Sentenza 16 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/03/2001, n. 3842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3842 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2001 |
Testo completo
OR REPUB BLICA 642 DEL 26-10-7 038 4 2 /0 1 IMPOSTA DIABOL E DEL POP P ESENTE DA C art. 22 tab. all TE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Espropaint vik - SEZIONE PRIMA CIVILE Occupatio appr Legitimacion leop Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 9944/99 REALE - Presidente Dott. Pasquale - Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Cron.8153 Dott. Laura MILANI Consigliere Rep. 1291 Dott. Luigi MACIOCE Consigliere Ud. 19/01/2001 Dott. Stefano BENINI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. Gola LA BELLA VINCENZO, LA BELLA PROVVIDENZA, CRAPARO IL CANCELLIERE CALOGERA, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE MAZZINI 114/A, presso lo studio COCOLA, rappresentati e €155 13000 CANCELLERIA difesi dall'avvocato IN GIORGIO, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrenti
contro
DD663195 ISTITUTO AUTONOMO DELLE CASE POPOLARI DI I.A.C.P. AGRIGENTO, in persona del Commissario pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE DEI 2001 MELLINI 27 l'avvocato LA FORESTE A. R. presso ' 148 rappresentato e difeso dall'avvocato MODICA FRANCESCO, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE giusta procura a margine del controricorso;
UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale al Sig. IN controricorrente 141002Abine avverso la sentenza n. 891/98 della Corte d'Appello di per diritti L. LUG 2001.... PALERMO, depositata il 17/11/98; IL CANCELLIERS udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/01/2001 dal Consigliere Dott. Stefano BENINI;
CANCELLERIA udito per i ricorrenti, l'Avvocato Marino, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Avverso la sentenza del Tribunale di Sciacca, che pronunciandosi sulle domande di La EL TE e Cra- paro RA contro l'Istituto autonomo case popolari (AC) di Agrigento, condannava il convenuto al risar- cimento dei danni per l'occupazione appropriativa di un fondo di loro proprietà ubicato in contrada Perriera di Sciacca, liquidati in L. 608.300.000, proponevano ap- pello l'AC, e in via incidentale La EL e RA. Con sentenza depositata il 17.11.1998, la Corte d'Appello di Palermo ha riformato la sentenza di primo grado, rigettando la domanda di risarcimento: l'AC non risultava anche delegato al compimento della proce- 2 dura espropriativa, e avendo esaurito l'attività Co- struttiva entro il termine di durata dell'occupazione legittima, nessun illecito poteva configurarsi a suo carico. Ricorrono per Cassazione La EL CE e La EL PR, in qualità di eredi di La EL Mat- teo, nonché RA RA, in proprio e in qualità di erede, affidandosi a cinque motivi, al cui accogli- mento si oppone con controricorso l'AC di Agrigento, che ha anche depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, va dichiarato che della memoria per l'udienza, depositata dalla difesa dei ricorrenti fuori dai termini dell'art. 378 c.p.c., non si terrà conto. Con il primo motivo di ricorso, La EL CE, La EL PR, RA RA, denunciando ca- renza assoluta di motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti, tenuto in conto dal giudice di primo grado, e rilevabile d'ufficio, censura la sentenza impugnata per aver escluso dal computo di durata dell'occupazione il pe- riodo dall'ottobre 1972 al 16.1.1974. Diversamente, il giudice di merito sarebbe pervenuto all'accertamento di un diverso momento di estinzione del diritto di pro- 3 prietà, anche perché il decreto assessoriale 16.1.1974, con cui si autorizza l'AC ad accedere all'immobile, è atto confermativo di atti autorizzativi precedenti, già revocati. Con il secondo motivo, si denuncia violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c. con riferimento alla conse- guenza propria del provvedimento ablatorio. La Corte di merito, facendo decorrere l'occupazione dal decreto as- sessoriale 16.1.1974, non dal provvedimento, ma dalla data dell'occupazione (31.7.1974), riduce lo spazio temporale di detenzione dell'immobile, e facendo decor- rere da quella data la privazione del possesso, colloca l'ultimazione dei lavori (12.7.1979) entro il quinquen- nio di occupazione legittima (con scadenza 31.7.1979). La durata dell'occupazione, invece, va fatta decorrere dal provvedimento, con la conseguenza di una eccedenza dei lavori di mesi 6 rispetto alla scadenza, il che fa scattare la responsabilità dell'AC. Con il terzo motivo i ricorrenti, denunciando omes- sa applicazione della normativa sulla rilevanza della prova documentale, censurano la sentenza per non aver tenuto conto degli elementi acquisiti in istruttoria, costituiti dagli atti pubblici relativi ad una prece- dente fase ablatoria, anche se tali atti sono stati successivamente revocati. 4 Con il quarto motivo, denunciando violazione di legge per omessa valutazione della delega per facta concludentia e in rapporto agli effetti della negotio- rum gestio, i ricorrenti assumono che da una serie di atti prodotti in causa (approvazione del progetto e di- chiarazione di pubblica utilità) si desume che l'AC è stato non semplicemente esecutore, ma addirittura auto- re dell'esproprio. Ma anche a volerlo considerare solo promotore, esso è incorso in una serie di irregolarità ed omissioni, rispetto ad un'attività la cui esecuzione è dettagliatamente prevista dalla legge, indipendente- mente da una delega espressa: sia che la procedura sia regolata dalla legge 25.6.1865 n. 2359, sia che sia re- golata dalla legge 22.10.1971 n. 865. Di modo che esso, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello di Palermo, va considerato delegato, e dunque risponde del danno, oppure tutta la sua attività l'ha posta in essere in proprio, assumendosene le responsabilità. A non voler considerare l'AC né promotore, né autore dell'espropriazione, appare comunque aver trasformato il fondo senza averne obbligo specifico, avendo la sola autorizzazione ad occupare: la sua attività va dunque definita come gestione d'affari (il Comune e la Regione si sono avvalsi dell'operato del gestor), che l'obbligava a continuare la gestione, e dunque lo ren- 5 deva responsabile del compimento della procedura espro- priativa, con la conseguente responsabilità, per l'omissione del decreto di esproprio. Se non può essere considerato gestore, l'AC ha illecitamente trasforma- to il bene, poiché la semplice autorizzazione ad occu- pare non l'autorizzava a tanto. Con il quinto motivo, denunciandosi violazione di legge per l'omessa dichiarazione di pubblica utilità, si assume che la sentenza non ha tenuto conto che l'AC è assolutamente privo del potere di dichiarare la pubblica utilità dell'opera, che per legge spetta alla Regione: dagli atti non è dato risalire ad una va- lida dichiarazione di pubblica utilità da parte dell'organo competente. In sostanza l'AC ha operato in proprio, per la realizzazione di un proprio program- ma (che le altre autorità di sono limitate a recepire, incorrendo, semmai, in culpa in vigilando), senza alcun collegamento con gli strumenti urbanistici. Il primo motivo è inammissibile. Sulla decorrenza e la durata dell'occupazione, ai fini della valutazione del contegno dell'ente di cui si invoca la responsabilità risarcitoria, si è formato il giudicato. L'autorità di giudicato copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile in relazione al medesi- mo oggetto, restando così precluse tutte le questioni costituenti il presupposto logico, essenziale ed inde- fettibile della pronuncia (Cass. 23.12.1999, n. 14477). Il Tribunale di Sciacca dà atto di precedenti de- creti di occupazione, nel 1972 e 1973, emessi dal Pre- fetto, successivamente revocati per incompetenza. Per questo il giudice di primo grado fa decorrere l'occupazione dall'acquisizione del possesso degli im- mobili espropriandi, in virtù di altri decreti, emessi dall'autorità regionale, il 16.1.1974 ed il 30.12.1976. Localizza l'ultimazione dei lavori alla data 12.7.1979. La sentenza fu appellata dall'AC, che contestava la propria legittimazione passiva per aver esaurito i propri compiti entro il termine di scadenza dell'occupazione legittima. Gli attuali ricorrenti re- plicavano nel senso della responsabilità dello AC quale beneficiario dell'opera e comunque per la protra- zione del possesso dopo la scadenza, proponendo appello incidentale per l'indennità di occupazione. L'accertamento dei presupposti di fatto della vi- cenda, dunque, è fissato inequivocabilmente dalla sen- tenza di primo grado. E' pur vero che la Corte d'appello riferisce dei due precedenti decreti illegit- timamente emessi da Prefetto, e per questo revocati, ma ciò fa parte dell'esposizione in fatto della vicenda, senza che sul punto possa riscontrarsi un'insufficienza 7 di motivazione, proprio perché, in rapporto al devolu- retrodatazione della to, la questione di un'eventuale non era dedotta e non era decorrenza dell'occupazione, in discussione. Il secondo motivo va dichiarato, parimenti, inam- missibile: la questione non è, come prospettato dai ri- correnti, di far decorrere il termine di occupazione dal decreto che l'autorizza о dall'effettiva presa di possesso, ma di identificare correttamente il provvedi- mento autorizzatorio. Con riguardo alla fattispecie, correttamente il giudice di merito ha fatto decorrere il termine non prima del 31.7.1974, data del decreto (n. 2304) auto- rizzatorio all'occupazione, dell'Assessore regionale ai lavori pubblici, e non dal decreto n. 30/D del 16.1.1974, che per ammissione stessa dei ricorrenti, consentiva semplicemente l'accesso dei tecnici (per la Я redazione dello stato di consistenza: che deve precede- re l'occupazione per l'art. 71 1. 2359/1865), con la conseguenza che i lavori risultano ultimati (il 12.7.1979) entro la durata dell'occupazione legittima, disposta per un quinquennio (con scadenza, dunque, al 31.7.1979), in base all'art. 20 1. 865/71, divenuto nel frattempo applicabile in virtù dell'art. 4 1. 27.6.1974 n. 247. Il che scagiona l'AC, concessionario 8 dell'opera, ma non delegato al compimento della proce- dura espropriativa, dalla responsabilità risarcitoria del decreto di per la mancata emissione nei termini esproprio (Cass. 20.10.1995, n. 10922). Venendo al terzo motivo, esso va rigettato. L'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico non va confusa con una presunta efficacia probatoria universale, come una sorta di bonus di cui la parte può avvalersi in ogni momento, secondo necessità. Anche l'atto pubblico assume rilevanza in sede istruttoria nella misura in cui la fede privilegiata del suo conte- nuto si ponga in rapporto logico con l'oggetto del con- tendere, e in particolare con l'accertamento dei fatti sulle cui conseguenze il giudice è chiamato a pronun- ciarsi. L'irrilevanza della fase espropriativa consuma- tasi nel biennio anteriore al 1974, per le ragioni esposte a proposito del primo motivo di ricorso, non può esser valutata diversamente per il solo fatto che in quella fase furono emessi provvedimenti che rivesto- no le caratteristiche dell'atto pubblico. In rapporto alla vicenda processuale sottopostagli, il giudice d'appello, per il quale l'occupazione inizia, in man- canza di contestazioni, nel 1974 e nel 1976, legittima- mente ignora le circostanze di fatto che stanno alla base di quei provvedimenti. 9 Per quanto riguarda il quarto motivo, esso, che si rivela infondato, appare modificativo del titolo di re- sponsabilità ipotizzato (ed escluso) nella precedente fase di giudizio: sotto un primo profilo, che l'AC sia autore della realizzazione in qualità di titolare di potere espropriativo, è da escludere, alla luce dell'accertamento compiuto dalla Corte d'appello, che giustifica l'operato dell'istituto in quanto titolare dell'autorizzazione ad occupare gli immobili, contenuta nei decreti assessoriali n. 2304 del 31.7.1974 (relativo alla particella 171) e n. 3664 del 30.12.1976 (relativo alla particella 62): decisione che sul punto opera correttamente la verifica di conformità della procedura amministrativa al disposto normativo. La mo- tivazione appare inoltre esente da vizi logici, quanto alla deduzione che correttamente ne trae, sull'esistenza, secondo la procedura descritta dalla legge, di una concessione per la costruzione di alloggi (art. 35 1. 22.10.1971 n. 865), eeconomico-popolari sull'inesistenza, peraltro, di una delega al compimento delle operazioni espropriative (che l'art. 60 1. cit. non pone come regola, ma solo come eventualità). Nessu- na rilevanza assumono gli atti richiamati dai ricorren- ti, in funzione della pretesa, radicale usurpazione di potere (non solo espropriativo, ma anche) di governo 10 del territorio da parte dell'AC: la pubblica utilità dell'opera discende dall'approvazione del piano per l'edilizia economica e popolare (art. 9 1. 18.4.1962 n. 167), non anche dalla ricognizione di tale effetto da parte degli organi dell'AC. Una volta avvenuto, nei modi di legge, l'accertamento, anche implicito, di ri- spondenza di un intervento ad uno scopo di pubblica utilità, a successivi atti della procedura non può es- sere attribuito valore di nuova dichiarazione di pub- blica utilità (Cass. 3.12.1997, n. 12242). Sotto un altro profilo, contrariamente a quanto i ricorrenti mostrano di credere, tutto quanto si produce nel periodo di occupazione autorizzata ha, per defini- zione, carattere di legittimità ed è improduttivo di danni (Cass. 19.05.1998, n. 4985; 21.12.1999, n. 14357), pur se la procedura espropriativa non si sia ritualmente conclusa. Sotto l'ulteriore profilo della qualificabilità dell'attività compiuta dall'AC per conto del Comune e della Regione, come negotiorum gestio, ne difettano i presupposti fondamentali, dell'assenza dell'obbligo e della consapevole assunzione dell'affare altrui. L'esistenza di un obbligo di realizzare il programma costruttivo discende dalla stessa concessione, in virtù della quale il giudice di merito ha accertato 11 l'autorizzazione regionale all'AC ad occupare gli im- mobili per operarvi le trasformazioni;
l'attività CO- struttiva compete all'AC, in virtù dell'investitura direttamente operata dall'art. 35 1. 865/71 in favore di enti pubblici, in particolare di quelli "istituzionalmente operanti nel settore della edilizia economica e popolare". Venendo al quinto motivo, va ricordato che i motivi a pena di del ricorso per cassazione devono investire, inammissibilità, statuizioni e questioni che abbiano formato oggetto del giudizio di merito, restando esclu- so, pertanto, che in sede di legittimità possano essere prospettate questioni nuove о nuovi temi di contesta- zione involgenti accertamenti di fatto non compiuti, perché non richiesti, in sede di merito, restando escluso, in particolare, che possano prospettarsi per la prima volta in cassazione, ai fini di ottenere un risarcimento integrale del danno, questione attinenti all'esistenza, validità, efficacia, della dichiarazione di pubblica utilità rispetto ad un'originaria prospet- tazione della domanda di risarcimento per occupazione appropriativa (Cass. 6.6.2000, n. 7579; 7.9.1999, n. 9473). Va escluso, peraltro, che la questione fosse ogget- to di discussione nel grado di appello, ove gli attuali 12 ricorrenti ponevano, sì, questione di applicabilità dell'art. 5 bis, comma 7 bis, 1. 8.8.1992 n. 359, ma per i profili di illegittimità costituzionale che essi pretendevano di ravvisare nella nuova normativa, con riferimento all'occupazione appropriativa. Istituto, quest'ultimo, che nell'elaborazione giurisprudenziale ha acquisito una sua tipicità, quale modo di acquisto della proprietà a titolo originario a favore della pub- blica amministrazione: e ad esso gli ricorrenti fanno inequivocabilmente riferimento nell'atto di costituzio- ne in appello, denunciando, fra l'altro, l'iniquità del termine prescrizionale breve configurabile per l'azione risarcitoria. Questione tutt'affatto diversa è quella che attiene alla riconducibilità stessa dell'operato dell'ente occupante, ad un fine di pubblica utilità: fenomeno relativamente al quale la stessa giurispruden- za ha delineato la tipicità (denominandolo "occupazione usurpativa": Cass. 18.2.2000, n. 1814), riconducendolo ad un illecito permanente generatore di danno. Il moti- vo è dunque inammissibile. Il ricorso va dunque rigettato, ma la particolarità e complesità delle questioni trattate induce alla com- pensazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. 13 Così deciso in Roma, il 19. Il Consigliere estensore Stefano Benini 다 CORT D: MÈRE 1.2001 Il Presidente Pasquale Reale l'aquill __ 2 7 - O L 0 1 L - 6 O 2 B L E I D D 2 4 A 4 T . S R . O P . P D M B I . l l a A . D b a t E T 2 2 N . t E r S a E UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 GIU 2001seria 4. Registrate in 2863✓ versate £. 250.000 DUECENTOCINQUANTAMILA.....) al n. 1 11 Dirigente Area Parvizi (D.ssa Maria Grazia FILIPPO) (lire Il Responsabile Serviio Giudiziari (Dr. M. RACCCAIN