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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 5444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5444 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AI IN nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/06/2025 del GIP TRIBUNALE di NOVARA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
lette le conclusioni del PG dottoressa SABRINA PASSAFIUME che ha chiesto l'inammissibilità Penale Sent. Sez. 3 Num. 5444 Anno 2026 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 17/12/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Il GIP del Tribunale di Novara, con ordinanza del 27/06/2025, ha rigettato l'opposizione proposta ex art. 263 co. 5 cod. proc. pen. dalla difesa di TI CU, nella sua qualità di amministratore di TFM s.r.I., avverso il decreto con il quale il Pubblico Ministero aveva respinto la richiesta di restituzione dei veicoli di proprietà della società TFM s.r.I., sottoposti a sequestro probatorio, in ordine al reato di cui agli artt. 291 bi e 291 quater T.U.L.D, provvisoriamente contestato all'autista del veicolo in sequestro, dipendente della società amministrata dalla ricorrente. 2. Avverso l'anzidetta ordinanza propone ricorso per cassazione TI CU, quale legale rappresentante di TFM s.r.I., per mezzo del suo difensore, lamentando violazione di legge e illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei presupposti del sequestro probatorio, avendo il giudice affermato che l'attività di indagine successivamente delegata aveva consentito di accertare che i veicoli avevano trasportato un'ingente quantità di tabacco lavorato estero. La ricorrente evidenzia di essere terzo estraneo al reato, in buona fede, posto che il veicolo era nella disponibilità dell'autista dipendente della società, e di aver lamentato, con l'opposizione proposta ex art 253, comma quinto, cod. proc. pen., che non sussisteva alcuna necessità di mantenere il vincolo reale sui beni. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. Le Sezioni Unite hanno infatti condivisibilmente sancito l'indefettibilità della motivazione sulla finalità probatoria perseguita attraverso il vincolo reale, persino quando si tratti del sequestro del corpo del reato, fornendo risposta affermativa al quesito se anche per le cose che costituiscono corpo di reato il decreto di sequestro (o di convalida di sequestro) probatorio debba essere comunque motivato quanto allo scopo in concreto perseguito, funzionalmente all'accertamento dei fatti. E' dunque sempre necessaria una motivazione che dia conto delle ragioni per le quali l'accertamento del fatto non possa essere perseguito con altre modalità, non limitative del diritto di disporre del bene ed eventualmente idonee ad esonerare dalla necessità del vincolo reale (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli). Del resto, in giurisprudenza si era già posto in rilievo che il vigente codice di rito prevede che ogni provvedimento diretto all'apprensione della res ed alla conseguente imposizione del vincolo sia giustificato dalle finalità attribuite dalla legge ad ogni tipologia di ablazione reale e dunque, relativamente al sequestro probatorio, dalle finalità di accertamento del fatto (Sez. 5, n. 46788 del 15/03/2013). Occorre, 1 quindi, in ogni caso, secondo la condivisibile impostazione delle Sezioni unite, una motivazione adeguata a dar conto delle esigenze probatorie, sia pur nel rispetto del principio generale, valido anche per le sentenze, enunciato dall'art. 546, lett. e), cod. proc. pen., secondo cui l'esposizione delle ragioni giustificative della decisione deve essere concisa, dovendosi esplicitare nell'apparato giustificativo del provvedimento di sequestro (o di convalida di sequestro) il collegamento tra bene da acquisire e accertamento del fatto. 1.1.Nel caso in disamina, il G.i.p. ha evidenziato che gli operanti di polizia giudiziaria, nel corso di un controllo, avevano osservato che un trattore con annesso rimorchio, condotto da Cogilnicean, privo di merci all'interno, si introduceva in un'area in cui era ubicato un capannone. Nel corso della perquisizione espletata, all'interno del capannone venivano sorprese diverse persone di nazionalità ucraina intente a svolgere attività di produzione di sigarette nonché un elevatissimo quantitativo di tabacco grezzo, verosimilmente introdotto in contrabbando nel territorio italiano, oltre che numerosi macchinari e materiale vario per la lavorazione del tabacco e per il confezionamento dii sigarette, palesemente contraffatto. Pertanto, gli operanti sottoponevano a sequestro probatorio l'intero capannone e l'attrezzatura ivi contenuta, oltre che il trattore motrice e l'annesso rimorchio. In ordine alla necessità di mantenere il vincolo reale sui veicoli in questione di proprietà della società T.F.M. s.r.I., il giudice a quo si è limitato ad asserire che trattasi di beni che appaiono con elevata verosimiglianza collegati al reato per cui si procede, alla luce delle circostanze appena esposte, accertate dalla polizia giudiziaria, essendo ancora in corso approfondimenti tecnici di indubbia utilità investigativa. Ha poi aggiunto che l'attività di indagine aveva consentito di accertare, attraverso l'esame della documentazione rinvenuta all'interno dei veicoli sottoposti a sequestro, che il camion aveva trasportato. elevati quantitativi di cartoni di tabacco grezzo ed aveva altresì confermato la materiale disponibilità dello stesso da parte di Cogilnicean. Esula pertanto dalla trama argomentativa del provvedimento in esame qualunque riferimento alle ragioni per le quali permanga la necessità a fini di prova di protrarre il vincolo reale, nonostante l'avvenuto esaurimento delle operazioni di perquisizione, né si comprende sotto quale profilo gli "approfondimenti tecnici" menzionati dal giudice a quo dovrebbero interessare i mezzi in sequestro, in relazione ai quali non viene neppure ipotizzata la necessità di una perizia o di una consulenza tecnica. Ancor meno possono essere addotte, in relazione ad un sequestro probatorio, finalità inerenti alla necessità di evitare che la libera disponibilità di un oggetto possa aggravare o protrarre le conseguenze di un reato ovvero agevolare la commissione di altri reati, cui sembrerebbe alludere il rilievo formulato dal GIP secondo cui il camion aveva trasportato elevati quantitativi di cartoni di tabacco grezzo ed era nella disponibilità del Cogilnicean: finalità che possono legittimare esclusivamente un sequestro preventivo ex art. 321 cod. proc pen., e non un sequestro probatorio in ordine al quale rilevano esclusivamente finalità inerenti all'acquisizione di elementi di prova. Finalità che non emergono dall'apparato argomentativo del provvedimento impugnato e sulla sussistenza delle quali il giudice del rinvio dovrà incentrare la propria analisi. 2 2. L'ordinanza impugnata, deve dunque, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al GIP del Tribunale di Novara
PQM
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al GIP del Tribunale di Novara. Così deciso all'udienza del 17/12/2025 il Consigliere estensore il Presidente
lette le conclusioni del PG dottoressa SABRINA PASSAFIUME che ha chiesto l'inammissibilità Penale Sent. Sez. 3 Num. 5444 Anno 2026 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 17/12/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Il GIP del Tribunale di Novara, con ordinanza del 27/06/2025, ha rigettato l'opposizione proposta ex art. 263 co. 5 cod. proc. pen. dalla difesa di TI CU, nella sua qualità di amministratore di TFM s.r.I., avverso il decreto con il quale il Pubblico Ministero aveva respinto la richiesta di restituzione dei veicoli di proprietà della società TFM s.r.I., sottoposti a sequestro probatorio, in ordine al reato di cui agli artt. 291 bi e 291 quater T.U.L.D, provvisoriamente contestato all'autista del veicolo in sequestro, dipendente della società amministrata dalla ricorrente. 2. Avverso l'anzidetta ordinanza propone ricorso per cassazione TI CU, quale legale rappresentante di TFM s.r.I., per mezzo del suo difensore, lamentando violazione di legge e illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei presupposti del sequestro probatorio, avendo il giudice affermato che l'attività di indagine successivamente delegata aveva consentito di accertare che i veicoli avevano trasportato un'ingente quantità di tabacco lavorato estero. La ricorrente evidenzia di essere terzo estraneo al reato, in buona fede, posto che il veicolo era nella disponibilità dell'autista dipendente della società, e di aver lamentato, con l'opposizione proposta ex art 253, comma quinto, cod. proc. pen., che non sussisteva alcuna necessità di mantenere il vincolo reale sui beni. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. Le Sezioni Unite hanno infatti condivisibilmente sancito l'indefettibilità della motivazione sulla finalità probatoria perseguita attraverso il vincolo reale, persino quando si tratti del sequestro del corpo del reato, fornendo risposta affermativa al quesito se anche per le cose che costituiscono corpo di reato il decreto di sequestro (o di convalida di sequestro) probatorio debba essere comunque motivato quanto allo scopo in concreto perseguito, funzionalmente all'accertamento dei fatti. E' dunque sempre necessaria una motivazione che dia conto delle ragioni per le quali l'accertamento del fatto non possa essere perseguito con altre modalità, non limitative del diritto di disporre del bene ed eventualmente idonee ad esonerare dalla necessità del vincolo reale (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli). Del resto, in giurisprudenza si era già posto in rilievo che il vigente codice di rito prevede che ogni provvedimento diretto all'apprensione della res ed alla conseguente imposizione del vincolo sia giustificato dalle finalità attribuite dalla legge ad ogni tipologia di ablazione reale e dunque, relativamente al sequestro probatorio, dalle finalità di accertamento del fatto (Sez. 5, n. 46788 del 15/03/2013). Occorre, 1 quindi, in ogni caso, secondo la condivisibile impostazione delle Sezioni unite, una motivazione adeguata a dar conto delle esigenze probatorie, sia pur nel rispetto del principio generale, valido anche per le sentenze, enunciato dall'art. 546, lett. e), cod. proc. pen., secondo cui l'esposizione delle ragioni giustificative della decisione deve essere concisa, dovendosi esplicitare nell'apparato giustificativo del provvedimento di sequestro (o di convalida di sequestro) il collegamento tra bene da acquisire e accertamento del fatto. 1.1.Nel caso in disamina, il G.i.p. ha evidenziato che gli operanti di polizia giudiziaria, nel corso di un controllo, avevano osservato che un trattore con annesso rimorchio, condotto da Cogilnicean, privo di merci all'interno, si introduceva in un'area in cui era ubicato un capannone. Nel corso della perquisizione espletata, all'interno del capannone venivano sorprese diverse persone di nazionalità ucraina intente a svolgere attività di produzione di sigarette nonché un elevatissimo quantitativo di tabacco grezzo, verosimilmente introdotto in contrabbando nel territorio italiano, oltre che numerosi macchinari e materiale vario per la lavorazione del tabacco e per il confezionamento dii sigarette, palesemente contraffatto. Pertanto, gli operanti sottoponevano a sequestro probatorio l'intero capannone e l'attrezzatura ivi contenuta, oltre che il trattore motrice e l'annesso rimorchio. In ordine alla necessità di mantenere il vincolo reale sui veicoli in questione di proprietà della società T.F.M. s.r.I., il giudice a quo si è limitato ad asserire che trattasi di beni che appaiono con elevata verosimiglianza collegati al reato per cui si procede, alla luce delle circostanze appena esposte, accertate dalla polizia giudiziaria, essendo ancora in corso approfondimenti tecnici di indubbia utilità investigativa. Ha poi aggiunto che l'attività di indagine aveva consentito di accertare, attraverso l'esame della documentazione rinvenuta all'interno dei veicoli sottoposti a sequestro, che il camion aveva trasportato. elevati quantitativi di cartoni di tabacco grezzo ed aveva altresì confermato la materiale disponibilità dello stesso da parte di Cogilnicean. Esula pertanto dalla trama argomentativa del provvedimento in esame qualunque riferimento alle ragioni per le quali permanga la necessità a fini di prova di protrarre il vincolo reale, nonostante l'avvenuto esaurimento delle operazioni di perquisizione, né si comprende sotto quale profilo gli "approfondimenti tecnici" menzionati dal giudice a quo dovrebbero interessare i mezzi in sequestro, in relazione ai quali non viene neppure ipotizzata la necessità di una perizia o di una consulenza tecnica. Ancor meno possono essere addotte, in relazione ad un sequestro probatorio, finalità inerenti alla necessità di evitare che la libera disponibilità di un oggetto possa aggravare o protrarre le conseguenze di un reato ovvero agevolare la commissione di altri reati, cui sembrerebbe alludere il rilievo formulato dal GIP secondo cui il camion aveva trasportato elevati quantitativi di cartoni di tabacco grezzo ed era nella disponibilità del Cogilnicean: finalità che possono legittimare esclusivamente un sequestro preventivo ex art. 321 cod. proc pen., e non un sequestro probatorio in ordine al quale rilevano esclusivamente finalità inerenti all'acquisizione di elementi di prova. Finalità che non emergono dall'apparato argomentativo del provvedimento impugnato e sulla sussistenza delle quali il giudice del rinvio dovrà incentrare la propria analisi. 2 2. L'ordinanza impugnata, deve dunque, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al GIP del Tribunale di Novara
PQM
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al GIP del Tribunale di Novara. Così deciso all'udienza del 17/12/2025 il Consigliere estensore il Presidente