Sentenza 6 dicembre 2000
Massime • 1
In tema di reato continuato, il giudice dell'esecuzione non può prescindere dal riconoscimento della continuazione operato dal giudice della cognizione con riguardo ad altri episodi analoghi, giudicati separatamente e con un'unica sentenza, e può escludere l'esistenza del vincolo in questione solo previa dimostrazione dell'esistenza di specifiche e significative circostanze che ragionevolmente facciano ritenere gli ulteriori fatti, oggetto della richiesta presentata a ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., non riconducibili al disegno criminoso delineato in sede di cognizione. (Nella specie, la Corte di cassazione ha annullato con rinvio l'ordinanza con la quale il giudice delle esecuzione aveva respinto la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato senza considerare che i fatti oggetto della richiesta presentata in sede di esecuzione si collocavano in un lasso di tempo, in tutto o in parte, uguale a quello intercorrente tra altri analoghi episodi criminosi già unificati nel vincolo della continuazione dal giudice della cognizione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/12/2000, n. 11240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11240 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VITO LA GIOIA - Presidente - del 06/12/2
1. Dott. GIORGIO SANTACROCE - Consigliere - SENTENZA
2. " FA AM " N. 7089
3. " UMBERTO NO " REGISTRO GENERALE
4. " RO UB " N. 19214/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da NI IO, n. 23/6/54 avverso l'ordinanza emessa il 29/3/2000 dalla Corte di assise di appello di Venezia Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Giordano Lette le richieste del Pubblico Ministero che ha concluso per il rigetto del ricorso
Osserva
Con ordinanza in data 29/3/2000 la Corte di assise di appello di Venezia, deliberando in funzione di giudice dell'esecuzione, non ravvisando i presupposti dell'istituto ha respinto la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato presentata da NI IO in relazione a fatti di violazione delle leggi sulle armi e sugli stupefacenti, ricettazione, furto, favoreggiamento reale, rapina, lesioni, omicidio volontario e corruzione commessi nell'arco di circa un ventennio, a partire dal 1974, ed oggetto di sette sentenze irrevocabili di condanna emesse dalla locale Corte di appello, di una sentenza del GIP del Tribunale di Verona e di una sentenza della stessa Corte di assise di appello.
Avverso tale pronuncia i difensori dell'interessato hanno proposto ricorso per cassazione con il quale deducono violazione di legge e vizio di motivazione per avere il giudice dell'esecuzione trascurato le determinazioni che erano state assunte in fase di cognizione con particolare riguardo al fatto, di cui pure nella ordinanza impugnata si dà atto, che con la sentenza 3/11/1995 del GIP del Tribunale di Verona era stato riconosciuto il vincolo della continuazione tra numerosi episodi di violazione delle leggi sugli stupefacenti e sulle armi ed altri reati commessi tra il luglio 1978 e l'aprile 1994 e tra essi e quelli irrevocabilmente giudicati con la sentenza 27/6/1990 della Corte di appello di Venezia, avente ad oggetto violazioni delle leggi sugli stupefacenti e altri reati commessi nel 1987/1988. La doglianza è meritevole di accoglimento.
Questa Sezione invero ha già avuto occasione di affermare (cfr. le sentenze 22/1/1992, Rossi e 22/3/1993, Nistri) che, in situazioni come quella di specie, il giudice dell'esecuzione investito da richiesta ai sensi dell'art. 671 C.P.P. non può trascurare ai fini della decisione il riconoscimento del vincolo della continuazione già operato in fase di cognizione con riguardo a episodi criminosi commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano in tutto o in parte i fatti oggetto della domanda sottoposta al suo esame, nel senso che le valutazioni espresse in proposito nel giudizio di cognizione assumono una rilevanza indicativa da cui il giudice dell'esecuzione può anche prescindere, ma solo previa dimostrazione della esistenza di specifiche e significative ragioni per cui tali ultimi fatti, e soprattutto quelli omogenei rispetto a quelli tra cui il vincolo è stato riconosciuto, non possono essere ricondotti a differenza degli altri al delineato disegno.
Sotto tale profilo la motivazione della ordinanza impugnata è carente, in quanto la Corte di assise di appello non ha per nulla compiuto questa analisi (ed anzi non ha nemmeno preso in considerazione le ragioni per cui il GIP del Tribunale di Verona aveva ravvisato il vincolo della continuazione tra episodi di varia natura commessi dal NI in un amplissimo arco di tempo) ma si è limitata a evidenziare genericamente aspetti - come gli intervalli tra i reati e l'esistenza di differenze tra le condotte e i contesti - che in parte non sono di per sè assolutamente ostativi al riconoscimento di una unicità di disegno criminoso e in ogni caso andavano illustrati con più puntuali e concreti riferimenti, che invece fanno difetto, in modo da rendere la correttezza delle conclusioni suscettibile di reale verifica.
Si impone pertanto l'annullamento con rinvio del provvedimento per nuovo, più approfondito, esame in cui si dovrà tenere presente l'enunciato principio.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di assise di appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2001