Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/07/2009, n. 35659
CASS
Sentenza 9 luglio 2009

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Va esclusa la colpa del medico del pronto soccorso che, a seguito di un errore diagnostico, dimette il paziente che necessitava di essere ricoverato e di essere sottoposto ad un urgente intervento chirurgico ed il quale, a causa di tale omissione, sia successivamente deceduto, quando la singolarità e non risolutività del sintomo riscontrato non consentiva di sospettare univocamente di una patologia che avrebbe dovuto imporre il ricovero o ulteriori accertamenti diagnostici. (Fattispecie relativa a morte - per aneurisma disseccante dell'aorta - di un paziente, che si era presentato al pronto soccorso, riferendo un "dolore diffuso al torace", e che era stato dimesso con la diagnosi di "algie toraciche").

Commentario1

  • 1Doveri del medico di pronto soccorso (Cass. 45602/21)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 dicembre 2021

    Colpevole di omicidio colposo il medico di pronto soccorso che ha cagionato la morte di un paziente per non aver disposto indagini diagnostiche atte ad effettuare la diagnosi differenziale e limitandosi a un esame superficiale. L'ambito dell'obbligo di garanzia gravante sul medico di Pronto Soccorso può in generale ritenersi definito dalle specifiche competenze che sono proprie di quella branca della medicina che si definisce medicina d'emergenza o d'urgenza. In tale ambito rientrano l'esecuzione di taluni accertamenti clinici, la decisione circa le cure da prestare e l'individuazione delle prestazioni specialistiche eventualmente necessarie. Correlata a tali doveri può ritenersi la …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/07/2009, n. 35659
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35659
Data del deposito : 9 luglio 2009

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