Sentenza 15 maggio 2013
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 187 cod. strada, non è sufficiente che l'agente si sia posto alla guida del veicolo subito dopo aver assunto droghe ma è necessario che egli abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione. (In motivazione la Corte ha escluso che la prova della condotta illecita potesse desumersi dall'andatura barcollante dell'imputato, sufficiente per giustificarne la sottoposizione agli accertamenti medico-legali ma non per l'attestazione dello stato di alterazione).
Commentari • 9
- 1. La nuova sfida costituzionale dell’art. 187 C.d.S.: tra offensività smarrita e rischio di abuso punitivoGabriele Ferro · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sommario: 1. Dal pericolo concreto al sospetto: la metamorfosi dell'art. 187 C.d.S. alla luce della l. 177/2024 – 2. I Vulnera denunciati dall'Autorità rimettente – 3. Considerazioni conclusive e prospettive de iure condendo 1. Dal pericolo concreto al sospetto: la metamorfosi dell'art. 187 C.d.S. alla luce della l. 177/2024 Il microsistema normativo sulla circolazione stradale rappresenta, da sempre, un osservatorio privilegiato delle tensioni, spesso inevitabilmente conflittuali, tra l'esigenza di tutela di beni giuridici collettivi – come l'incolumità pubblica e la sicurezza della mobilità – e la salvaguardia delle libertà e delle garanzie individuali sancite dalla Carta …
Leggi di più… - 2. La sola positività alle urine non prova lo stato di alterazione da stupefacenti alla guida (Cass. Pen. n. 6711/26)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 2 marzo 2026
Massima In tema di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ex art. 187 C.d.S., la mera positività dell'esame delle urine non è sufficiente a dimostrare lo stato di alterazione psicofisica richiesto dalla fattispecie incriminatrice; la responsabilità penale richiede la prova dell'effettiva alterazione al momento della guida, desumibile anche da elementi sintomatici esterni valutati congiuntamente agli esiti tossicologici. 1. Il principio: non è punita l'assunzione, ma l'alterazione La sentenza in commento ribadisce un punto decisivo nella struttura dell'art. 187 Codice della strada. Non è penalmente rilevante la mera assunzione di sostanze stupefacenti, bensì la guida in stato di …
Leggi di più… - 3. Drogato alla guida, per condanna ci vuole anche prova della alterazione (Cass. 22682/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 giugno 2023
Il reato di guida sotto influenza di sostanze stupefacenti richiede l'accertamento dell'assunzione di stupefacente e la alterazione psico-fisica derivante da tale assunzione: lo stato di alterazione psico-fisica da assunzione di sostanze stupefacenti non può essere desunto dalla mera verificazione di un incidente coinvolgente ovvero provocato dal soggetto agente, in assenza di elementi sintomatici, in ipotesi anche inerenti alle modalità di verificazione del sinistro, tali da far desumere, all'esito di un processo logico-inferenziale, la detta condizione soggettiva del conducente al momento del fatto (cioè al momento della guida del veicolo). Cassazione penale Sez. IV, Sent., (data ud. …
Leggi di più… - 4. Drogato alla guida, quale requisiti per la condanna (Cass. 12409/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 marzo 2019
- 5. Positivo alle analisi: manca prova dell'effetto (Tr Tn, 2017)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 marzo 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/05/2013, n. 39160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39160 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 15/05/2013
Dott. FOTI Giacomo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - N. 991
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - N. 42817/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI FIERNZE;
nei confronti di:
IN IL N. IL 30/12/1981;
avverso la sentenza n. 1173/2011 TRIB. DI LIVORNO SEZ. DIST. di CECINA, del 04/11/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/05/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. POLICASTRO Aldo che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito il difensore avv. ASTA che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
Ricorre il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze avverso la sentenza del Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina, del 4 novembre 2011, che, pur davanti all'accordo intervenuto tra le parti per l'applicazione della pena a CI SI, imputata ex art. 187 C.d.S. (per essersi posta alla guida di un'autovettura in alterate condizioni psico-fisiche dovute all'assunzione di sostanze stupefacenti), ha assolto l'imputata perché il fatto non sussiste, ex art. 129 cod. proc. pen.. Deduce il PG ricorrente il vizio di violazione di legge, posto che il proscioglimento ex citato art. 129 presuppone l'accertamento dell'insussistenza del fatto, non l'insufficienza o la contraddittorietà della prova, come ritenuto dal giudice nel caso di specie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Questa Corte ha affermato che la condotta tipica del reato previsto dall'art. 187 C.d.S. non è quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guida in stato d'alterazione psico-fisica determinato da tale assunzione. Perché possa, dunque, affermarsi la responsabilità dell'agente, non è sufficiente provare che, precedentemente al momento in cui lo stesso si è posto alla guida, egli abbia assunto stupefacenti, ma anche che egli guidasse in stato d'alterazione causato da tale assunzione (Cass. nn. 33312/08, 41796/09). Nel caso di specie, il giudice del merito ha evidenziato che dagli atti processuali non era emerso elemento alcuno da cui desumere che l'imputata - benché fosse stata accertata, in esito agli accertamenti tossicologici eseguiti nell'immediatezza del fatto, la presenza di sostanze psicotrope - si fosse posta alla guida in stato di alterazione provocato dalla assunzione di dette sostanze. Legittimamente, inoltre, lo stesso giudice ha ritenuto irrilevante la constatazione, da parte del personale di PG intervenuto, di una "andatura barcollante" da parte della CI, sufficiente solo a giustificare la richiesta di sottoposizione della donna agli accertamenti medico-legali, non anche ad attestarne lo stato di alterazione.
Considerazioni attraverso le quali il primo giudice ha sostanzialmente sostenuto, non, come denuncia il PG ricorrente, che la prova acquisita fosse insufficiente, ma che la stessa fosse totalmente mancante.
La sentenza impugnata non merita, quindi, di essere censurata, di guisa che il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2013