Sentenza 12 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/04/2002, n. 5242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5242 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2002 |
Testo completo
z O 2 00 3 1 1. 2 l de lio ig C.C. 62701 s n o c i d ra e 6 Y m 8 R.G. a teresse su dizione li052 4 2 022 02 9 c R 1 in A N imposta di - T / u a 6 9 U B n 2 z d B . . a 9 n A I EPU BLIC IT LIANA R L 9 . E L R P . A R T D . IN NOME DEL POPOLO ITALIANO B L E A A A D T D I I LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 S R 3 N E 1 E E T S T . SEZIONE TRIBUTARIA I N N A A E M Ски 16072 composta dai sigg.ri Magistrati: S E Presidente Dott. Bruno Saccucci Consigliere Dott. Giovanni Paolini Consigliere Dott. Massimo Oddo Consigliere rel. Dott. Eugenio Amari Dott. Salvatore Di Palma Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZION. ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 62701 sul ricorso proposto dalla Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro pro- tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale Ки dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
-ricorrente-
contro
FA UI UR Piero, per sé e quale erede di FA CA -intimati- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, ? sezione 47, n. 181/47/1998, del 16.9/13.10.1998. - :lette le conclusioni scritte del P.G. di rigetto del ricorso perché manifestamente infondato;
185 - udita la relazione in c. c. del cons. relatore dott. Eugenio Amari;
1 - rilevato che in seguito alla morte in data 29.12.1989 di CAtta FA, l'Ufficio successioni di Milano liquidava nei confronti degli eredi FA CA e FA UI l'importo di lire 8.400.000 a titolo di differenza tra gli interessi del 5% e quella del 9% annuo applicata sulla terza rata della dilazione di pagamento dell'imposta di successione;
che la Commissione tributaria di 1° grado di Milano, con decisione n. 434/16/1995, accoglieva l'impugnazione proposta sul punto dai contribuenti;
che, pronunciando su appello dell'Ufficio, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza in epigrafe indicata, confermava la decisione della Commissione tributaria di 1° grado, sul rilievo che l'art. 38 secondo comma del citato d.lgs. 346/1990 non era applicabile, ai sensi dell'art. 63 dello stesso decreto, alle successioni apertesi entro il 31.12.1990 (come era quella in questione); che propone ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 38, 2° comma, d. lgs. 346/1990 e dell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale. che deduce l'Amministrazione ricorrente che il rilievo che il d. lgs. 346/1990 si applica alle successioni aperte dall'1.1.1991 in poi non comporta che gli M atti del procedimento diversi dalla liquidazione dell'imposta restino disciplinati dalle disposizioni della legge abrogata. Si assume nel ricorso che l'applicazione del d.p.r. 26.10.1972 n. 367 alle successioni aperte entro il 31.12.1990 riguarda la determinazione del “quantum” dell'imposta ma non gli atti negoziali, accessori ed eventuali rispetto al pagamento del tributo, attraverso i quali le parti stabiliscono tempi differiti per il pagamento;
atti questi ultimi che sono soggetti alle regole previste dalla legge in vigore al momento della loro stipulazione. Né valeva argomentare che il contratto concluso tra le parti prevedeva la corresponsione del tasso d'interesse del 5% annuo anziché quello del 9% previsto dall'art. 38 2° comma citato, in quanto le clausole contrastanti con norme imperative sono nulle e sostituite di diritto da queste ultime;
2 - che, questa Corte, pronunciandosi in analoghe controversie sulla questione di diritto in esame (cfr. ex pluribus Cass. 8772/2000; 6885/2000; 9685/1999), ha detre pronunzi+ costantemente ritenuto, per i motivi in esse indicate e a cui si fa richiamo, che l'art. 38, secondo comma, del d. lgs n. 346/1990, in tema di interessi per il caso di dilazione del pagamento dell'imposta di successione, non si applica, ai sensi dell'art. 63 della stessa normativa, alle successioni che si siano aperte anteriormente al 1° gennaio 1991, anche se la concessione alla dilazione in questione sia posteriore a detta data;
-che pertanto il ricorso é manifestamente infondato;
- visto l'art. 375 c.p.c.;
P.Q.M.
rigetta il ricorso per manifesta infondatezza. Roma, 21.1.2002 Il Consigliere estensore Il Presidente Есть Прист счикэтно исчис R E N T U P S L IL CANCELLIERE C1 ол Amaldo Casang Ж DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 12 APR. 2002. IL CANCELLIERE C1 Casano F A D : E E B D T N T S E 1 N A S E 3 I E S 1 R I . E A N T A M