Sentenza 22 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/02/2002, n. 2543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2543 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2002 |
Testo completo
C.C. 66946 E N 6 O 8 I 9 1 Z / A 4 A R / 5 I 6 T . R 2 S I N . A R G . T E .P B U R . D B 0 2 543/02 L BBLICA ITALIANA I L L A E A R D D . T I E B S T A N T E N IN NOM A S E 1 I I S 3 R A E 1 E T R.G.N. 22694.99 ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE LACO N Cron. 6180 SEZIONE TRIBUTARIA Rep. Composta dai Magistrati: Ud. 26.11.01 Dott. PASQUALE REALE PRESIDENTE OGGETTO: accertamen Dott. VINCENZO DI NUBILA CONSIGLIERE rel. to Dott. BRUNO SPAGNAMUSSO CONSIGLIERE rettifica Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE . CONSIGLIERE Dott. ACHILLE MELONCELLI CONSIGLIERE metodo ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da: N. 66946 GR RC in atti generalizzato ' rappresentato e difeso dall'avv. Franco Gallo e dall'avv. Carlo Bafile giusta procura a margine del ricorso, elett. dom. in Roma presso i medesimi difensori in viale Mazzini 11 ricorrente
contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro tempore>, rappresentato e difeso ex lege' dall'Avvocatura Generale bu 2 7 3 2 dello Stato, presso il cui ufficio è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 e per quanto occorrer possa, AGENZIA DELLE ENTRATE IN PERSONA DEL DIRETTORE PRO TEMPORE intimato, controricorrente avverso la sentenza n. 67 in data 1.6.99 della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, depositata in data 17.9.99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26.11.2001 dal Consigliere dr. Vincenzo Di Nubila;
udito per la parte ricorrente l'avv. Bafile;
Procuratoreudito il P.M. in persona del Sostituto Generale dr. 1'inammissibilità del VINCENZO GAMBARDELLA, che ha concluso per ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. L'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Genova emetteva avvisi di accertamento nei confronti di AN CA per gli anni dal 1976 al 1979 compresi. L'accertamento traeva origine da una verifica della Guardia di Finanza a carico della srl. American Fur Brokers, dalla quale risultava che il CA era socio ed era intervenuto all'atto costitutivo della predetta società, versando in più riprese finanziamenti per lit. 100milioni.
2. Il CA sosteneva, nel ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado, che si era trattato di intervento di cortesia, al solo fine di evitare che il titolare della società , Giorgio Gibelli, figurasse quale socio unico. A titolo di prova venivano prodotti: dichiarazione giurata a firma Gibelli;
2 sentenza del Tribunale di Genova in data 21.10.85, che accertava l'assoluta estraneità del CA alla società.
3. La Commissione Tributaria di primo grado non riteneva convincenti le prove addotte dal CA: considerava inammissibile la dichiarazione giurata, mentre la sentenza civile risultava emessa in assenza di effettivo contraddittorio.
4. Il CA proponeva appello e deduceva che negli anni in questione era praticante procuratore legale e non percepiva alcun reddito. Il versamento di lit 100milioni è stato accertato induttivamente;
l'atto costitutivo della società è voluto e non simulato ma la sentenza del Tribunale di Genova ' 1'assoluta estraneità del CA alla società stessa. Ingiusta è accerta stata la condanna alle spese.
5. La Commissione Tributaria Regionale ha respinto il gravame, escludendo la possibilità di prendere in considerazione la dichiarazione giurata, stante il divieto di prova per testi nel processo tributario. La sentenza civile sopra menzionata non può fare stato perchè l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette è rimasto estraneo alla stessa. Tale sentenza è basata sulla dichiarazione giurata del Gibelli, non vi è stata alcuna vera contesa dinanzi al Tribunale. Il fatto che l'atto costitutivo della società sia stato effettivo e non simulato conferma la tesi dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato. Se il CA non ha percepito alcunchè, dovrà chiedere il risarcimento del danno al socio: altrimenti si verificherebbe un'evasione, perchè gli utili della società non verrebbero tassati nè in capo al Gibelli nè in capo al CA. 3 6. Ha proposto ricorso per Cassazione CA AN, deducendo un motivo. Resiste con controricorso 1'Amministrazione Finanziaria Il ricorrente ha presentato memoria integrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE 7. Con l'unico motivo del ricorso, il ricorrente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell'art. 360 n. 5 CPC egli dichiara di prestare acquiescenza alla parte della pronuncia di merito la quale accerta il pregresso versamento di lit. 100milioni in conto capitale. Osserva peraltro che il versamento è stato eseguito negli anni 1978 e 1979, mentre l'accertamento dell'ufficio riguarda anche il 1976 e 1977. Orbene, manca la prova di una capacità contributiva relativa ai primi due anni, posto che l'interessato era molto giovane, agli inizi dell'attività lavorativa. Il criterio usato è < del tutto inafferrabile> e la sentenza impugnata ha omesso ogni controllo sul merito e sulle cifre degli accertamenti.
8. Il ricorso appare inammissibile: in primo grado, il CA ha sostenuto di non avere mai versato alcunchè alla società, nè percepito utili. Tale tesi è stata ribadita in appello. In sede di ricorso per Cassazione, egli presta acquiescenza all'accertamento per quanto attiene al pregresso versamento di somme in conto capitale, ma lamenta il metodo seguito, in quanto non sarebbe stata data spiegazione del maggior reddito accertato relativamente agli anni 1976-77. н вы 9. Tale motivo risulta nuovo e diverso rispetto alle censure mosse dal contribuente nei gradi precedenti del processo e deve pertanto essere dichiarato inammissibile;
per tacere del fatto che un versamento in conto capitale effettuato in un determinato arco di tempo ben può dimostrare una capacità di risparmio manifestatasi in un arco di tempo precedente. 10. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese, per il principio della soccombenza. Esse si liquidano come in parte dispositiva.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente а rimborsare all'Amministrazione Finanziaria dello Stato le spese del giudizio, che liquida in lit. 2.150.000, ivi comprese lit. 2milicni per onorari, oltre a quelle prenotate a debito. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, addi 26 NOVEMBRE 2001. IL PRESIDENTE DOTT. PASQUALE REALE filisted ou IL CANCELLIERE C1 Arnaldo Gasano бель REGISTRAZIONE IL CONSIGLIERE ESTENSORE D.P.R. 26/4/1986 N. 5 DR. VINCENZO DI NUBILAm ulie RIA A B TA D TAB. ALL. DEL U DEPOSITATO IN CANCELLER IB SENSI 22 FEB. 2002 TR 131 Алые баль E IL CANCELLI Oggi Amaldo Case