Cass. pen., sez. I, sentenza 06/12/2000, n. 11240
CASS
Sentenza 6 dicembre 2000

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In tema di reato continuato, il giudice dell'esecuzione non può prescindere dal riconoscimento della continuazione operato dal giudice della cognizione con riguardo ad altri episodi analoghi, giudicati separatamente e con un'unica sentenza, e può escludere l'esistenza del vincolo in questione solo previa dimostrazione dell'esistenza di specifiche e significative circostanze che ragionevolmente facciano ritenere gli ulteriori fatti, oggetto della richiesta presentata a ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., non riconducibili al disegno criminoso delineato in sede di cognizione. (Nella specie, la Corte di cassazione ha annullato con rinvio l'ordinanza con la quale il giudice delle esecuzione aveva respinto la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato senza considerare che i fatti oggetto della richiesta presentata in sede di esecuzione si collocavano in un lasso di tempo, in tutto o in parte, uguale a quello intercorrente tra altri analoghi episodi criminosi già unificati nel vincolo della continuazione dal giudice della cognizione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 06/12/2000, n. 11240
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11240
    Data del deposito : 6 dicembre 2000

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