Sentenza 14 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/01/2003, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2003 |
Testo completo
A .. R / PUBBLIC60 3.8 50038 5 /03 T 5 4 IS / A . 534 6 RI N 2 C.C G TRO" E . TA .R R B .P . IBU A L D L D L A E E TR . D T B I N A S T E N S E 1 IA S E 3 I 1 ER IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A . N T A M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto CONTENZIOSO TRIBUTARIO SEZIONE TRIBUTARIA - RICORSO PER;
CASSAZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - REQUISITI - R.G.N. 531/99 Dott. Giovanni PAOLINI - Presidente Dott. Stefano Consigliere MONACI Cron. 722 Dott. Vittorio Glauco EBNER Consigliere Rep. Dott. Francesco RUGGIERO Consigliere Ud. 23/05/02 Dott. Francesco Antonio GENOVESE - Rel. Consigliere - CORTE SUPR.MA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente Ser CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 62534 sul ricorso proposto da: FO LD, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 85, presso 10 studio dell'avvocato TODISCO GIUSEPPE, che lo difende, giusta procura a margine;
1 ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE UFF II DD FRASCATI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope 2002 legis;
2318 controricorrente avversO la decisione n. 4600/98 della Commissione tributaria centrale di ROMA, depositata il 30/09/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/05/02 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio GENOVESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. L'Ufficio delle II. DD. di Frascati iscriveva a ruolo alcune somme nei confronti di FO AL, ol- tre interessi, per IRPEF relativa al periodo d'imposta 1980-1983. Il contribuente ricorreva davanti alla Com- missione tributaria di I grado di Roma, sostenendo l'illegittimità dell'iscrizione, trattandosi di paga- mento preteso sulla base di un accertamento ancora in contestazione. Il centro di servizi delle II. DD. di Roma chiedeva l'improcedibilità del ricorso per mancata spedizione dell'originale del ricorso all'amministrazione, ai sensi dell'art. 10 del d. P. R. n.787 del 1980. La Commissione tributaria (con senten- za del 28 novembre 1994, depositata il 5 dicembre 1994) respingeva il ricorso perché consequenziale ad altro, proposto dallo stesso contribuente, dichiarato inam- missibile. Contro tale decisione proponeva appello il contri- buente, osservando che l'atto introduttivo non doveva essere inviato al centro di Servizio, atteso che l'iscrizione a ruolo del tributo era stata effettuata dall'Ufficio delle II. DD. di Frascati e, allegando la documentazione dell'intervenuto sgravio delle iscrizio- ni a ruolo ad opera di quello stesso Ufficio (depositata già per 1'udienza di 1° grado, in data 5 novembre 1994), chiedeva la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contende- re. La Commissione tributaria di II grado, con sentenza in data 15 giugno 1990, respingeva l'appello (così il ricorso;
recte: in data 12 marzo 1996, dichiarava inam- missibile l'appello per mancanza di sottoscrizione). Il contribuente impugnava la decisione di appello davanti alla Commissione Tributaria Centrale, che re- spingeva il gravame, con sentenza del 28 settembre 1998. Ricorre il contribuente contro tale ultima senten- con tre mezzi, cui resiste l'amministrazione con za, controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il contribuente si duole della violazione del principio del contraddittorio. Ta- le violazione sarebbe duplice: a) da un lato, il giudi- 3 zio avrebbe avuto luogo senza la partecipazione dell'Ufficio delle II. DD. di Frascati, che aveva pro- ceduto allo sgravio in data 18 marzo 1989; b) da un al- tro lato, la Commissione Tributaria Centrale non aveva avuto modo di leggere la memoria della contribuente nella quale si faceva espresso riferimento all'avvenuto sgravio fiscale, per il suo mancato inserimento nel fa- scicolo processuale.
2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione della legge sull'autotutela della pubblica amministrazione. Posto che l'iscrizione a ruolo delle N imposte era avvenuta sulla base dell'accertamento di un reddito di partecipazione (nella società CH e Urba- ni snc) del socio (il ricorrente CH AL), succes- sivamente accertato negativamente da parte dei giudici tributari (sia con riferimento alla società che allo stesso socio, con decisione rispettivamente del 15 giu- gno 1990 e 11 giugno 1991), l'Ufficio avrebbe dovuto chiedere la rinuncia al giudizio, pena la violazione dei principi in tema di autotutela.
3. Con il terzo mezzo il contribuente prospetta la violazione dell'art. 295 cod. proc. civ. e l'omessa mo- tivazione ai sensi dell'art. 360,n. 5, del codice di rito civile. La Commissione Tributaria Centrale avrebbe dovuto sospendere il giudizio, in attesa della defini- 4 zione dei giudizi pendenti con riferimento agli accer- tamenti notificati alla società ed al socio per il red- dito di partecipazione. Nel costituirsi con controricorso l'Amministrazione ha eccepito, innanzitutto, l'inammissibilità del ricor- 50, per l'omessa indicazione dei contenuti della sen- l'omessa esposizione di una parte dei tenza censurata, l'insufficiente indicazione dei motivi fatti di causa, e delle norme di diritto violate. In particolare, Sa- rebbe stata opmessa la narrativa relativa lla richieste verso la Commissione Tributaria Centrale e i contenuti della sua decisione.
4. Il ricorso è inammissibile. Dal suo esame, anche esteriore, emerge che il mede- simo contiene, a mò di narrativa in fatto, la trascri- zione dell'esposizione delle vicende processuali già contenuta nella sentenza impugnata. In essa, tuttavia, è stata omessa proprio la parte, non proprio irrilevan- te, relativa al contenuto della decisione della Commis- sione tributaria di II grado (La suddetta Commissione dichiarava inammissibile il ricorso in quanto l'atto d'appello risultava privo della sottoscrizione del ri- corrente>>). Ne è derivata, per il Collegio, la necessità di far riferimento ad altri atti processuali per bene intende- 5 re la esatta cognizione di tutta la vicenda processua- le. Il che, secondo l'insegnamento di questa Corte, rende già inammissibile il ricorso, per violazione dell'art. 366 cod. proc. civ. atteso che come si è - l'esposizione sommaria dei fatti di già affermato causa, pur non dovendo necessariamente costituire una premessa autonoma ed а sé stante, esige almeno che il ricorso, nella parte destinata ai motivi, offra, sia pure in modo sommario, una cognizione sufficientemente chiara e completa dei fatti che hanno originato la controversia, nonché delle vicende del processo e della h posizione dei soggetti che vi hanno partecipato, sen- za necessità di attingere ad altre fonti (Cass. n. 14728 del 2001). Orbene, nella specie, neppure la parte motiva del ricorso consente di capire il contenuto del- la decisione della Commissione Tributaria Centrale, che è di conferma della decisione di secondo grado, la qua- le aveva dichiarato inammissibile il ricorso per difet- to della sua sottoscrizione, mentre i motivi rivolgono le proprie censure verso questioni lontane е diverse rispetto a quelle oggetto della decisione impugnata. E' principio già affermato da questa Corte (si veda la sent. n. 4937 del 2000) che, ai fini della sussi- stenza del requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, prescritto a pena d'inammissibilità cod. per il ricorso per cassazione dall'art. 366 necessario che nel contesto dell'atto proc. civ., è si rinvengano gli elementi indispensa- d'impugnazione bili perché il giudice di legittimità possa avere, sen- za dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, una chiara e com- pleta visione dell'oggetto dell'impugnazione, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso as- sunte dalle parti.
2. L'inammissibilità del ricorso comporta la SOC- combenza nelle spese, che si liquidano come da disposi- tivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ri- E N O I corrente nelle spese che liquida in Euro 600, di cui Z 6 A 8 5 9 R . 1 T / 550 per onorari, oltre gli importi prenotati a debito. N S A 4 I I - / G 6 R B 2 E A . . R Così deciso in Roma, nella sede della Corte di Cas- L R T . L P A U . A D D B . I sazione, il 23 maggio 2002. B L E R E A T D T T A N I I 1 E S L'Estensore R 3 S N 1 E E E S T . I N A Francesco Antonio GENOVESE A M Il Presidente Dr. Giovanni LAOL: I IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA рибой часоло naldo Casang Oggi 114 GEN 2003. IL CANCELLIERE C1 RN AS IO