrizione versata in causa emerge che i coniugi 8 MO avrebbero acquistato un immobile distinto al foglio 16 mappale 77 di are 0,50, che è bene pacificamente diverso da quello da loro posseduto distinto al foglio 16 mappale 59 di are 100. Analoghe indicazioni sono contenute nell'atto pubblico al quale la nota si riferisce. Sostennero i convenuti in entrambi i gradi di giudizio di merito che, peraltro, si era trattato di errore del notaio nella indicazione dei dati catastali, errore, però, che non inficiava la validità dell'atto e la sua opponibilità al Curatore, posto che il bene era facilmente identificabile col ricorso alla lettura della planimetria allegata all'atto. La Corte di merito, omettendo erroneamente di considerare che ai fini dell'individuazione del bene deve aversi riguardo soltanto alla nota di trascrizione, nomina un C. T. U. il quale accerta "che gli estremi catastali riportati nell'atto 1/6/83 rog. PU (foglio 16 mappale 77 are 0,50) non corrispondono alla proprietà effettivamente posseduta dai Sigg. MO" (pag. 4 di relazione) in quanto la proprietà descritta in atto è in capo a Bergamini Irma, avendola la predetta acquistata con 2/3/1983 dalla S. IM.ED. S.r.l.,atto PU 9 mentre la proprietà distinta al foglio 16 mappale 59 di are 100, che è quella effettivamente posseduta dai MO, risulta ancora appartenente alla S. IM.ED. S. r.
1. ed è quella descritta nella planimetria allegata all'atto. E' questo il ragionamento viziato in diritto;
infatti la corte non individua il bene oggetto del contratto attraverso la lettura della nota e l'esame delle indicazioni di cui all'art. 2659 C.C., ma ricorre ad elementi o documenti estranei alla nota, per di più nella interpretazione di un perito e ciò in contrasto con quanto previsto dall'art. 2665 c.c. (ove leggesi che l'inesattezza dei dati contenuti nella nota non nuoce alla validità della trascrizione se non quando, come nel caso di specie, induca incertezza sul bene oggetto del contratto) e con l'insegnamento di codesta Ecc.ma Corte in te ma di modalità di individuazione del bene oggetto di contratto. Il ricorso è infondato. inesattezza Occorre premettere che la eventuale affermazione della Corte di appello di della Cagliari, secondo la quale nel corso di tutto il giudizio di primo grado il fallimento della ED s.r.l. non aveva contestato che il bene oggetto del 10 trasferimento fosse quello effettivamente posseduto dai MO è del tutto irrilevante. La identificazione del bene posseduto dagli attuali resistenti con quello oggetto del loro acquisto è stata, infatti, basata dalla sentenza impugnata su elementi idonei a giustificare il rigetto della domanda a prescindere dal ricorso al comportamento processuale dell'attore. Va, poi, ancora rilevato che fuori luogo il fallimento ricorrente invoca le norme in tema di validità della trascrizione, dal momento che nella specie non si tratta di risolvere il conflitto tra più acquirenti dallo stesso dante casa, ma di stabilire se dal contratto in data 1 giugno 1983 era desumibile che oggetto della vendita era l'immobile riportato in catasto al foglio 16, mappale 59, anche se erroneamente indicato come riportato in catasto al mappale 77. La risposta affermativa della sentenza impugnata si sottrae alle censure svolte dal fallimento ricorrente, in quanto basata sulla coincidenza del mappale 59 con la planimetria allegata all'atto di vendita e sul fatto che i confini di tale mappale coincidevano con quelli dell'appezzamento oggetto del trasferimento. 11 Così operando la Corte di appello di Cagliari ha fatto corretta applicazione dei principi elaborati da questa S.C., secondo i quali ai fini dell'individuazione dell'immobile oggetto di cuna vendita l'indicazione dei confini, che concerne punti oggettivi di riferimento esterni, consentendo perciò la massima precisione, assume valore decisivo e prevalente rispetto alle altre risultanza probatorie, ed in particolare ai dati catastali (sent. 18 aprile 2002 n. 5635). In definitiva, il ricorso Va rigettato ed il fallimento ricorrente va condannato al pagamento delle spese nei confronti di CE UI MO e RI RA MO, spese che si liquidano come da dispositivo. In considerazione della natura della controversia, ritiene, invece il collegio di compensare le spese tra le altre parti costituite.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso;
condanna il fallimento della ED s.r.l. al pagamento delle spese del giudizio di cassazione nei confronti di CE UI MO e RI RA MO, spese che liquida in euro 2150, di cui euro 2000,00 per onorari;
compensa le spese tra le altre parti costituite. 12 Roma, 11 dicembre 2002 Jet Jah Tub klypu Pres IL CANCELLIERE 01 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA 12 MAR. 2003 Roma IL CANCELLERE C1 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 16.7.03 serie 4 al n 26506 versate € 170.43 apposta in calce alla copia autentica (art: 278 T.U: n°115 del 30/5/2002) IL DIRETTORE D. CANCELLE F. Europi Scarpino) 13