Sentenza 28 aprile 2011
Massime • 1
Il diritto d'impugnazione può essere esercitato autonomamente da ciascun difensore di uno stesso imputato, con la proposizione di autonomi atti, nel caso di specie d'appello, sempre che non sia decorso, in riferimento a ciascuno di loro, il termine d'impugnazione e non sia stato comunque emesso il provvedimento di merito a seguito dell'impugnazione proposta da uno dei soggetti legittimati.
Commentario • 1
- 1. decisione Sezioni UniteDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 18 febbraio 2026
2. Il contrasto interpretativo sull'art. 87-bis d.lgs. 150/2022 e la rimessione alle Sezioni Unite A fronte della situazione giudiziaria suesposta, la Sezione prima della Cassazione, assegnataria del suddetto ricorso, lo rimetteva alle Sezioni unite, devolvendo ad essi la seguente questione di diritto ad essa devoluta nel seguente quesito: “Se nel sistema dell'art. 87-bis, comma 7, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sia ammissibile l'impugnazione trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell'elenco previsto dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020, ma comunque riferibile a/l'ufficio giudiziario competente a …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/04/2011, n. 19109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19109 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA TR Antonio - Presidente - del 28/04/2011
Dott. TADDEI Margherita Bianca - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - N. 946
Dott. CHINDEMI Domenico - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 3541/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) FA TR AL N. IL 26/09/1952;
avverso l'ordinanza n. 3361/2010 TRIB. LIBERTÀ di ROMA, del 23/12/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dott. SPINACI Sante che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA IN FATTO
Il Tribunale della libertà di Roma, con ordinanza in data 23/12/2010, confermava l'ordinanza del Tribunale di Roma in data 26/10/2010, con la quale veniva rigettata l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di LC TR RE, indagato per usura e abusivo esercizio di attività creditizie.
Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'indagato deducendo i seguenti motivi:
a) violazione di legge e difetto di motivazione avendo erroneamente il Tribunale qualificato l'atto di impugnazione del co-difensore avv. Di Tullio D'Elisis, espressamente indicato quale "appello ex art.310 c.p.p.", come "motivi aggiunti", dichiarati inammissibili per la novità delle questioni formulate rispetto all'atto di appello;
b) difetto di motivazione su alcune delle censure difensive evidenziate nell'atto di appello depositate in data 4/11/2010, con conseguente lesione del diritto di difesa;
c) violazione di legge per lesione del giudicato cautelare da parte del Tribunale del riesame, con riferimento al pericolo di inquinamento probatorio che non era stato esaminato nell'ordinanza applicativa della misura cautelare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è fondato ed è assorbente delle ulteriori censure. Deve ritenersi ammissibile, ancorché non espressamente prevista dalla normativa, la possibilità da parte di ciascuno dei difensori del medesimo imputato di proporre autonomi atti di appello, purché non sia decorso, con riferimento ad ognuno di essi, il termine di impugnazione e non sia stato comunque emesso il provvedimento di merito a seguito dell'appello proposto da uno dei difensore, in forza del principio dell'unicità del diritto all'impugnazione, una volta che il gravame sia stato proposto da uno qualsiasi dei soggetti legittimati (indagato o imputato ovvero suo difensore) e che su di esso sia intervenuta la decisione di merito. Al di fuori di tali limitazioni l'impugnazione è proponibile autonomamente dai due distinti difensori che l'art. 96 cod. proc. pen. consente all'imputato di nominare.
Ciascuno dei difensori, inoltre, può proporre diversi ed autonomi motivi di appello, senza che la proposizione del primo appello abbia effetti preclusivi in ordine alla possibilità di deduzione di autonomi e diversi motivi da parte dell'altro difensore. Appare pertanto erronea la qualificazione attribuita dal Tribunale del riesame all'atto di appello depositato in data 4/11/2010, nel termine di dieci giorni dalla pronuncia dell'ordinanza del Tribunale di Roma in data 26/10/2010, erroneamente qualificato "motivi aggiunti" dichiarati inammissibili per la novità delle questioni rispetto all'originario atto di appello.
Il mancato esame delle questioni proposte con tale ultimo atto di appello costituisce violazione del diritto di difesa dell'indagato. Va, conseguentemente, annullata l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 aprile 2011. Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2011