Cass. pen., sez. II, sentenza 28/04/2011, n. 19109
CASS
Sentenza 28 aprile 2011

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Massime1

Il diritto d'impugnazione può essere esercitato autonomamente da ciascun difensore di uno stesso imputato, con la proposizione di autonomi atti, nel caso di specie d'appello, sempre che non sia decorso, in riferimento a ciascuno di loro, il termine d'impugnazione e non sia stato comunque emesso il provvedimento di merito a seguito dell'impugnazione proposta da uno dei soggetti legittimati.

Commentario1

  • 1decisione Sezioni Unite
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 18 febbraio 2026

    2. Il contrasto interpretativo sull'art. 87-bis d.lgs. 150/2022 e la rimessione alle Sezioni Unite A fronte della situazione giudiziaria suesposta, la Sezione prima della Cassazione, assegnataria del suddetto ricorso, lo rimetteva alle Sezioni unite, devolvendo ad essi la seguente questione di diritto ad essa devoluta nel seguente quesito: “Se nel sistema dell'art. 87-bis, comma 7, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sia ammissibile l'impugnazione trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell'elenco previsto dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020, ma comunque riferibile a/l'ufficio giudiziario competente a …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 28/04/2011, n. 19109
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19109
Data del deposito : 28 aprile 2011

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