CASS
Sentenza 28 aprile 2026
Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/04/2026, n. 15148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15148 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Messina nel procedimento a carico di 1) AR ZI LO, nato a [...] il [...] 2) EL NT, nata a [...] il [...] 3) AR NI IO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/11/2025 della Corte di appello di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Martino Rosati;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso;
lette le memorie e le conclusioni scritte del difensore della parte civile BR Lucia, avv. Luciana Intilisano, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata;
lette le memorie e le conclusioni scritte del difensore dei ricorrenti, avv. Andrea Lo PR, che ha insistito per la conferma della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 6 Num. 15148 Anno 2026 Presidente: GIORDANO EMILIA ANNA Relatore: RO RT Data Udienza: 14/04/2026 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Messina, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto il gravame propostole dagli imputati ZI LO AR, NT EL e NI IO AR avverso la sentenza di condanna emessa nei loro confronti dal Tribunale della stessa città, perciò assolvendoli dal delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose (art. 392, cod. pen.) loro contestato, con la formula perché il fatto non sussiste. 1.1. Secondo l'accusa, la RO, a séguito del decesso dell'usufruttuario di un immobile residenziale del quale era proprietaria, con la collaborazione dei suoi familiari coimputati, ha rotto la serratura della porta d'ingresso e l'ha, quindi, sostituita, così entrando in possesso dello stesso ed estromettendo da esso la parte civile Lucia BR, erede dell'usufruttuario defunto. 1.2. La Corte d'appello ha valorizzato il fatto che la EL, dopo il decesso dell'usufruttuario, avesse inviato alla BR, con lettera raccomandata, una diffida a liberare l'immobile ed a consegnare le chiavi entro tre giorni, con l'avvertimento che l'omessa risposta sarebbe stata intesa quale mancato possesso delle chiavi da parte di costei. Poiché, dunque, la BR non aveva risposto né aveva liberato l'immobile, la Corte distrettuale ha ritenuto che gli imputati abbiano agito in buona fede a tutela del loro diritto, nella ragionevole convinzione, cioè, che ella non disponesse delle chiavi di tale abitazione. 2. Avverso tale decisione ricorre il Procuratore generale distrettuale, denunciando la violazione dell'art. 392, cit., in quanto la buona fede dell'agente, vale a dire la convinzione di agire a tutela di una pretesa giuridicamente azionabile, a prescindere dalla sua effettiva fondatezza o meno, costituisce l'elemento distintivo del delitto oggetto d'addebito da altre e più gravi fattispecie delittuose, ma non vale ad escludere il dolo: l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni consiste, infatti, nella sostituzione della tutela pubblica offerta dalla legge con quella privata, attuata prima ed a prescindere dall'intervento dello Stato ed è a tale aspetto che debbono limitarsi la consapevolezza e la volontà dell'agente, perché possa configurarsi il dolo. 3. Ha depositato requisitoria scritta la Procura generale in sede, chiedendo di rigettare il ricorso. 4. Gli argomenti di quest'ultimo sono stati, invece, ripresi dalla difesa della parte civile, che ha depositato memoria scritta, con la quale ha concluso per l'annullamento della sentenza, in particolare censurando l'erronea valorizzazione 2 della diffida al rilascio dell'immobile e denunciando il travisamento delle dichiarazioni dibattimentali della stessa RO, la quale ha ammesso di essere a conoscenza della disponibilità delle chiavi dell'abitazione da parte della BR. Tali deduzioni sono state ribadite, inoltre, con memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale. 4. Ha depositato memoria scritta con conclusioni anche la difesa degli imputati, insistendo per la conferma della sentenza impugnata, in quanto non sussisterebbero i presupposti dell'ipotizzato reato, perché la BR non disponeva delle chiavi dell'abitazione, non aveva la proprietà né il possesso di questa e, dunque, nei suoi confronti, nessuna azione civile avrebbero potuto esercitare gli imputati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La lettura normativa proposta dal Procuratore ricorrente è corretta ed il suo ricorso, pertanto, dev'essere accolto. 2. Anzitutto, la conclusione cui perviene la sentenza impugnata, quella, cioè, per cui gli imputati avrebbero agito in buona fede, non si fonda su una base probatoria ragionevole. La diffida alla consegna dell'immobile - cui i giudici d'appello hanno assegnato una rilevanza decisiva in tal senso - non può considerarsi, infatti, un dato logicamente concludente, rivelandosi piuttosto un espediente degli imputati per precostituirsi la giustificazione formale del preventivato ricorso alle vie di fatto. Appare, in verità, poco razionale una diffida a liberare l'immobile inviata ad un soggetto che, secondo gli stessi autori dell'atto, non disporrebbe delle chiavi dello stesso o potrebbe non disporne. In secondo luogo, il termine assegnato per l'eventuale liberazione di esso da cose ed effetti personali, pari a soli tre giorni, risulta oggettivamente troppo ristretto. Per altro verso, la semplice omissione della risposta da parte del destinatario, in quanto ascrivibile ad una pluralità di circostanze della più diversa natura, non può essere considerata un fatto di per sé tale da giustificare la ragionevole convinzione dell'indisponibilità dell'immobile da parte di una persona che gli imputati sapevano essere l'erede dell'usufruttuario e da legittimare, di conseguenza, un accesso per loro decisione unilaterale, senza la necessità di far valere in sede giudiziaria il loro misconosciuto diritto al rilascio. Ma, soprattutto, la circostanza per cui la RO ed i suoi familiari fossero, in realtà, ben consapevoli della disponibilità di quell'abitazione da parte della BR emerge nitidamente dalle dichiarazioni dibattimentali della stessa 3 e estensore La Presidente IA NA DA imputata, testualmente riportate dalla parte civile nella sua memoria, ma delle quali non si rinviene traccia nella sentenza impugnata: così da potersi prospettare un travisamento per omissione di una prova potenzialmente decisiva, che già di per sé impone una motivazione supplementare da parte del giudice di merito. 3. Ma non basta. La decisione della Corte d'appello merita di essere emendata anche nella parte in cui ha valorizzato la ritenuta buona fede degli imputati - la loro convinzione, cioè, di aver diritto di rientrare nel possesso dell'immobile e di.potere, a tal fine, legittimamente far uso della forza per superare gli eventuali ostacoli materiali - per farne derivare nemmeno l'esclusione del dolo, ma direttamente l'insussistenza del reato. Va ricordato, a tale proposito, che la buona fede dell'agente, vale a dire la direzione della sua volontà alla soddisfazione di un preteso diritto, non solo non fa venir meno l'oggettività del reato di "ragion fattasi", ma neppure il dolo, costituendo piuttosto - e semplicemente - l'elemento, di natura psicologica, che distingue tale fattispecie incriminatrice da altre implicanti la violenza, qualificandola, proprio per tale ragione, in termini di minore riprovevolezza rispetto a queste e giustificandone, di conseguenza, un trattamento sanzionatorio di minor rigore (sul punto, per una ricostruzione sistematica, Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Dedurre, allora, come fa la sentenza impugnata, che il delitto contestato agli imputati non sussiste, semplicemente perché essi avrebbero «agito in buona fede ed in ragione di un diritto riconosciuto dalla legge [...] nell'ambito della legittima tutela di un diritto reale pienamente maturato», è giuridicamente errato. 4. La decisione impugnata, conseguentemente, dev'essere annullata ed il processo dev'essere rinviato al giudice d'appello, per il necessario supplemento di motivazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Messina. Così deciso in Roma, il 14 aprile 2026.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Martino Rosati;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso;
lette le memorie e le conclusioni scritte del difensore della parte civile BR Lucia, avv. Luciana Intilisano, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata;
lette le memorie e le conclusioni scritte del difensore dei ricorrenti, avv. Andrea Lo PR, che ha insistito per la conferma della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 6 Num. 15148 Anno 2026 Presidente: GIORDANO EMILIA ANNA Relatore: RO RT Data Udienza: 14/04/2026 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Messina, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto il gravame propostole dagli imputati ZI LO AR, NT EL e NI IO AR avverso la sentenza di condanna emessa nei loro confronti dal Tribunale della stessa città, perciò assolvendoli dal delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose (art. 392, cod. pen.) loro contestato, con la formula perché il fatto non sussiste. 1.1. Secondo l'accusa, la RO, a séguito del decesso dell'usufruttuario di un immobile residenziale del quale era proprietaria, con la collaborazione dei suoi familiari coimputati, ha rotto la serratura della porta d'ingresso e l'ha, quindi, sostituita, così entrando in possesso dello stesso ed estromettendo da esso la parte civile Lucia BR, erede dell'usufruttuario defunto. 1.2. La Corte d'appello ha valorizzato il fatto che la EL, dopo il decesso dell'usufruttuario, avesse inviato alla BR, con lettera raccomandata, una diffida a liberare l'immobile ed a consegnare le chiavi entro tre giorni, con l'avvertimento che l'omessa risposta sarebbe stata intesa quale mancato possesso delle chiavi da parte di costei. Poiché, dunque, la BR non aveva risposto né aveva liberato l'immobile, la Corte distrettuale ha ritenuto che gli imputati abbiano agito in buona fede a tutela del loro diritto, nella ragionevole convinzione, cioè, che ella non disponesse delle chiavi di tale abitazione. 2. Avverso tale decisione ricorre il Procuratore generale distrettuale, denunciando la violazione dell'art. 392, cit., in quanto la buona fede dell'agente, vale a dire la convinzione di agire a tutela di una pretesa giuridicamente azionabile, a prescindere dalla sua effettiva fondatezza o meno, costituisce l'elemento distintivo del delitto oggetto d'addebito da altre e più gravi fattispecie delittuose, ma non vale ad escludere il dolo: l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni consiste, infatti, nella sostituzione della tutela pubblica offerta dalla legge con quella privata, attuata prima ed a prescindere dall'intervento dello Stato ed è a tale aspetto che debbono limitarsi la consapevolezza e la volontà dell'agente, perché possa configurarsi il dolo. 3. Ha depositato requisitoria scritta la Procura generale in sede, chiedendo di rigettare il ricorso. 4. Gli argomenti di quest'ultimo sono stati, invece, ripresi dalla difesa della parte civile, che ha depositato memoria scritta, con la quale ha concluso per l'annullamento della sentenza, in particolare censurando l'erronea valorizzazione 2 della diffida al rilascio dell'immobile e denunciando il travisamento delle dichiarazioni dibattimentali della stessa RO, la quale ha ammesso di essere a conoscenza della disponibilità delle chiavi dell'abitazione da parte della BR. Tali deduzioni sono state ribadite, inoltre, con memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale. 4. Ha depositato memoria scritta con conclusioni anche la difesa degli imputati, insistendo per la conferma della sentenza impugnata, in quanto non sussisterebbero i presupposti dell'ipotizzato reato, perché la BR non disponeva delle chiavi dell'abitazione, non aveva la proprietà né il possesso di questa e, dunque, nei suoi confronti, nessuna azione civile avrebbero potuto esercitare gli imputati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La lettura normativa proposta dal Procuratore ricorrente è corretta ed il suo ricorso, pertanto, dev'essere accolto. 2. Anzitutto, la conclusione cui perviene la sentenza impugnata, quella, cioè, per cui gli imputati avrebbero agito in buona fede, non si fonda su una base probatoria ragionevole. La diffida alla consegna dell'immobile - cui i giudici d'appello hanno assegnato una rilevanza decisiva in tal senso - non può considerarsi, infatti, un dato logicamente concludente, rivelandosi piuttosto un espediente degli imputati per precostituirsi la giustificazione formale del preventivato ricorso alle vie di fatto. Appare, in verità, poco razionale una diffida a liberare l'immobile inviata ad un soggetto che, secondo gli stessi autori dell'atto, non disporrebbe delle chiavi dello stesso o potrebbe non disporne. In secondo luogo, il termine assegnato per l'eventuale liberazione di esso da cose ed effetti personali, pari a soli tre giorni, risulta oggettivamente troppo ristretto. Per altro verso, la semplice omissione della risposta da parte del destinatario, in quanto ascrivibile ad una pluralità di circostanze della più diversa natura, non può essere considerata un fatto di per sé tale da giustificare la ragionevole convinzione dell'indisponibilità dell'immobile da parte di una persona che gli imputati sapevano essere l'erede dell'usufruttuario e da legittimare, di conseguenza, un accesso per loro decisione unilaterale, senza la necessità di far valere in sede giudiziaria il loro misconosciuto diritto al rilascio. Ma, soprattutto, la circostanza per cui la RO ed i suoi familiari fossero, in realtà, ben consapevoli della disponibilità di quell'abitazione da parte della BR emerge nitidamente dalle dichiarazioni dibattimentali della stessa 3 e estensore La Presidente IA NA DA imputata, testualmente riportate dalla parte civile nella sua memoria, ma delle quali non si rinviene traccia nella sentenza impugnata: così da potersi prospettare un travisamento per omissione di una prova potenzialmente decisiva, che già di per sé impone una motivazione supplementare da parte del giudice di merito. 3. Ma non basta. La decisione della Corte d'appello merita di essere emendata anche nella parte in cui ha valorizzato la ritenuta buona fede degli imputati - la loro convinzione, cioè, di aver diritto di rientrare nel possesso dell'immobile e di.potere, a tal fine, legittimamente far uso della forza per superare gli eventuali ostacoli materiali - per farne derivare nemmeno l'esclusione del dolo, ma direttamente l'insussistenza del reato. Va ricordato, a tale proposito, che la buona fede dell'agente, vale a dire la direzione della sua volontà alla soddisfazione di un preteso diritto, non solo non fa venir meno l'oggettività del reato di "ragion fattasi", ma neppure il dolo, costituendo piuttosto - e semplicemente - l'elemento, di natura psicologica, che distingue tale fattispecie incriminatrice da altre implicanti la violenza, qualificandola, proprio per tale ragione, in termini di minore riprovevolezza rispetto a queste e giustificandone, di conseguenza, un trattamento sanzionatorio di minor rigore (sul punto, per una ricostruzione sistematica, Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Dedurre, allora, come fa la sentenza impugnata, che il delitto contestato agli imputati non sussiste, semplicemente perché essi avrebbero «agito in buona fede ed in ragione di un diritto riconosciuto dalla legge [...] nell'ambito della legittima tutela di un diritto reale pienamente maturato», è giuridicamente errato. 4. La decisione impugnata, conseguentemente, dev'essere annullata ed il processo dev'essere rinviato al giudice d'appello, per il necessario supplemento di motivazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Messina. Così deciso in Roma, il 14 aprile 2026.