Sentenza 5 febbraio 2014
Massime • 1
In tema di giudizio abbreviato non preceduto da udienza preliminare, l'eccezione di incompetenza territoriale è proponibile "in limine", ovvero subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/02/2014, n. 8652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8652 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 05/02/2014
Dott. LANZA Luigi - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - N. 153
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - N. 30198/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HI AM, nato il giorno 8 novembre 1986 in Marocco;
avverso la sentenza 21 maggio 2013 della Corte di appello di Milano;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Luigi Lanza;
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Galasso Aurelio che ha concluso per il rigetto dei ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. HI AM, ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso la sentenza 21 maggio 2013 della Corte di appello di Milano, che, in parziale riforma della sentenza 11 dicembre 2012 del G.U.P. presso il Tribunale di Milano, ha rideterminato la pena in anni 7 e mesi 2 di reclusione ed Euro 32 mila di multa per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1, 1 bis e 6, in quanto (in concorso con El SS CH separatamente giudicato), ed ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale: sia perché intempestivamente dedotta, solo al momento della discussione e non subito dopo il compimento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti;
sia perché infondata nel merito. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con un unico motivo di impugnazione si prospetta violazione di legge, con riferimento all'art. 8 c.p.p., commi 3 e 9, D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, e vizio di motivazione sul punto.
2. Il ricorso evidenzia come la possibilità da parte del difensore di chiedere la parola per formalizzare un'eccezione preliminare (quale quella di incompetenza per territorio), nel corso del giudizio abbreviato, in un momento precedente alla discussione, come ad avviso della Corte d'Appello avrebbe dovuto fare il difensore, e di chiedere che l'eventuale rifiuto opposto dal Giudice fosse messo a verbale, è una possibilità del tutto avulsa dalle regole che disciplinano lo schema legale tipico del processo celebrato nelle forme del giudizio abbreviato non preceduto da udienza preliminare.
2.1 Si sostiene sul punto che, quando il Giudice regola l'udienza nella quale si celebra un giudizio abbreviato, proprio in ragione ed in ossequio alle regole che presiedono allo svolgimento della stessa, lo fa seguendo una scansione temporale contenuta, contingentata e vincolata, la quale non prevede e non lascia alcuno spazio a divagazioni di sorta;
inoltre, ne' è prevista ne' potrebbe essere accolta dal Giudice la richiesta da parte del difensore di verbalizzazione di provvedimenti (quale quello che nel caso di specie secondo la Corte territoriale, questo difensore avrebbe dovuto chiedere) del tutto avulsi ed estranei allo schema legale tipico del rito abbreviato;
2.2. non sarebbe quindi corretta l'affermazione, che si rinviene nella sentenza gravata, per cui "il difensore che intende formulare una questione preliminare deve chiedere la parola prima che il P.M. pronunci la requisitoria", in quanto, sia l'eventuale richiesta del difensore che, in ipotesi, il rifiuto opposto dal Giudice, si porrebbero come atti estranei allo schema legale del rito abbreviato, quindi non suscettibili di venire verbalizzati;
2.3. la locuzione "in limine al processo abbreviato", utilizzata dalle Sezioni Unite per indicare il termine entro il quale può essere sollevata l'eccezione, deve essere intesa - tenendo conto delle concrete modalità di svolgimento dell'udienza - nel senso che la difesa ha l'onere di formulare l'eccezione di incompetenza per territorio nel primo momento utile, che nello specifico altro non è se non quello della discussione, allorché la difesa riceve dal Giudice "la parola" come in concreto avvenuto nella specie.
3. In conclusione, per il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe adottato un'interpretazione eccessivamente formalistica e restrittiva del principio di diritto formulato dalla citata sentenza delle Sezioni Unite, per cui l'eccezione deve essere formulata in limine al giudizio abbreviato, tenuto conto che nel caso di giudizio abbreviato, non preceduto da udienza preliminare manca del tutto una fase deputata alla trattazione delle questioni preliminari, come, per quanto qui interessa, la proposizione e decisione delle eccezioni di incompetenza per territorio.
4. Per ciò che attiene al merito della eccezione la difesa aveva contestato in appello che l'ipotesi che la detenzione dello stupefacente sulla Fiat Marea sarebbe iniziata in territorio milanese, fosse una circostanza del tutto non dimostrata e non dimostrabile.
5. Tanto premesso, ritiene la Corte che le doglianze in punto di tempestività della eccezione di incompetenza ed il corrispondente merito della questione, in ordine alla sostenuta competenza territoriale del Tribunale di Pisa siano infondate.
6. Rileva il ricorso che il difensore, nel corso dell'udienza di trattazione del giudizio abbreviato, avrebbe formulato l'eccezione di incompetenza per territorio nel primo momento utile nel quale gli è stata concessa la parola, momento che ha coinciso con quello della discussione, allorché, proprio in considerazione della natura preliminare dell'eccezione de qua, rispetto alla decisione nel merito, la stessa è stata proposta "in via preliminare" non essendovi altro momento in cui utilmente proporla.
6.1. Ciò posto, ferma la regola indicata dalle S.U. con sentenza 27996/12, Forcelli, secondo cui l'eccezione di incompetenza territoriale è proponibile "in limine" al giudizio abbreviato, che non sia stato preceduto dall'udienza preliminare, il problema è quindi quello di individuare il tempo processuale entro cui una eccezione si debba, oppure no, considerare proposta "in limine litis", in un contesto appunto di rito abbreviato non preceduto da udienza preliminare.
6.2. Reputa la Corte che sia corretta l'interpretazione della corte distrettuale che ha considerato tardiva la deduzione difensiva di incompetenza per territorio, formulata soltanto al momento e nel corso della discussione.
6.3. La soluzione è infatti conforme alla ratio della disciplina indicata dall'art. 491 c.p.p., comma 1, il quale stabilisce che le questioni, concernenti la competenza per territorio, "sono precluse se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti e sono decise immediatamente".
6.4. Trattasi pacificamente di norma generale che va applicata anche al rito speciale del giudizio abbreviato e che risponde a principi di economia processuale e ad esigenze di ragionevole durata del processo, considerata anche la circostanza che in detto giudizio sono possibili attività istruttorie e ritenuto, infine che, in tale udienza, vanno osservate, per quanto applicabili, le disposizioni previste per l'udienza preliminare, tra le quali anche l'art. 420 c.p.p., comma 2, con la logica conseguenza che l'eccezione di incompetenza territoriale non può essere dedotta, anche nel giudizio abbreviato, dopo l'esaurimento di quelle formalità (cass. pen. sez. 6, 12894/1991 Rv. 188755).
7. Quanto alla pretesa competenza del Tribunale di Pisa, esiste in atti una precisa e coerente spiegazione dei giudici di merito con la quale il ricorso non si confronta, o quando lo fa, propone una diversa interpretazione inidonea ad annullare gli assunti ragionevoli ed argomentati, dalla gravata sentenza.
Il ricorso pertanto risulta infondato, valutata la conformità del provvedimento alle norme stabilite, nonché apprezzata la tenuta logica e coerenza strutturale della giustificazione che è stata formulata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2014