Sentenza 20 giugno 2007
Massime • 1
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il titolare dell'impresa esecutrice ha l'obbligo di vigilare sull'osservanza delle disposizioni dettate per garantire la sicurezza dei ponteggi mobili anche quando questi vengano utilizzati non solo dai propri dipendenti, ma altresì da lavoratori autonomi che abbiano appaltato i lavori di rifinitura, atteso che la legge gli impone di curare la cooperazione con quest'ultimi e le interazioni con le attività che avvengono all'interno del cantiere. (Fattispecie avente ad oggetto la responsabilità del datore di lavoro per le lesioni subite in seguito alla caduta dal ponteggio utilizzato dal lavoratore autonomo, cui non era stata fornita la prevista cintura di sicurezza e che non era stato informato sui rischi conseguenti all'avvenuto parziale smontaggio della struttura da parte dei dipendenti dell'impresa esecutrice).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/06/2007, n. 29204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29204 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 20/06/2007
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARTOLOMEI Luigi - Consigliere - N. 1007
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 21424/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di DI FA NI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata in data 22 dicembre 2005 dalla Corte di appello di Milano;
udita in Pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. GALASSO Aurelio, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
udito il difensore di fiducia dell'imputato, avv. GIOVENE Ambra di Roma in sostituzione dell'avv. Claudio Marino di Milano;
udito il difensore della parte civile, avv. ND SCHIERRI di Milano.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano confermava la condanna di NI DI FA per il delitto di lesioni colpose gravi in danno di AN OM, commesso, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in Milano il 19 giugno 2000.
Il OM, lavoratore autonomo, mentre scendeva da un ponteggio, era caduto a terra dal secondo piano di calpestio.
L'imputato, nella sua qualità di amministratore della S.r.l. Gruppo Di FA, era stato ritenuto responsabile del reato per non avere nominato un preposto all'attività di smontaggio del ponteggio, per non avere adeguatamente informato il lavoratore dei rischi e per non averlo dotato di cinture di sicurezza.
Premetteva la Corte:
- che l'evento lesivo si era verificato sia perché il ponteggio era stato privato della scaletta di comunicazione tra i piani interessati, sia perché - come sostenuto dalla persona offesa dal reato - le tavole del piano di calpestio erano state già private dei ganci laterali che ne impedivano il ribaltamento sotto la pressione determinata dal peso dell'utente;
- che al caso doveva applicarsi la normativa di cui al D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, niente affatto superata - come sostenuto dall'appellante - dalle successive disposizioni contenute nel D.Lgs.14 agosto 1996, n. 494 (che apprestano una tutela integrativa nei casi di cooperazione tra imprese nell'ambito del medesimo cantiere, ma non escludono, a norma dell'art. 8, comma 1, lett. g) e h), l'obbligo per i datori di lavoro delle imprese esecutrici di curare, durante l'esecuzione dell'opera, ciascuno per la parte di competenza, "la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi" e "le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere"). Ciò premesso, osservava la Corte che l'imputato non aveva adempiuto l'obbligo di imporre al lavoratore autonomo il rispetto delle misure di sicurezza, ne' aveva esercitato il controllo sullo svolgimento, da parte dei suoi dipendenti, della attività di smontaggio ("che non deve mai porre a rischio - si legge nella decisione - l'incolumità degli utilizzatori" del ponteggio). Da escludersi era, poi, l'incidenza, sul rapporto di causalità tra:
violazione delle norme antinfortunistiche ed evento, del comportamento della persona offesa;
anche a voler ammettere che il OM avrebbe potuto evitare di calarsi nella botola del piano di calpestio, non è dubbio che egli non potesse sapere che le tavole sulle quali avrebbe tentato di appoggiarsi si sarebbero ribaltate per mancanza dei ganci di fissaggio.
L'imputato avrebbe potuto - proseguiva la Corte - delegare ad un preposto gli obblighi in materia antinfortunistica per modo che questi, in sua vece, controllasse l'effettivo uso delle cinture da parte degli utenti del ponteggio ed il rispetto delle normali regole di prudenza nello smontaggio e, di riflesso, informasse il OM dei relativi rischi. Dal dibattimento, peraltro, non era emersa la presenza di un delegato;
si era parlato di tale VA, ma si trattava di un operaio addetto al trasporto sugli autocarri del ponteggio smontato, quindi di persona inadeguata a compiti di sorveglianza e di coordinamento.
2. Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato per mezzo del difensore, chiedendone l'annullamento.
2.1. Con il primo motivo deduce l'erronea applicazione del D.P.R. n.164 del 1956, art. 10 (che impone l'obbligo degli operai addetti a lavori che comunque espongano a rischi di cadute dall'alto o entro cavità di far uso di idonea cintura di sicurezza) e art. 17 (secondo cui montaggio e smontaggio di opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori) e dell'art. 2087 c.c.. La Corte di appello avrebbe applicato dette disposizioni, dedicate ai lavoratori subordinati, ad una fattispecie estranea al loro ambito. OM - prosegue il ricorrente - non era un dipendente della S.r.l. Gruppo Di FA, ma un lavoratore autonomo, come tale soggetto alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 494 del 1996. Come tale, egli era tenuto ad osservare l'art. 7 del decreto da ultimo indicato, alla stregua del quale "i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri: a) utilizzano le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni del titolo 3^ del D.Lgs. n. 626 del 1994; b) utilizzano i dispositivi di protezione individuale conformemente a quanto previsto dal titolo 4 del D.Lgs. n. 626 del 1994; c) si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza. In sostanza, la circostanza che OM fosse un lavoratore autonomo, da un lato, escluderebbe l'applicabilità del D.P.R. n. 164 del 1956, dall'altro, porrebbe in capo al OM l'obbligo di adottare le misure di sicurezza a tutela della propria persona ed al coordinatore per, l'esecuzione dei lavori il dovere di fornire indicazioni ai fini della sicurezza.
La Corte di appello proseguirebbe nel "grossolano" errore di confondere le due discipline, motivando l'affermazione di responsabilità dell'imputato con riferimento all'art. 2087 c.c.. In altre parole, i giudici di appello avrebbero erroneamente applicato lai disciplina che regola i rapporti fra imprenditore e prestatori di lavoro subordinati.
2.2. Con il secondo motivo il difensore lamenta l'erronea applicazione del menzionato D.Lgs. n. 494 del 1996, artt. 1, 2, 7, 8, 22 e 23, la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in punto di applicabilità ai fatti del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 e, infine, l'inosservanza dell'art. 530 c.p.p..
I vizi anzidetti andrebbero ravvisati là dove la Corte di merito:
- armonizza le due normative, non rendendosi conto che l'unica applicabile è quella contenuta nel D.Lgs. n. 494 del 1996;
- riconduce in capo all'imputato obblighi che il D.Lgs. n. 494 del 1996 pone a carico di soggetti diversi, vale a dire del committente dei lavori, del responsabile dei medesimi, del lavoratore autonomo e del coordinatore per l'esecuzione;
- afferma l'applicabilità dell'art. 8 del citato D.Lgs., ma omette di considerare che la previsione è diretta non all'imputato ma alla S.r.l. SECLE, vale a dire all'impresa appaltatrice dei lavori di ristrutturazione del condominio (e che aveva subappaltato al OM i lavori di rifinitura), senza, tra l'altro, considerare che era stato lo stesso OM a riferire di essersi rivolto ad EL ND, rappresentante della SECLE, per richiedergli in dotazione le cinture di sicurezza;
- non considera che, sulla scorta del D.P.R. n. 164 del 1956, artt.10 e 17, l'imputato aveva l'obbligo di apprestare tutte le misure di sicurezza solo ed esclusivamente nei confronti dei suoi dipendenti VA e CI;
afferma arbitrariamente sussistere rapporto di causalità tra la condotta dei dipendenti dell'imputato e l'evento lesivo, senza considerare che esso non si sarebbe verificato se OM avesse utilizzato le cinture di sicurezza e usato l'ordinaria prudenza nello scendere dal ponteggio (fermo restando che non vi è la prova che le tavole fossero state effettivamente sganciate).
2.3. Con il terzo motivo il difensore si duole dell'erronea applicazione del D.Lgs. n. 494 del 1996, artt. 2, 3, 4, 5 e 6, nonché della;
manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in punto di affermazione di responsabilità dell'imputato. Ignorando le anzidette disposizioni, la Corte di merito ricondurrebbe all'imputato responsabilità che la normativa pone in capo al soggetto responsabile della sicurezza nei cantieri, vale a dire al committente dell'opera in costruzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è infondato.
Va premesso che l'apposita disciplina sulla prevenzione dei rischi risultanti dall'eventuale presenza, simultanea o successiva, di varie imprese o lavoratori autonomi nel medesimo contesto spaziale, dettata dal D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 (di attuazione della direttiva 92/57/CEE, concernente prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili) non si sostituisce alle precedenti normative dettate in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ma si inserisce nel contesto delle stesse, che continuano pertanto ad essere applicabili, fatta salva l'esistenza d discipline più specifiche.
L'affermazione è desumibile dal D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 1, comma 2, secondo cui le disposizioni del D.Lgs. 19 settembre 1994, n.626 e della vigente legislazione in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro si applicano al settore dei cantieri temporanei o mobili.
Ciò premesso, deve osservarsi che correttamente i giudici di merito hanno attribuito rilevanza alle disposizioni del D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 8, comma 1, lett. g) e h), che prevedono l'obbligo di curare la cooperazione con i lavoratori autonomi e le interazioni con le attività che avvengono in cantiere.
L'imputato, tenuto ad apprestare le necessarie misure di sicurezza nei confronti dei suoi dipendenti, non poteva, in altre parole, ignorare o trascurare che del ponteggio si avvalevano anche altri, segnatamente il lavoratore autonomo OM, che era stato incaricato dalla società appaltatrice di eseguire lavori di rifinitura. La vigilanza sull'attività (e sulla sicurezza) dei propri dipendenti addetti al ponteggio, ed in particolare all'attività di smontaggio, doveva, dunque, essere esercitata tenendo conto dell'esigenza di non porre a rischio l'incolumità di tutti gli utilizzatori. Assumono rilevanza sul punto le circostanze di fatto accertate dai giudici di merito e soltanto genericamente confutate dal ricorrente. Il ponteggio era stato privato della scaletta di comunicazione tra i piani interessati e le tavole del piano di calpestio erano state già private dei ganci laterali che ne impedivano il ribaltamento sotto la pressione determinata dal peso dell'utente.
L'infortunio del OM era, pertanto, da ricondurre alle condotte colpose dei dipendenti dell'imputato ed alle omissioni al medesimo contestate.
La circostanza che profili di responsabilità potessero essere ravvisabili anche nei confronti dell'appaltatore dei lavori di rifinitura non vale a neutralizzare le colpe dell'imputato. Va detto, per concludere, che, come più volte questa Corte ha ribadito, la condotta del lavoratore, per giungere ad interrompere il nesso causale (tra condotta colposa del datore di lavoro o chi per esso, ed evento lesivo) e ad escludere, in definitiva, la responsabilità del garante, deve configurarsi come un fatto assolutamente eccezionale, del tutto al di fuori della normale prevedibilità (v. ex plurimis Cass. 4 27 novembre 1996, Maestrini, secondo cui il datore di lavoro è esonerato da responsabilità soltanto quando il comportamento del dipendente sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che o sia stato posto in essere da quest'ultimo del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli - e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro - o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro);
E, nel caso in esame, non può certamente essere considerata abnorme, ma al più imprudente, la condotta del OM.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione alla parte civile delle spese di questo grado di giudizio che si liquidano in Euro 2.500,00, oltre IVA e CPA.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese;
processuali. Lo condanna inoltre alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione in favore della parte civile costituita che liquida in complessivi Euro 2.500,00 oltre IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 20 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2007