Cass. civ., sez. III, sentenza 02/04/2001, n. 4797
CASS
Sentenza 2 aprile 2001

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Massime1

L'omessa manutenzione della terrazza di copertura dell'edificio condominiale da parte dei condomini è fonte di una "obligatio propter rem" a carico dei medesimi (o della parte di essi che se ne serva), in proporzione delle rispettive quote, ma ciò non osta alla legittimità di una domanda di risarcimento proposta, ex art. 2055 c.c., dal proprietario dell'appartamento sottostante - danneggiato, nella specie, da infiltrazioni di acqua provenienti dalla terrazza a cagione della sua mancata manutenzione - che assume, per l'effetto, la posizione di terzo rispetto a quella degli altri condomini inadempienti.

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  • 1Infiltrazioni in condominio: la guidaAccesso limitato
    Marcella Ferrari · https://www.altalex.com/ · 28 marzo 2025

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 02/04/2001, n. 4797
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4797
Data del deposito : 2 aprile 2001

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