Sentenza 12 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/07/2002, n. 10181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10181 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 1 0 18 1/ 02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE UPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente- R.G.N. 4874/00 Dott. Ettore MERCURIO - Cron. 27754 Dott. Raffaele FOGLIA - Consigliere - Rel. Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO Rep. Consigliere Dott. Maura LA TERZA Ud. 03/05/02 Consigliere Dott. Raffaele DI LELLA ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: POPOLO SRL, in persona del legale rappresentante pro domiciliato in ROMA VIA LAURA elettivamente tempore, MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell'avvocato LUIGI GARDIN, rappresentato difeso dagli avvocati GIANFRANCO DI MATTIA, PASQUALE FATIGATO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
NZ MA NA, già elettivamente domiciliata in ROMA VIA FONTANELLA BORGHESE 60, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO DE SIMONE e da ultimo d'ufficio 2002 presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI 1923 -1- dall'avvocatoCASSAZIONE, rappresentata e difesa GIUSEPPE MASTRANGELO, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 507/99 del Tribunale di FOGGIA, depositata il 17/07/99 R.G.N. 115/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/05/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- R.G. n. 4874/00 Svolgimento del processo La srl POPOLO ricorre per cassazione per ottenere l'annullamento della sentenza, de- scritta in epigrafe, del Tribunale di Foggia che, riformando quella di primo grado limi- tatamente alla decorrenza del pagamento delle retribuzioni globali di fatto maturate dal 1.12.97 all'effettiva reintegra, oltre accessori e metà delle spese del doppio grado, ha accolto la domanda della sig.ra IA PI NZ diretta ad ottenere la condanna del- la società al ripristino del rapporto di lavoro ed al risarcimento del danno pari alle re- tribuzioni medio tempore maturate per l'indebito licenziamento disciplinare intimatole senza giustificazione alcuna e senza l'osservanza delle garanzie di difesa di cui all'art. 7 1. 20 maggio '70, n. 300. La sentenza impugnata ha argomentato che il licenziamento della ricorrente era di na- tura disciplinare;
che, pertanto, esso era affetto da nullità, per mancato rispetto della procedura di garanzia;
che l'offerta della società di ripristino del rapporto era equivoca. perché non poteva evincersi una volontà diretta ad eliminare gli effetti del licenziamen- to, trattandosi, dal suo punto di vista, di una nuova assunzione, sicché non v'era luogo per dichiarare cessata la materia del contendere;
che, infine, il risarcimento andava li- mitato dal dicembre '97 in poi, essendo state corrisposte alla NZ le retribuzioni si- no a quella data. Contro questa sentenza la srl POPOLO articola un complesso motivo di censura. Resiste l'intimata con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la srl Popolo illustra la violazione e falsa applicazione dell'art. 1326, cod.civ., (art. 360, n. 3, cod.proc.civ.), nonché difetti di motivazione, avendo la sentenza impugnata male "interpretato le dichiarazioni rese dalle parti attraverso un corposo scambio di missive"... Ripercorse le fasi della vicenda che avevano dato luogo al licenziamento, la società, premesso che il 29 novembre '97 aveva invitato l'ex dipendente a riprendere il lavoro, segnala che controparte aveva risposto: "Pur prendendo atto della Vs. volontà di revo- care il licenziamento, si dichiara la massima disponibilità della NZ a riprendere l'attività lavorativa, ma prima occorre che provvediate a liquidare tutte le spettanze ma- turate e non riscosse dall'agosto scorso e fino alla data di effettiva riassunzione". Da questa formulazione, la srl Popolo ipotizza che, avendo "la NZ ottenuto la somma richiesta", ovvero l'importo complessivo di L. 18.246.229, il Tribunale avreb- be dovuto riconoscere che fra le parti si era perfezionato un nuovo contratto, non es- sendosi la lavoratrice "limitata a prendere atto della volontà datoriale di revocare il li- cenziamento, ma avendo formulato una nuova proposta...con la quale si dichiarava di- sposta ad accettare la revoca a condizione di essere riassunta e di ottenere le spettanze di fine rapporto, dell'indennità di mancato preavviso e delle mensilità medio tempore maturate... a titolo di risarcimento del danno..". Aggiunge, in questo quadro, parte ricorrente, lamentando difetto di motivazione in or- dine all'esatta ricostruzione della vertenza, che l'accettazione della revoca del licen- ziamento da parte della NZ "era condizionato al pagamento delle somme, poi esat- tamente ricevute, a titolo di risarcimento del danno e di competenze di fine rapporto", non essendosi "limitata (la lavoratrice) a prendere atto della volontà datoriale di revo- care il licenziamento, (avendo) "formulato una nuova proposta.. con la quale si dichia- rava disposta ad accettare la revoca a condizione di essere riassunta e di ottenere le spettanze di fine rapporto, dell'indennità di mancato preavviso e delle mensilità... ma- turate..". Il patrocinio dell'intimata, oltre a contestare nel merito il ricorso, segnalando "l'espe- diente del gioco di parole che la datrice di lavoro cerca di introdurre, peraltro tardiva- mente, nel giudizio de quo", proponendone altresì l'inammissibilità "essendo pretta- mente improntato a contestare i fatti", rileva che sia il mandato conferito ai difensori dalla società, che l'intestazione del ricorso individuano, peraltro erroneamente, la sen- tenza n. 115/99 come oggetto d'impugnazione. Esaminando preliminarmente quest'eccezione ne va esclusa la rilevanza perché, seppu- re la sentenza rechi il n. 507/99 (secondo la procura conferita dalla NZ in calce al controricorso: ma sull'intestazione compare anche il numero 4874), l'intero contesto processuale esclude qualsiasi dubbio o incertezza sull'identificazione della sentenza oggetto del gravame. Quanto alla questione fondamentale sollevata dal ricorso se ne deve rilevare l'inammis- sibilità, posto che la ricostruzione della vicenda suggerita dalla difesa ricorrente, incen- trata su una proposta contrattuale della NZ, accettata dal deducente con l'effetto di esaurire il precedente rapporto, ricostituendone un altro ex novo, introduce una pro- spettazione assolutamente estranea alla materia del contendere, fondandosi su un'inter- pretazione dei dati documentali nei confronti dei quali il convincimento espresso dal Tribunale non viene sottoposto ad alcuna critica persuasiva e argomentata, traducendo- si, invece, in una prospettazione partigiana e unilaterale della vicenda. 4 Infatti, qualora la sentenza sia impugnata, come in questo caso, per vizio di motivazio- ne, quale errore commesso dal giudice, a prescindere dal rispetto dei canoni d'interpre- tazione, nell'individuazione della reale volontà contrattuale, la contestazione deve in- vestire l'obiettiva carenza argomentativa o la contraddittoria giustificazione del ragio- namento su cui si fonda l'interpretazione accolta, non essendo possibile in sede di legit- timità un riesame e un'autonoma valutazione del merito della controversia, ma soltanto il controllo, sotto un profilo di carattere squisitamente logico-formale, della coerenza giuridica dell'apprezzamento dei fatti compiuta dal giudice di merito, che non può es- sere posto in discussione mediante la prospettazione di una diversa valutazione, allo stesso modo di ciò che si verifica nel caso di denuncia di violazione dei canoni erme- neutici. (v. SS.UU. 11 giugno 1998, n. 5802) Si vuol dire, in altre parole, che la denuncia dell'esistenza di un vizio logico di motiva- zione deve avere come oggetto l'esame del ragionamento e degli argomenti svolti dal giudice di merito per evidenziarne l'errore, e non per offrire in modo suggestivo la pos- sibilità di una diversa lettura della volontà contrattuale, per contro recepita e giustifica- ta congruamente dal giudice del merito. Nella specie, infatti, la sentenza chiarisce che "con la lettera del 26.11.97, la società, "datrice di lavoro, assumendo con ciò di 'prendere atto' della 'volontà della lavoratrice "di riprendere l'attività lavorativa' (desunta dalla lettera da questa inviata in data "11.11.97), si limitava a prestare il proprio consenso alla ripresa di tale attività" e rileva che "in quella sede, la società resistente non formulava neppure ..generiche proposte "risarcitorie, ....limitandosi a definire 'ferma', la 'corresponsione di quanto dovuto', "senza ulteriori precisazioni circa gli effetti giuridici ed economici già prodottisi con "l'atto di recesso.". Aggiunge ancora la sentenza impugnata: "Non vi è traccia, quindi, dell'inequivoca "volontà datoriale di considerare il rapporto come mai risolto, né di una proposta di un "risarcimento tale da eliminare tutti gli effetti pregiudizievoli derivanti dal licenzia- "mento. Né, in ogni caso, vi è prova che alla lavoratrice sia ascrivibile il mancato "perfezionamento della fattispecie revoca (da intendersi nei termini di cui sopra), "secondo quanto si assume da parte resistente nella lettera del 4.12.97. La NZ, "infatti, a fronte della relativa ambiguità della proposta di revoca formulatale dalla "controparte in data 26.11.97, con lettera del 29.11.97 si era limitata per l'appunto a "subordinare la propria accettazione della proposta alla liquidazione delle spettanze "maturate dalla data del licenziamento alla effettiva riassunzione. Qualora avesse 5 "inteso aderire alle (legittime) pretese della NZ risultanti dagli atti (e tanto più se "fin dal 26.11.97 fosse stata disposta a riassumerla e a pagarle quanto dovuto dalla data "del licenziamento alla riassunzione), la società non avrebbe dovuto far altro che K "comunicarlo alla lavoratrice, invece che addurre, a sostegno del proprio rifiuto, "ulteriori e non provate condizioni in ipotesi formulate dalla lavoratrice stessa, per "inviarle senz'altro quanto le spettava fino a tutto il novembre del 1997, ma anche il "t.f.r. e l'indennità di preavviso, con ciò intendendo chiaramente insistere nel proprio "atto di recesso (cfr. la nota del 4.12.97). Nella vicenda che ci occupa, quindi, non sono "ravvisabili gli estremi della revoca del licenziamento... :". Le riferite valutazioni della sentenza impugnata, coerenti nel loro sviluppo argomenta- tivo e affatto prive di vizi logici e giuridici, danno compiuta ragione del convincimento espresso dal Tribunale, consistente in un accertamento di fatto (quaestio voluntatis), in ordine all'interpretazione del contegno contrattuale espresso dalle parti e, pertanto, non meritano assolutamente le censure esposte in ricorso. Né si rinviene, nel riferito motivo d'annullamento, l'indicazione dei criteri interpretativi e degli specifici canoni regolati dagli artt. 1362 e ss., cod.civ., che sarebbero stati vio- lati dal Tribunale, giacché le censure della parte ricorrente si limitano a prospettare una diversa interpretazione della volontà contrattuale. Il ricorso deve essere, quindi respinto per l'evidente inammissibilità delle censure proposte nei confronti della sentenza impugnata. Infatti la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366, n. 4, cod.proc.civ., con conseguente inammissibilità - rilevabile anche d'ufficio - del ricorso stesso.(v. Cass. 9 ottobre 1998, n. 9995; 24 mar- zo 2001, n. 4301). h Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inau mbele La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese processuali liquidan- dole in € 12 ,oltre € 2000,00 (duemila//00) per onorari di avvocato Così deciso in Roma il 3 maggio 2002 сигі Il Consigliere Il Presidente зате 6 C IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 12 LUG. 2002 E R P IL CANCELLIERE лине