Sentenza 8 ottobre 2014
Massime • 1
In tema di furto, l'aggravante della violenza sulle cose è configurabile tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, manomette l'opera dell'uomo posta a difesa o a tutela del suo patrimonio in modo che per riportarla ad assolvere la sua originaria funzione sia necessaria un'attività di ripristino. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrata l'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen., nella effrazione di una catena che impediva l'accesso carrabile al terreno ove era avvenuto il furto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/10/2014, n. 7267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7267 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo - Presidente - del 08/10/2014
Dott. DE BERARDINIS Silvana - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 2881
Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 51990/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GR SC N. IL 25/02/1959;
avverso la sentenza n. 135/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del 26/09/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Izzo G. RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 26/9/2013 la Corte di Appello di Lecce confermava la sentenza del Tribunale di Brindisi, Sez. Mesagne, in data 10.10.2011, appellata da GR AN, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 624 c.p., commi 1 e 2 e art. 625 c.p., comma 1, n. 2 e condannato alla pena di mesi otto di reclusione,con le attenuanti generiche ,ritenute prevalenti sulle aggravanti.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo:
1- erronea applicazione delle norme processuali in riferimento agli artt. 192, 530 e 533 c.p.p.. Evidenziava al riguardo la mancanza di prove della condotta furtiva (impossessamento di una betoniera e sacchetti di cemento sottratti al legittimo proprietario -(CI IO - che li deteneva all'interno di un cantiere da lui allestito, in Mesagne, previa effrazione di una catena apposta a chiusura del vano dal quale si accedeva all'immobile).
In grado di appello la difesa aveva chiesto l'assoluzione dell'imputato,sostenendo che il predetto aveva avuto in prestito una betoniera analoga a quella oggetto di furto, da un soggetto sentito come teste, e pertanto che non era certo che egli fosse l'autore del furto.
2 - carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione. A riguardo veniva censurata la decisione inerente alla sussistenza dell'aggravante contestata per avere agito con violenza sulle cose (ai sensi dell'art. 625 c.p., n. 2), rilevando che non era a tal fine sufficiente la circostanza della asportazione della catena apposta a chiusura del viale di accesso al fondo.
Rilevava altresì che il teste di PS e la persona offesa avevano asserito che il luogo era facilmente accessibile.
Per tali motivi il ricorrente concludeva chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza.
RILEVA IN DIRITTO
Il ricorso risulta privo di fondamento.
Il primo motivo deve ritenersi manifestamente infondato. Invero, secondo quanto è dato desumere dal testo del provvedimento impugnato, la responsabilità dell'imputato è stata affermata in base a risultanze specifiche ed oggettive, quali il riconoscimento della betoniera oggetto di furto da parte della persona offesa,che ne aveva rilevato segni particolari, apposti al veicolo, essendo tale elemento di prova corroborato da una deposizione resa dal teste di PS. che aveva svolto le indagini, che avevano consentito altresì il rinvenimento di sacchi di cemento del tutto analoghi a quelli asportati, presso l'abitazione dell'imputato.
Tali risultanze non sono state validamente smentite dalla difesa,che si è limitata a prospettare una tesi priva di riferimenti a dati oggettivi,tali da svalutare l'assunto accusatorio. Pertanto deve ritenersi che la motivazione della sentenza sia perfettamente rispondente ai canoni normativi imposti dall'art. 192 c.p.p., avendo il giudice dato conto dell'iter logico seguito nella valutazione del compendio probatorio,con riferimenti specifici a dati riconducibili alla consumazione del reato contestato ad opera dell'imputato. - In secondo luogo si rivela priva di fondamento la censura con la quale si deducono vizi della motivazione, in ordine alla ritenuta configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 2, che ricorre quando l'opera posta dall'uomo a difesa o tutela del suo patrimonio sia stata manomessa in modo che per riportarla ad assolvere la sua normale funzione sia necessaria un'attività di ripristino: nella specie risulta accertato che l'imputato aveva aperto una catena che impediva l'accesso carrabile al terreno ove era avvenuto il furto ed aveva altresì sciolto un filo di ferro con il quale era stata fermata la betoniera (si annoverano in tal senso sentenza di questa Corte, Sez. 2 - 24.6.1982, n. 6118; Sez. 5, 1.6.2010, n. 20743 e Sez. 5, 23.6.2010, n. 24029 RV 235541). Ai suddetti principi si è adeguato il giudice di merito,avendo evidenziato le modalità della condotta delittuosa rispondenti ai requisiti che integrano l'aggravante menzionata.
Va in conclusione pronunziato il rigetto del ricorso ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2015