Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/05/2002, n. 6667
CASS
Sentenza 9 maggio 2002

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Nelle ipotesi di licenziamento individuale plurimo per riduzione di personale, il datore di lavoro nella scelta dei lavoratori da licenziare deve ispirare la sua condotta ai principi di correttezza e buona fede; pertanto, pur non avendo l'obbligo di applicare i criteri previsti per il licenziamento collettivo dall'art. 5 della legge n. 223 del 1991, può fare ad essi ricorso, perché costituiscono uno standard particolarmente idoneo a consentirgli di esercitare il suo potere di scelta tenendo adeguatamente conto degli interessi del lavoratore e di quello aziendale.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/05/2002, n. 6667
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6667
Data del deposito : 9 maggio 2002

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