Sentenza 16 ottobre 2013
Massime • 1
Integra il delitto di furto anche la sottrazione di beni aventi un modesto valore economico. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza di proscioglimento emessa per il furto di due lattine di birra, del valore di quattro euro, commesso ai danni di un supermercato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/10/2013, n. 7451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7451 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 16/10/2013
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. SABEONE Gerardo - rel. Consigliere - N. 1405
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - N. 5574/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI;
nei confronti di:
OL DA N. IL 13/11/1951;
avverso la sentenza n. 191/2011 GIP TRIBUNALE di CAGLIARI, del 05/11/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LORCIA;
lette le conclusioni del PG Dott. FODARONI Giuseppina che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 5-11-2012 il G.u.p. del Tribunale di Cagliari dichiarava non doversi procedere perché il fatto non sussiste nei confronti di OL AR in ordine al reato di furto di due lattine di birra, del valore di quattro Euro, ai danni di un supermercato.
2. Il fatto era ritenuto privo di concreta offensività in considerazione dell'esiguo valore economico del bene sottratto in rapporto alla consistenza patrimoniale della persona offesa, che ne determinava l'inidoneità a ledere il bene giuridico protetto rappresentato dall'integrità del patrimonio, tenuto anche conto della sostanziale incensuratezza dell'imputato. Richiamato il concetto di reato impossibile e la giurisprudenza costituzionale al riguardo, il primo giudice osservava che, quale derivato concettuale del principio di offensività, si va affermando nel diritto positivo, attraverso la previsione di cui all'art. 34 delle disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, il principio della non punibilità per irrilevanza penale del fatto, mutuato dall'art. 27 del processo penale minorile, che tiene conto, ad integrazione del concetto di offensività, di dati quantitativi (esiguità del danno o del pericolo di danno) e soggettivi (grado di colpevolezza dell'autore e occasionalità del fatto). Principio che, ad avviso del G.u.p. del Tribunale di Cagliari, sarebbe irragionevole, in virtù dell'interpretazione costituzionalmente orientata sopra prospettata, limitare ai reati di competenza del giudice di pace.
3.Ricorre il Procuratore Generale territoriale deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per essere stati introdotti tra gli elementi del reato il valore economico del bene in rapporto alla consistenza patrimoniale dell'offeso e le condizioni soggettive dell'agente, richiamando istituti specificamente previsti per altri settori penali e per essere stata prospettata una lettura costituzionalmente orientata delle norme sul furto in contrasto con la tutela della proprietà privata del pari costituzionalmente garantita.
4. Il PG presso questa corte, dr. M. G. Fodaroni, ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata condividendo le argomentazioni del PG ricorrente in ordine alla necessità di valutare la sussistenza del fatto sulla base dei suoi elementi essenziali (tra i quali non vi è il valore economico del bene) a prescindere dalle connotazioni di personalità dell'autore e dalla consistenza patrimoniale dell'offeso, rilevanti al più come elementi circostanziali, essendo non pertinente il richiamo ad istituti la cui ratio risponde alla minore età del reo o alla tipologia di particolari reati, dunque non estensibili oltre detti ambiti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso del Procuratore Generale è fondato.
2. L'assenza di concreta offensività del furto di due lattine di birra del valore complessivo di quattro Euro è stata in sostanza affermata dal Gup sul rilievo, da un lato, dell'esiguo valore economico della res furtiva in rapporto alla consistenza patrimoniale della persona offesa, dall'altro della sostanziale incensuratezza dell'imputato.
3. Tale operazione ermeneutica è però affetta, secondo quanto correttamente dedotto nel gravame, da inosservanza ed erronea applicazione delle legge penale perché introduce nell'accertamento della sussistenza degli elementi costitutivi del reato due elementi spuri e cioè, sul fronte oggettivo, la consistenza patrimoniale della persona offesa in rapporto al valore della cosa sottratta, sul fronte soggettivo la personalità dell'autore del fatto, in particolare lo stato d'incensuratezza. Elementi che esulano dalla previsione normativa la quale, a prescindere dalle caratteristiche soggettive dell'agente, valutabili ai fini della dosimetria della pena, punisce, com'è confermato dalla previsione del furto tra i reati contro il patrimonio e dalla finalità di profitto che deve animare la condotta, la sottrazione di cose che comunque rappresentino un bene suscettibile di un qualsivoglia, pur modesto, valore economicamente apprezzabile (la cui entità potrà rilevare al fine del riconoscimento di circostanze attenuanti), quali sono indiscutibilmente, a prescindere dalla consistenza patrimoniale dell'offeso, le due lattine di birra del valore di quattro Euro sottratte dal Maffezzoli.
4. Conclusioni peraltro confermate dalla previsione della particolare figura del furto lieve per bisogno, perseguibile a querela, di cui all'art. 626 c.p., comma 1, n. 2, che esige appunto la tenuità del valore della cosa, avvalorando l'assunto che solo la cosa priva di qualunque valore economico non può costituire oggetto di furto.
5. Nè vale il richiamo alla giurisprudenza di legittimità in tema di peculato che, anche nei richiami fatti nella sentenza impugnata, richiede comunque, ai fini dell'insussistenza della fattispecie delittuosa, che la cosa sia priva di valore o abbia un valore talmente esiguo da essere assimilabile ad un valore nullo. Senza contare che il carattere plurioffensivo di quel reato lo rende non comparabile con il furto.
5. Non è un caso, poi, che il primo giudice abbia dovuto far ricorso, per corroborare la sua tesi, ad istituti che, relativi rispettivamente al minore di età (irrilevanza penale del fatto ex art. 27 processo penale minorile) e ai reati di competenza del giudice di pace (particolare tenuità del fatto ex art. 34 delle disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace), sono tuttavia inidonei ad esprimere un principio generale, essendo insuscettibili di applicazione estensiva o analogica al di fuori dei rispettivi settori di operatività essendo ispirati alle peculiari caratteristiche del soggetto agente (minore) o alla tipologia dei reati (di minor gravità) assegnati alla competenza del giudice di pace.
6. Nè varrebbe invocare, a sostegno della conclusione del primo giudice, una lettura costituzionalmente orientata delle norme sul furto perché in insanabile contrasto, come il PG ricorrente non ha mancato di sottolineare, con un valore costituzionalmente garantito, quello della proprietà privata.
7. All'accoglimento del ricorso deve seguire l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione atti al Tribunale di Cagliari per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Cagliari per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2014