Sentenza 2 febbraio 1999
Massime • 1
Non ricorre una ipotesi di applicazione di legge più favorevole al reo nel caso di leggi successive alla commissione del reato che incidono sulla disciplina della querela, avendo questa natura meramente processuale ed essendo regolata la sua validità nel tempo dal principio "tempus regit actum". Pertanto - con riferimento agli art. 10 e 11, t.u. 30 giugno 1965, n. 1124 i quali, prima dell'entrata in vigore della legge 24 novembre 1981, n. 689, modificativa dell'art. 590 cod. pen., consentivano l'azione di regresso dell'INAIL per i danni derivanti da infortuni sul lavoro in caso di lesioni gravi e gravissime pur in mancanza di querela, stante la loro perseguibilità penale d'ufficio (solo successivamente modificata, dalla cit. legge n.689/81, in perseguibilità a querela dell'offeso) - occorre considerare il momento della commissione del fatto e quindi, ove l'infortunio sul lavoro sia occorso prima della modifica dell'art. 590 cod. pen., non occorre la querela del lavoratore infortunato perché sia esercitabile l'azione di regresso da parte dell'INAIL.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/02/1999, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 1999 |
Testo completo
composta dai signori l. Dottor Marino Donato Santojanni Presidente
2. Dottor Paolino Dell'Anno Consigliere
3. Dottor MA Putaturo Donati Consigliere
4. Dottor Corrado Guglielmucci Consigliere
5. Dottor Raffaele Foglia Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dalla società a responsabilità limitata Cantina Sociale Cooperativa di Cerveteri, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma in via dei Condotti 9 presso l'avvocato Alessandro Picozzi, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
contro l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, in via IV Novembre 144 presso gli avvocati Marcello Britti e Alessandro Sgherri, che lo rappresentano e difendono giusta delega a margine del controricorso;
nonché
contro
IO CO, intimato non costituito;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Civitavecchia del 2 febbraio 1996, depositata il 18 marzo 1996, numero 113/96, r.g. 1724/94;
Udita la relazione svolta nell'udienza del 23 ottobre 1998 dal consigliere Paolino Dell'Anno;
Udito l'avvocato Marcello Britti;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale dottor Stefano Schirò, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo:
Con ricorso del 20 marzo 1990, l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - premesso che aveva sostenuto l'esborso della somma di 56.828.610 lire in favore di NI MA, dipendente della società Cantina sociale cooperativa di Cerveteri, a seguito di infortunio dallo stesso subito il 23 novembre 1997 mentre, per motivi di lavoro, era trasportato su un autocarro condotto da IO CO, derivando dal fatto lesioni personali gravi - convenne in giudizio, avanti il Pretore di Civitavecchia la società e il IO perché fossero condannati in solido al rimborso della somma spesa.
Costituitosi il contraddittorio, la società nel contestare la fondatezza della domanda, eccepì che, non essendosi dato neanche inizio all'azione penale per non avere il NI proposto querela, difettava lo stesso presupposto di una responsabilità civile del datore di lavoro.
Il Pretore, con pronuncia resa il 7 luglio 1994, accolse la domanda condannando la società e il IO al rimborso, in solido, delle somme richieste dall'Istituto gravate dagli interessi nella misura legale.
L'appello proposto dalla società è stato respinto dal Tribunale della stessa città con sentenza emessa all'udienza del 2 febbraio 1996 e depositata il successivo 18 marzo, con la quale si è rilevato che, nella specie, si verteva nell'ipotesi di "pertinenza della responsabilità civile" di cui al terzo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica numero 1124 del 1965, in quanto, da un lato, era rimasto accertato con sentenza passata in giudicato emessa dal Tribunale civile di Roma il 6 dicembre 1983, che causa esclusiva del sinistro stradale in questione era stata la condotta di guida del IO, e, dall'altro, che all'epoca dei fatti, era perseguibile di ufficio il reato di lesioni commesse per colpa, dalle quali fosse derivata - come nella specie - una malattia protrattasi per oltre quaranta giorni.
Avverso questa decisione ha proposto ricorso la società con atto affidato a due motivi.
L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro resiste con controricorso.
Il IO non si è costituito.
Motivi della decisione:
1. Con il primo motivo - denunciando, ai sensi dei numeri 3 e 5 del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile, violazione e falsa applicazione degli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 numero 1124, nonché
motivazione insufficiente su un punto decisivo della controversia - la ricorrente deduce che la sentenza del Tribunale di Roma, alla quale il Tribunale di Civitavecchia ha ritenuto di ancorare la sua decisione in ordine alla responsabilità del IO per le lesioni subite dal NI, non poteva ritenersi idonea a tale fine, non essendo stata accertata nel relativo giudizio l'entità delle lesioni subite da quest'ultimo, rimasto a esso totalmente estraneo, derivandone la mancanza di un qualsiasi accertamento di un fatto- reato procedibile d'ufficio.
2. La censura è infondata.
E invero, il richiamo effettuato dal giudice di merito alla motivazione della sentenza (passata in giudicato) pronunciata dal Tribunale di Roma del 6 dicembre 1983 - all'esito del giudizio in cui fu parte convenuta la società ricorrente - è stato fatto al solo fine della ricostruzione delle modalità del sinistro stradale nel quale il NI rimase coinvolto subendo lesioni personali e della esposizione delle ragioni che dovevano indurre a ritenere la esclusiva responsabilità del IO nella sua produzione e nelle conseguenze da esso derivate anche ai danni del NI, con riferimento al quale il Tribunale di Civitavecchia ha puntualizzato che la gravità della malattia - derivante dalle lesioni subite a opera della unica condotta già accertata nell'altro giudizio - doveva ritenersi dimostrata dalle risultanze della documentazione sanitaria prodotta dall'Istituto assicuratore con la domanda introduttiva del presente processo.
Tanto premesso, va rilevato che nessuna censura la ricorrente svolge per aggredire la motivazione della decisione denunciata sia nella parte in cui, anche se per relationem con il documento ritualmente acquisito, vengono ricostruite le modalità del verificarsi del fatto generatore dell'evento in danno del NI e la sua esclusiva addebitabilità al IO, sia in quella in cui si ritiene raggiunta la prova in ordine alla entità delle lesioni che diedero luogo all'indennizzo con riferimento al quale si è esercitata la azione di rivalsa.
Nè potrebbe valere l'obiezione che - prevedendo l'articolo lo del decreto del Presidente della Repubblica numero 1124 del 1965 la permanenza della responsabilità civile del datore di lavoro assicurato ai fini degli infortuni sul lavoro occorsi ai dipendenti nelle ipotesi in cui sia intervenuto un accertamento di responsabilità dell'autore del fatto a opera del giudice penale, nella specie non potrebbe ipotizzarsi la ammissibilità dell'azione di regresso ai sensi del successivo articolo il in quanto nessun preventivo accertamento si sarebbe compiuto in sede penale. E invero, premesso che nella concreta fattispecie non risulta con sufficiente precisione quale sia stato l'esito del procedimento penale promosso a suo tempo a carico del IO - al quale in ogni caso rimase estraneo l'Istituto resistente - è principio non controverso che, ai sensi dei citati articoli lo (nel testo risultante dalla parziale dichiarazione di illegittimità della norma di cui alla sentenza della Corte costituzionale numero 102 del 1981) e 11, il giudice civile, adito dall'Istituto assicurativo con azione di regresso nei confronti del datore di lavoro del soggetto infortunato, può valutare liberamente i fatti già esaminati dal giudice penale anche nella ipotesi in cui questo, ritenendo l'accidentalità del fatto, abbia emesso provvedimento di non promovibilità dell'azione penale (ex plurimis, Cass., 23 febbraio 1995, n. 2028; Cass., 28 settembre 1991 n. 10167).
3. Con il secondo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione sempre degli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica numero 1124 del 1965 - la ricorrente deduce che erroneamente il giudice di merito ha ritenuto la sussistenza del presupposto della procedibilità di ufficio del reato di lesioni commesse per colpa, e ciò in quanto, se cosi era all'epoca dei fatti, ha peraltro trascurato di considerare che questa venne meno per effetto del disposto dell'articolo 92 della legge numero 689 del 1981, secondo il quale in ogni ipotesi la punibilità del delitto previsto dall'articolo 590 del codice penale è subordinata alla querela della persona offesa, salvi i casi di lesioni personali gravi o gravissime commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, derivandone, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2 del codice penale, la necessità della applicazione della norma posteriore più
favorevole anche quando la innovazione introdotta con la disposizione temporalmente successiva riguardi una condizione di punibilità del reato.
4. Anche questa censura è da respingersi.
Va preliminarmente osservato che appare inconferente il richiamo al disposto del terzo comma dell'articolo 2 del codice penale, a termini del quale "se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile".
E invero, per quanto nel prosieguo si illustrerà, non viene qui in questione la punibilità o meno dell'autore della condotta costituente il reato di lesioni colpose in danno del NI, ma - per le ragioni che nel prosieguo si esporranno - quella ben diversa della sussistenza, nella concreta fattispecie, del requisito dante luogo alla "permanenza della responsabilità civile" voluto dagli articoli 10 e 11 sopra indicati per la esercitabilità dell'azione di regresso da parte dell'Istituto Nazionale per la Assicurazione degli Infortuni sul Lavoro nei confronti del datore di lavoro per il recupero delle somme dal primo erogate, a titolo di indennizzo al lavoratore infortunatosi.
4.1. In ogni caso, deve rilevarsi che la disciplina della successione di leggi penali, e più in particolare, quella dettata in tema di retroattività delle disposizioni più favorevoli, interessa esclusivamente le leggi penali sostanziali restandone escluse quelle processuali penali riguardanti le modalità del procedimento e, per quanto qui interessa, le condizioni di procedibilità. Con specifico riferimento alla querela la giurisprudenza delle sezioni penali di questa Corte è, in assoluta prevalenza, orientata nel senso della natura processuale dell'istituto, derivandone che, con riferimento alla stessa, il principio regolatore della successione della legge nel tempo è quello del tempus regit actum, restando perciò escluso che, nella ipotesi in cui una legge successiva modifichi la procedibilità per un reato rendendolo punibile (diversamente da quanto precedentemente era previsto), a querela della persona offesa, questa si renda necessaria per la perseguibilità del reato stesso se la azione penale aveva avuto inizio nella vigenza della disciplina anteriormente dettata (tra le numerose altre: Sez. II, 20 ottobre 1993, Nardi, n. 9505; Sez. II, 13 aprile 1994, Carone, n. 4228; Sez. V, 11 febbraio 1998, Prestigiacomo, n. 1593), e ciò in quanto è già stato leso, in maniera irreversibile, il bene giuridico protetto dalla norma penale e non richiedendosi, all'epoca, la necessità per la persona offesa di manifestare la dichiarazione di volontà tendente a rimuovere l'ostacolo alla perseguibilità del fatto delittuoso commesso in suo danno.
4.2. Ma, come sopra si è osservato, la decisione sulla questione sottoposta all'esame della Corte prescinde dal problema relativo alla successione nel tempo della legge penale, riguardando invece quello della modificazione della legge civile che sia intervenuta successivamente al momento in cui si sia perfezionato il diritto del soggetto ad azionare la sua pretesa nei confronti di altro.
E proprio in tale ipotesi si verte nella specie, in cui la possibilità concessa all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro dell'azione di regresso è limitata - attraverso un implicito rinvio alle previsioni della legge penale - a quei fatti costituenti reato per la cui perseguibilità non sia richiesta la necessità della querela.
Si tratta evidentemente di un presupposto o condizione della azione, in quanto, in assenza del suo verificarsi non è consentito lo stesso esercizio della domanda giudiziale.
Non è controverso che al momento in cui, nella concreta fattispecie, si consumò il fatto che fu causa delle lesioni in danno del NI e che diede luogo all'indennizzo in favore di questo a carico dell'Istituto, lo stesso, concretando il reato di lesioni personali gravi, fosse da considerarsi, ai sensi delll'articolo 590 del codice penale nel testo allora vigente, delitto punibile d'ufficio conseguendone la ipotesi di permanenza della responsabilità civile del datore di lavoro nei cui confronti era quindi esercitabile l'azione di regresso di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica numero 1124 del 1965.
Solo per effetto della modifica apportata alla norma sopra indicata con l'articolo 92 della legge 24 novembre 1981 numero 689, per la perseguibilità del reato si richiese la necessità della istanza di punizione a opera della persona offesa, così verificandosi, per i casi di lesioni commesse per colpa (con eccezione di ipotesi che qui non interessano), il venir meno del presupposto della azione di regresso.
Tale modifica non può peraltro interessare nella specie, dovendo in essa ricevere applicazione il disposto del primo comma dell'articolo il delle disposizioni sulla legge in generale secondo il quale "la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo",, conseguendone che la norma successiva non dispiega - almeno di regola e salvo che per quella penale, con riferimento alla quale è esplicitamente previsto dall'articolo 25 della Costituzione il principio opposto - effetti sulle situazioni e sui fatti definitivamente perfezionatisi in precedenza, secondo la teoria nota come quella del fatto compiuto.
In applicazione di questa, la retroattività normativa può ritenersi sussistere quando la nuova disciplina disconosca espressamente gli effetti già esauritisi del fatto passato e tolga efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali o future di essi, mentre la norma successivamente intervenuta, che incida - anche solo parzialmente - su situazioni giuridiche pregresse, è priva di carattere retroattivo e deve essere applicata ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti a un fatto disciplinato dalla legge precedente, ove essi, ai fini della disciplina posta dalla nuova legge, debbano essere considerati in se stessi, indipendentemente dal loro collegamento con il fatto generatore, in modo che resti escluso che attraverso tale applicazione sia modificata la disciplina del fatto medesimo: il che si verifica mediante la sopravvenuta introduzione di nuovi presupposti, condizioni o facoltà per il riconoscimento di diritti od obblighi inerenti al fatto generatore ovvero mediante la sopravvenuta soppressione o limitazione di questo, se ancora non espresso definitivamente (Cass., 29 aprile 1982, n. 2705). Tale ultima ipotesi non si è evidentemente realizzata nella specie, avendo riguardato la modificazione apportata con l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica numero 1124 del 1965
esclusivamente il regime di punibilità del delitto di lesioni commesse per colpa ma certamente non le condizioni per l'esercizio del diritto di regresso in relazione al fatto generatore di esso, definitivamente realizzatosi al momento della entrata in vigore della modificazione stessa.
5. Per le ragioni sopra esposte si impone il rigetto del ricorso.
Quanto alle spese del presente giudizio, concorrono giusti motivi per compensarle tra la società ricorrente e l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, mentre nulla va disposto relativamente al IO, non essendosi lo stesso costituito e non avendo perciò dispiegato attività difensiva.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso, compensa le spese del giudizio di cassazione tra le parti costituite.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 1999