Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/02/1999, n. 867
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Sentenza 2 febbraio 1999

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Non ricorre una ipotesi di applicazione di legge più favorevole al reo nel caso di leggi successive alla commissione del reato che incidono sulla disciplina della querela, avendo questa natura meramente processuale ed essendo regolata la sua validità nel tempo dal principio "tempus regit actum". Pertanto - con riferimento agli art. 10 e 11, t.u. 30 giugno 1965, n. 1124 i quali, prima dell'entrata in vigore della legge 24 novembre 1981, n. 689, modificativa dell'art. 590 cod. pen., consentivano l'azione di regresso dell'INAIL per i danni derivanti da infortuni sul lavoro in caso di lesioni gravi e gravissime pur in mancanza di querela, stante la loro perseguibilità penale d'ufficio (solo successivamente modificata, dalla cit. legge n.689/81, in perseguibilità a querela dell'offeso) - occorre considerare il momento della commissione del fatto e quindi, ove l'infortunio sul lavoro sia occorso prima della modifica dell'art. 590 cod. pen., non occorre la querela del lavoratore infortunato perché sia esercitabile l'azione di regresso da parte dell'INAIL.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/02/1999, n. 867
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 867
    Data del deposito : 2 febbraio 1999

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