Sentenza 2 aprile 2001
Massime • 1
L'omessa manutenzione della terrazza di copertura dell'edificio condominiale da parte dei condomini è fonte di una "obligatio propter rem" a carico dei medesimi (o della parte di essi che se ne serva), in proporzione delle rispettive quote, ma ciò non osta alla legittimità di una domanda di risarcimento proposta, ex art. 2055 c.c., dal proprietario dell'appartamento sottostante - danneggiato, nella specie, da infiltrazioni di acqua provenienti dalla terrazza a cagione della sua mancata manutenzione - che assume, per l'effetto, la posizione di terzo rispetto a quella degli altri condomini inadempienti.
Commentario • 1
- 1. Infiltrazioni in condominio: la guidaAccesso limitatoMarcella Ferrari · https://www.altalex.com/ · 28 marzo 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/04/2001, n. 4797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4797 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. UGO FAVARA - Presidente -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. VINCENZO SALLUZZO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AR UI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. DEPRETIS 86, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO VECCHIO, difeso dall'avvocato VINCENZO VITALE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AL TA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA AUGUSTO BEVIGNANI 12, presso lo studio dell'avvocato STEFANO PALMA, difesa dall'avvocato COSIMO DELEONARDIS, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
DO OC;
- intimato -
avverso la sentenza n. 627/97 della Corte d'Appello di LECCE, emessa il 25/07/97 e depositata il 16/10/97 (R.G. 255/94);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/00 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 23.12.1985 LO RO e ON GA, premesso che avevano acquistato l'appartamento al secondo piano dell'edificio condominiale sito in Ceglie Massapica alla via Romita n. 12 da CA LU, il quale si era riservata la proprietà della terrazza di copertura del caseggiato con l'uso esclusivo della medesima;
che, essendosi verificate macchie di umidità nel detto appartamento, il geom. US aveva accertato che le medesime provenivano per infiltrazioni dalla terrazza di copertura del fabbricato e aveva determinato in L.
3.500.000 l'ammontare dei danni subiti dall'appartamento; che, avendo invitato sia il CA LU sia gli altri condomini dell'edificio, essi AR RO, CA IU e MM ES a provvedere alle necessarie riparazioni del terrazzo e non avendo costoro provveduto, aveva demandato alla ditta LI IU l'esecuzione dei relativi lavori con una conseguente spesa di L. 1.411.280; che avevano sopportato l'ulteriore spesa di L. 150.000 per la perizia giurata;
tutto ciò premesso, convenivano in giudizio avanti il Tribunale di Brindisi CA LU, per ivi sentirlo condannare al pagamento in loro favore della complessiva somma di L.
5.061.280 con rivalutazione ed interessi e spese di lite.
Il CA, costituitosi in giudizio, eccepiva il difetto di legittimazione passiva in ordine alla domanda, per essere tenuto a rispondere il menzionato condominio;
nel merito, rilevava che agli attori non spettava alcun diritto di rimborso delle spese affrontate per la riparazione del terrazzo, perché avevano eseguito le medesime senza il suo consenso;
quanto alla richiesta di risarcimento danni all'appartamento, deduceva che il terrazzo veniva utilizzato anche dagli attori e dagli altri condomini e che, quindi, gli stessi erano tenuti alla relativa manutenzione.
L'adito tribunale con sentenza 29.2.1993, in parziale accoglimento delle richieste attrici, accoglieva la domanda di risarcimento danni condannando il convenuto a corrispondere agli attori la somma di L. 3.550.000, con rivalutazione secondo gli indici ISTAT sino alla data della sentenza e con interessi legali sino al soddisfo;
rigettava, invece, la domanda di rimborso delle spese sostenute per la riparazione del terrazzo, non ravvisando nella fattispecie il carattere dell'urgenza a sensi dell'art. 1134 c.c. La Corte d'Appello di Lecce con sentenza 9.12.1997 rigettava l'appello del CA che condannava alle ulteriori spese del grado in favore degli appellati.
Per la cassazione della decisione ricorre il CA, esponendo cinque motivi.
Resiste la ON con controricorso.
Non svolge difese il LO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Destituita di fondamento è l'eccezione della controricorrente di inammissibilità del ricorso per irregolarità o inesistenza della procura speciale al difensore del ricorrente, trattandosi di procura a margine del ricorso contenente tutti gli elementi richiesti. Con il primo motivo di ricorso, deducendo violazione di legge (art. 354 c.p.c.) e contraddittorietà di motivazione, si censura il punto della decisione che ha ritenuto la legittimazione passiva del ricorrente, quale proprietario esclusivo della terrazza di copertura dell'edificio condominiale, sostenendosi che l'azione risarcitoria per i danni all'appartamento degli attori, derivati dalla mancata manutenzione della stessa terrazza di copertura dell'edificio, andava proposta nei confronti dell'amministratore del condominio e che, comunque, andava integrato il contraddittorio nei confronti degli altri condomini dell'edificio.
Il motivo non può essere accolto. Giova specificare che il tema della decisione è circoscritto al recupero della somma esborsata dagli attori, attuali intimati, per la eliminazione delle macchie di umidità al loro appartamento, dopo che essi stessi, stante l'incuria degli altri condomini, avevano provveduto ad eliminare la causa delle infiltrazioni d'acqua eseguendo, a loro spese, i lavori di riparazione della terrazza tramite una ditta specializzata. Ed invero, il tribunale, in prime cure, ha rigettato l'azione proposta a sensi dell'art. 1134 c.c. per il recupero delle relative spese di riparazione della terrazza, rilevando che non ricorreva il requisito dell'urgenza e il relativo capo della decisione non ha formato oggetto d'impugnazione.
Orbene, la fattispecie concreta, così come accertata dai giudici di merito, se trova il suo addentellato logico-giuridico nella mancata manutenzione della terrazza di copertura dell'edificio condominiale, in relazione alla quale, in ragione della sua funzione di copertura dell'edificio, esiste un'obbligazione proper rem a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di essi che se ne serve, in proporzione delle rispettive quote (art. 1126 c.c.), bene si inquadra nella fattispecie astratta prevista dall'art. 2055 c.c. in ordine alla quale gli attori, quali proprietari del l'appartamento danneggiato per la mancata manutenzione della terrazza, assumono la posizione di terzi rispetto a quella degli altri condomini inadempienti.
La solidarietà dell'obbligazione del risarcimento del danno per fatto illecito fa si che ciascuno dei coobbligati può essere costretto all'adempimento per l'intero e, pertanto, non dà luogo a quella situazione di diritto sostanziale che renderebbe "inutiliter data" la sentenza emessa nei confronti di uno solo degli obbligati in solido.
Con il secondo motivo, deducendo falsa applicazione dell'art. 1294 c.c. e mancata applicazione dell'art. 1126 c.c., si sostiene che la Corte di merito ha erroneamente ritenuto che gli attori potevano agire per l'intero nei confronti del solo ricorrente, mentre l'obbligo di contribuire agli eventuali danni derivati all'appartamento degli attori andava posto a carico dei vari condomini in proporzione delle rispettive quote.
Anche tale motivo è infondato, perché la Corte di merito, nel confermare la condanna del proprietario della terrazza a risarcire agli attori gli interi danni subiti al loro appartamento, ha fatto salva l'applicazione del disposto dell'art. 1126 c.c. nei rapporti interni fra i condomini dello stesso edificio.
Immune da vizi logici giuridici è il punto della decisione (censurato col terzo motivo) in cui, pur riconoscendosi che la terrazza era stata usata dagli altri condomini per l'installazione o la manutenzione di antenne e canna fumaria, ha escluso che da tale uso della terrazza si possa dedurre l'esistenza di un contratto di comodato della medesima tra il proprietario esclusivo della stessa e gli altri condomini.
Tali tipi di utilizzazione trovano, infatti, giustificazione proprio nel fatto che la proprietà esclusiva della terrazza di copertura dell'edificio in capo ad uno solo dei condomini non elimina la funzione condominiale della stessa parte dell'edificio. Inammissibile è il quarto motivo con cui si censura la valutazione della prova circa la causa delle macchie di umidità riscontrate nell'appartamento degli attori, risultando la medesima ben sorretta dal riferimento alle dichiarazioni dei testi e ai risultati della perizia stragiudiziale asseverata dal giuramento del tecnico.
Resta, per ciò stesso, assorbito nella decisione sul quarto motivo il quinto motivo di ricorso con cui si censura sul piano motivazionale l'accettazione delle conclusioni dell'accertamento tecnico stragiudiziale.
Ricorrono giusti motivi per ritenere le spese di lite di questa fase di giudizio integralmente compensate fra le parti.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso;
compensa le spese fra le parti costituite. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2001