Sentenza 2 maggio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/05/2002, n. 6261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6261 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, 02 getto Opposizione a SEZIONE ZA CIVILE getto Composta dagli Ill.mi Sigo Magistraer: R.G.N. 2304/01 Dott. Gaetano NICASTRO Presidente Consigliere Dott. Paolo VITTORIA Cron. 18085 Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Rel. Consigliere 1385 Rep. Dott. Francesco TRIFONE Consigliere Ud. 31/01/02 Dott. Alberto TALEVI - Consigliere - CORTE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig € 155 per dirili sul ricorso proposto da: 2 MAG. 2002 SOFIM SRL, in persona del legale rappresentante dott. 4 “ Aldo NE, elettivamente domiciliato in ROMA VLE G MAZZINI 11, presso lo studio dell'avvocato PAOLO STELLA RICHTER, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato PASQUALE DI RIENZO, giusta delega in atti;
ricorrente - €0,77 L.1500
contro
EL ESTER, elettivamente NE BE, domiciliati in ROMA VIA DEL MASCHERINO 72, presso lo CACCIOTTI, che li studio dell'avvocato GABRIELE J[19659 2002 difende, giusta delega in atti;
1119406 313 - controricorrenti avverso la sentenza n. 2612/00 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 03/05/00 e depositata il 25/07/00 (R.G. 4161/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/02 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato Luigi CACCIOTTI udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. ANTECEDENTI DI FATTO e SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Nell'ottobre 1978 ST SE e EN LL ottenne dalla s.r.l. SO la somma di L. 42.160.000 a titolo di mutuo, obbligandosi a restituirla mediante pagamento di trentasei cambiali, con scadenza mensile, contestualmente rilasciate in favore della società mu- tuante. Con la medesima scrittura, il LL autorizzò l'iscrizione di ipoteca su un immobile di sua proprietà in Roma e le parti convennero che, in mancanza del pa- gamento anche di una sola rata, i debitori sarebbero decaduti dal beneficio del termine e sulla somma dovuta avrebbero corrisposto gli interessi moratori nella mi- sura specificamente pattuita. Venuto meno il pagamento di alcune rate, la SO ottenne dal presidente del tribunale di Roma due decre- 2 ti ingiuntivi, che non furono opposti e fu iniziata l'esecuzione forzata immobiliare contro i debitori. Nel corso della procedura esecutiva i debitori ese- cutati versarono il dovuto ai creditori intervenuti nell'espropriazione ad eccezione della Società SO. La Società SO, con atto di precetto del 3 dicem- bre 1996 intimò al LL ed alla SE il pagamento della somma di oltre lire L. 298 milioni, indicata qua- le residuo importo ancora dovuto.
2. La SE ed il LL, con atto di citazione del 20 gennaio 1997, hanno proposto opposizione al pre- cetto davanti al tribunale di Roma, chiedendo: che fos- se convalidata l'offerta reale che avevano eseguito il giorno 10 marzo 1994 per l'importo di lire 125.000.000, ritenuta "più che sufficiente a coprire il debito degli opponenti"; che fosse ordinato alla SO s.r.l. di re- stituire otto effetti cambiari di lire 1 milione cia- scuno e dieci effetti cambiari di lire 1.680.000 conse- gnati alla mutuante;
che quest'ultima fosse condannata risarcimento dei danni, nella misura di lireal 500.000.000; subordinatamente, che fosse determinata la somma da essi effettivamente dovuta. La SO si è costituita in giudizio ed ha resisti- to all'opposizione.
3. L'opposizione è stata accolta dal tribunale, che 3 ha adottato le seguenti decisioni: ha dichiarato l'inefficacia del precetto per la parte eccedente lire 80.920.495, oltre interessi e spese successive;
ha di- chiarato che la SO non aveva diritto a procedere ad esecuzione forzata per un importo superiore a quello determinato;
ha dichiarato inammissibile la domanda di convalida dell'offerta reale;
ha determinato in lire 85.423.536 gli interessi maturati sulla somma capitale;
ha rivalutato in lire 40.762.101 il credito portato da uno dei decreti ingiuntivi;
ha dichiarato che al totale determinato si dovevano aggiungere le spese e sottratto l'importo di lire 71.813.400 versato dai mutuatari.
4. La decisione è stata impugnata dalla Società So- fim e, dopo la sospensione del giudizio in attesa della definizione del giudizio di convalida dell'offerta rea- le, la Corte di appello di Roma, con sentenza del 25 luglio 2000, ha rigettato l'impugnazione.
5. Per la cassazione della sentenza ha proposto ri- corso la Società SO, che ha depositato anche memo- ria. Resistono con controricorso ST SE e EN LL. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo del ricorso è censurata l'in- terpretazione data dalla Corte di appello ad uno dei 4 due titoli azionati e precisamente al decreto ingiunti- VO reso il 17 novembre 1980. La Società SO aveva sostenuto che, contrariamen- a quanto ritenuto dal tribunale, aveva diritto agli te interessi nella misura convenzionale, calcolati sulla somma rivalutata. La Corte di appello ha richiamato il decreto in- giuntivo e la domanda contenuta nel corrispondente ri- corso ed ha ritenuto che interessi e rivalutazione era- no indicati come due autonome voci concorrenti nella "F individuazione della somma dovuta dai debitori, com- plessivamente determinata dalla loro sommatoria". La ricorrente sostiene che con la motivazione adot- tata la Corte di appello è incorsa nei seguenti errori: non ha considerato che il decreto ingiuntivo fa- ceva costante riferimento alla domanda contenuta nel ricorso monitorio, per cui la Corte di appello avrebbe dovuto svolgere una specifica ricerca della reale V0- lontà della ricorrente, - non ha applicato il principio secondo il quale, in presenza di un credito rivalutabile, la somma deve essere rivalutata fino al giorno dell'adempimento e sulla somma rivalutata debbono essere computati gli in- teressi.
2. Il ricorso pone due questioni: quella della cor- 50 retta interpretazione del titolo esecutivo;
B quella del- la rivalutazione del credito.
2.1.1. Poteri e criteri di interpretazione del ti- tolo esecutivo da parte del giudice dell'opposizione all'esecuzione.
2.1.2. La questione dell'interpretazione si presen- nella pratica, connessa a quella dell'integrazione ta, del titolo ed è collegata al possibile superamento del- la lettera del titolo con l'integrazione di essa ad opera dell'organo al quale è demandato l'atto esecuti- vo. Se si accetta la natura documentale del titolo ese- cutivo, si deve convenire con il fatto che nell'inter- pretazione predomina la necessità di garantire il valo- re letterale del titolo stesso a scapito della ricerca dell'intenzione dell'autore del titolo, come avviene per l'interpretazione degli atti giuridici (art. 1362 C.C. per i contratti;
art. 12 disp. prel. per l'inter- pretazione della legge). Nell'interpretazione dei titoli di formazione non giudiziale, la letteralità del titolo esclude, invece, ogni indagine relativa all'intenzione delle parti.
2.1.3. Nella specie il titolo da interpretare era costituito da decreto ingiuntivo, il quale è un titolo esecutivo del tipo di quelli che debbono essere inter- 6 pretati nella loro accezione letterale. Ne deriva che l'interpretazione fornita dal giudice dell'opposizione non può essere invocata in questa se- de, in quanto compiuta logicamente ed in maniera com- pleta. La Corte di appello, infatti, ha messo in evidenza che nel decreto e nel ricorso monitorio la voce degli interessi era tenuta distinta da quella della rivaluta- zione con il segno "+", che vuole dire appunto diversi- tà degli addendi.
2.2. Interessi sulla rivalutazione. Trattandosi di obbligazione pecuniaria la rivaluta- zione del credito non era dovuta se non attraverso la prova del danno maggiore subito dal creditore (art. 1224, secondo comma, cod. civ.). In questo senso la sentenza impugnata ha deciso correttamente.
3. Conclusivamente il ricorso deve essere rigetta- to. Le spese di questo giudizio sono poste a carico di della ricorrente, in base alla regola della soccomben- za.
p. q. m.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- te al rimborso delle spese di questo giudizio, che li- 7 quida in. 64,98 oltre onorari liquidati in € 1.500,00. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 31 gennaio 2002. Luigi Francesco Nanni, Est. Дали Il Presidente Свебои той IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello Cancelierle 2 - MAG. 2002. 109T129 11 456T 20.66 TOT. S49,77 عادت 27863 19.77 0 0 9TRA 80