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Sentenza 14 aprile 2023
Sentenza 14 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/04/2023, n. 15846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15846 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IC DA, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/10/2022 del Tribunale di Milano;
visti gli atti e l'ordinanza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SI AL, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. Penale Sent. Sez. 6 Num. 15846 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 15/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 24 ottobre 2022, il Tribunale di Milano, accogliendo l'appello proposto dal Pubblico ministero a norma dell'art. 310, cod. proc. pen., ha applicato gli arresti domiciliari a DA IC, per il reato di cui all'art. 512-bis, cod. pen., aggravato ai sensi dell'art .. 416-bis.1 stesso cod., e per quello di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000. 2. In parziale accoglimento del ricorso proposto dall'indagato, la Corte di cassazione, con sentenza della 2 Sezione, n. 26903 del 10 giugno 2022, ha annullato detta ordinanza limitatamente al riconoscimento della citata aggravante, rinviando al Tribunale per la disamina sul punto e sui motivi inerenti le esigenze cautelari, rimasti assorbiti da tale decisione. 3. In sede di rinvio, Il Tribunale del riesame - ritenuta superata la questione della gravità indiziaria in ordine alla citata aggravante, essendo nelle more intervenuta sentenza di condanna in primo grado che l'ha esclusa - ha confermato la misura cautelare, ritenendo comunque immutato il già ravvisato pericolo di reiterazione criminosa, poiché non sarebbero emersi elementi sufficienti per ritenere che il IC si sia allontanato da quel contesto criminale di "ndrangheta", nel quale sono maturate le condotte delittuose addebitategli. In mancanza, dunque, di segni di una rivisitazione critica del proprio vissuto, qualificato anche da numerosi precedenti penali per reati anche gravi, il semplice decorso del tempo - hanno affermato i giudici dell'appello cautelare - ha valenza neutra, mentre non sono sufficienti ad escludere l'anzidetto pericolo né l'avvenuto trasferimento di residenza, trattandosi di condotte delittuose agevolmente replicabili anche a distanza, né l'inserimento dell'imputato in un normale contesto socio-familiare, condizione esistente già al momento della commissione dei reati e che non vi è stata d'ostacolo. 4. Avverso questa decisione interpone, per il tramite del proprio difensore, ricorso l'imputato che denuncia contrarietà alla legge processuale e vizio di motivazione. 4.1. Si denuncia, anzitutto, l'intrinseca contraddittorietà del provvedimento impugnato, là dove, pur prendendo atto dell'eliminazione dell'ipotizzata aggravante mafiosa da parte del giudice della cognizione, ribadisce l'integrazione del IC nell'«ambiente criminale ‘ndranghetista», senza 2 tuttavia specificare sulla base di quali elementi di prova pervenga a tale conclusione. 4.2. Inoltre, si deduce il contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di attualità del pericolo di recidiva, che dev'essere effettivo e fondato su elementi recenti, mentre il Tribunale si è riportato alla situazione esistente Ed momento della sua prima ordinanza, ferma a fatti del 2019. Ancora: l'affermazione della mancanza di rivisitazione critica del proprio pregresso comportamento, da parte dell'imputato, non soltanto va a collidere con il diritto al silenzio di questi, ma risulta smentita dal suo trasferimento a seicento chilometri di distanza e dallo svolgimento di regolare attività lavorativa. 4.3. Infine, non è stata adeguatamente motivata la necessaria attualità della ritenuta esigenza cautelare, fondandosi l'ordinanza esclusivamente sui fatti oggetto di contestazione, tuttavia risalenti a tre anni or sono. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. L'ordinanza impugnata - preso atto dell'esclusione da parte del giudice di merito della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.l. cod. pen. - ha nondimeno ravvisato la sussistenza delle esigenze cautelari in ragione del fatto che l'indagato «è pienamente integrato nell'ambiente criminale ndranghetista facente capo alle famiglie Paviglianiti/Oppedisano», indicando che l'attività illecita del IC si è svolta nel «supporto alla compagine associativa con scelte continuative» e che essa è stata connotata da «sistematicità, reiterazione e non occasionalità delle condotte;
disponibilità a tutto tondo che riconnprende attività funzionali al miglior perseguimento degli interessi della compagine». «La familiarità dei rapporti e la facilità con la quale il IC ha aderito a logiche criminali di rilevante spessore, oltre all'inquietante risolutezza criminale dimostrata» - aggiunge il Tribunale del riesame - «rendono quantomai attualissimo il pericolo che, così come agevolmente vi ha fatto ricorso in passato, l'imputato non esiterebbe a riproporre, in futuro, il medesimo schema». 3. Rileva il Collegio che tale motivazione risulta contraddittoria in quanto l'ordinanza impugnata, per fondare la sussistenza delle esigenze cautelari in relazione a fatti contestati come commessi oltre due anni e mezzo prima della 3 nsiglie e es j sore I President decisione, valorizza l'elemento relativo alla condotta dell'imputato volta alla "agevolazione" degli scopi dell'associazione di tipo mafioso;
profilo, questo, in ordine al quale sono intervenuti l'annullamento con rinvio di questa Corte e, soprattutto, la pronuncia del giudice di merito che ha escluso la relativa aggravante. 4. Una volta espunto dall'ordito motivazionale del provvedimento dell'appello cautelare il "recupero" delle finalità di agevolazione mafiosa, anche la confutazione degli elementi dedotti dalla difesa in sede di riesame risulta non adeguatamente argomentata. Così: la risalenza nel tempo dei fatti, ritenuta non significativa «atteso che il mero decorso del tempo, soprattutto in relazione a fattispecie di reato quale quella di cui si discute, alcuna rilevanza assume se non accompagnata da una reale resipiscenza e dissociazione», argomentazione che risente ancora del profilo connesso alla "mafiosità" caduta nel giudizio di merito;
ancora, il trasferimento dell'imputato in luogo diverso da quello dei fatti contestati, svalutato, con motivazione aspecifica, «perché la condotta può essere agevolmente essere ripetuta anche in assenza di contiguità fisica o di prossimità territoriale». Rimane il solo riferimento, generico e insufficiente, alla commissione in passato da parte dell'imputato di ulteriori reati. 7. Si impone, pertanto, un nuovo annullamento dell'ordinanza cautelare, con rinvio al Tribunale del riesame di Milano che provvederà a valutare se, eliminati gli elementi connessi alla agevolazione della associazione mafiosa, non più valorizzabili, vi siano altre concrete risultanze idonee a dimostrare l'esistenza delle esigenze cautelari. Gli ulteriori motivi di ricorso risultano assorbiti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Milano competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso il 15 febbraio 2023
visti gli atti e l'ordinanza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SI AL, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. Penale Sent. Sez. 6 Num. 15846 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 15/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 24 ottobre 2022, il Tribunale di Milano, accogliendo l'appello proposto dal Pubblico ministero a norma dell'art. 310, cod. proc. pen., ha applicato gli arresti domiciliari a DA IC, per il reato di cui all'art. 512-bis, cod. pen., aggravato ai sensi dell'art .. 416-bis.1 stesso cod., e per quello di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000. 2. In parziale accoglimento del ricorso proposto dall'indagato, la Corte di cassazione, con sentenza della 2 Sezione, n. 26903 del 10 giugno 2022, ha annullato detta ordinanza limitatamente al riconoscimento della citata aggravante, rinviando al Tribunale per la disamina sul punto e sui motivi inerenti le esigenze cautelari, rimasti assorbiti da tale decisione. 3. In sede di rinvio, Il Tribunale del riesame - ritenuta superata la questione della gravità indiziaria in ordine alla citata aggravante, essendo nelle more intervenuta sentenza di condanna in primo grado che l'ha esclusa - ha confermato la misura cautelare, ritenendo comunque immutato il già ravvisato pericolo di reiterazione criminosa, poiché non sarebbero emersi elementi sufficienti per ritenere che il IC si sia allontanato da quel contesto criminale di "ndrangheta", nel quale sono maturate le condotte delittuose addebitategli. In mancanza, dunque, di segni di una rivisitazione critica del proprio vissuto, qualificato anche da numerosi precedenti penali per reati anche gravi, il semplice decorso del tempo - hanno affermato i giudici dell'appello cautelare - ha valenza neutra, mentre non sono sufficienti ad escludere l'anzidetto pericolo né l'avvenuto trasferimento di residenza, trattandosi di condotte delittuose agevolmente replicabili anche a distanza, né l'inserimento dell'imputato in un normale contesto socio-familiare, condizione esistente già al momento della commissione dei reati e che non vi è stata d'ostacolo. 4. Avverso questa decisione interpone, per il tramite del proprio difensore, ricorso l'imputato che denuncia contrarietà alla legge processuale e vizio di motivazione. 4.1. Si denuncia, anzitutto, l'intrinseca contraddittorietà del provvedimento impugnato, là dove, pur prendendo atto dell'eliminazione dell'ipotizzata aggravante mafiosa da parte del giudice della cognizione, ribadisce l'integrazione del IC nell'«ambiente criminale ‘ndranghetista», senza 2 tuttavia specificare sulla base di quali elementi di prova pervenga a tale conclusione. 4.2. Inoltre, si deduce il contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di attualità del pericolo di recidiva, che dev'essere effettivo e fondato su elementi recenti, mentre il Tribunale si è riportato alla situazione esistente Ed momento della sua prima ordinanza, ferma a fatti del 2019. Ancora: l'affermazione della mancanza di rivisitazione critica del proprio pregresso comportamento, da parte dell'imputato, non soltanto va a collidere con il diritto al silenzio di questi, ma risulta smentita dal suo trasferimento a seicento chilometri di distanza e dallo svolgimento di regolare attività lavorativa. 4.3. Infine, non è stata adeguatamente motivata la necessaria attualità della ritenuta esigenza cautelare, fondandosi l'ordinanza esclusivamente sui fatti oggetto di contestazione, tuttavia risalenti a tre anni or sono. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. L'ordinanza impugnata - preso atto dell'esclusione da parte del giudice di merito della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.l. cod. pen. - ha nondimeno ravvisato la sussistenza delle esigenze cautelari in ragione del fatto che l'indagato «è pienamente integrato nell'ambiente criminale ndranghetista facente capo alle famiglie Paviglianiti/Oppedisano», indicando che l'attività illecita del IC si è svolta nel «supporto alla compagine associativa con scelte continuative» e che essa è stata connotata da «sistematicità, reiterazione e non occasionalità delle condotte;
disponibilità a tutto tondo che riconnprende attività funzionali al miglior perseguimento degli interessi della compagine». «La familiarità dei rapporti e la facilità con la quale il IC ha aderito a logiche criminali di rilevante spessore, oltre all'inquietante risolutezza criminale dimostrata» - aggiunge il Tribunale del riesame - «rendono quantomai attualissimo il pericolo che, così come agevolmente vi ha fatto ricorso in passato, l'imputato non esiterebbe a riproporre, in futuro, il medesimo schema». 3. Rileva il Collegio che tale motivazione risulta contraddittoria in quanto l'ordinanza impugnata, per fondare la sussistenza delle esigenze cautelari in relazione a fatti contestati come commessi oltre due anni e mezzo prima della 3 nsiglie e es j sore I President decisione, valorizza l'elemento relativo alla condotta dell'imputato volta alla "agevolazione" degli scopi dell'associazione di tipo mafioso;
profilo, questo, in ordine al quale sono intervenuti l'annullamento con rinvio di questa Corte e, soprattutto, la pronuncia del giudice di merito che ha escluso la relativa aggravante. 4. Una volta espunto dall'ordito motivazionale del provvedimento dell'appello cautelare il "recupero" delle finalità di agevolazione mafiosa, anche la confutazione degli elementi dedotti dalla difesa in sede di riesame risulta non adeguatamente argomentata. Così: la risalenza nel tempo dei fatti, ritenuta non significativa «atteso che il mero decorso del tempo, soprattutto in relazione a fattispecie di reato quale quella di cui si discute, alcuna rilevanza assume se non accompagnata da una reale resipiscenza e dissociazione», argomentazione che risente ancora del profilo connesso alla "mafiosità" caduta nel giudizio di merito;
ancora, il trasferimento dell'imputato in luogo diverso da quello dei fatti contestati, svalutato, con motivazione aspecifica, «perché la condotta può essere agevolmente essere ripetuta anche in assenza di contiguità fisica o di prossimità territoriale». Rimane il solo riferimento, generico e insufficiente, alla commissione in passato da parte dell'imputato di ulteriori reati. 7. Si impone, pertanto, un nuovo annullamento dell'ordinanza cautelare, con rinvio al Tribunale del riesame di Milano che provvederà a valutare se, eliminati gli elementi connessi alla agevolazione della associazione mafiosa, non più valorizzabili, vi siano altre concrete risultanze idonee a dimostrare l'esistenza delle esigenze cautelari. Gli ulteriori motivi di ricorso risultano assorbiti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Milano competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso il 15 febbraio 2023