Sentenza 6 ottobre 2010
Massime • 1
È illegittimo il provvedimento emesso dal Pubblico Ministero che, nel convalidare il sequestro probatorio del corpo del reato eseguito d'iniziativa dalla polizia giudiziaria, ne disponga contestualmente la distruzione, in quanto l'eliminazione della fonte probatoria è incompatibile con il suo sequestro perché necessaria per l'accertamento dei fatti. (In motivazione la Corte - in una fattispecie nella quale il P.M. aveva convalidato il sequestro di prodotti ittici congelati per il reato di frode in commercio, ordinandone contestualmente la distruzione perché deperibili - ha precisato come non fosse censurabile la distruzione del prodotto, ma la sua contestualità con il decreto di convalida).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/10/2010, n. 40073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40073 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SQUASSONI Claudia - rel. Presidente - del 06/10/2010
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 1234
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 11413/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) HE LO, N. IL *27/06/1959*;
avverso l'ordinanza n. 101/2009 TRIB. LIBERTÀ di SASSARI, del 10/12/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIA SQUASSONI;
sentite le conclusioni del PG Dott. MONTAGNA Alfredo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e di quello di sequestro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza 10 dicembre 2010, il Tribunale di Sassari ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta dallo indagato SC NG avverso il decreto di convalida di un sequestro probatorio gravante su prodotti ittici.
I Giudici hanno ritenuto evidenziabile a carico dello indagato il delitto previsto dall'art. 515 c.p. (perché non aveva indicato nel menù del suo esercizio che gli alimenti erano congelati), legittimo il vincolo del corpo del reato e la sua successiva distruzione in quanto merce deteriorabile;
indi, hanno rilevato la mancanza di interesse del SC\ alla impugnazione non potendo ottenere la restituzione dei beni ed essendo le questioni sulla sussistenza del reato demandate al merito.
Per l'annullamento della ordinanza, l'indagato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo violazione di legge e difetto di motivazione, in particolare, rilevando:
- che l'organo accertatore, distruggendo i prodotti, ha abusato dello strumento processuale del sequestro in quanto non ha conservato, ma eliminato la prova;
- che la ipotesi dell'art. 260 c.p.p., comma 3 è applicabile a merci che, per la loro intrinseca natura, sono deteriorabili, e non a quelle che diventano tali per la esecuzione del sequestro (che, nel caso, ha fatto venire meno il congelamento);
- che il vincolo di tutto il pescato era esorbitando, sufficiente essendo l'estrazione di un campione;
- che il Pubblico Ministero non ha indicato quali fossero le esigenze probatorie del caso;
- che era portatore di un interesse a proporre il riesame per avere una dichiarazione di illegittimità del sequestro ed ottenere un titolo per il risarcimento dei danni;
- che non sussisteva la configurabilità del contestato reato perché la detenzione della merce era lecita e la consegna di cosa diversa dalla pattuita è solo eventuale ed ipotetica.
Le deduzioni del ricorrente sono meritevoli di accoglimento nel limite in prosieguo precisato.
Sussisteva il quantum di inizi sufficienti per procedere al vincolo di indisponibilità giuridica e materiale dei beni mediante il sequestro dal momento che era configurabile la ipotesi di reato enucleata dall'organo della accusa.
Dalle emergenze acquisite agli atti, era risultato che il prodotto ittico era congelato (particolare non messo in discussione dall'indagato) e la condizione dell'alimento non era segnalata nel menù; la circostanza che non fosse ancora intervenuta una contrattazione con un cliente determinato non influisce sulla astratta ipotizzabilità del delitto, quanto meno, a titolo di tentativo (ex plurimis, Cass. Sez. 3 sentenza N. 6885/2008). Il giudizio sulla concreta sussistenza della ipotesi criminosa esula, comunque, dai limiti cognitivi del presente procedimento incidentale ed è demandato al Giudice del merito.
Le residue censure del ricorrente sono fondate poiché il comportamento processuale dell'organo della accusa non è immune da censure.
Nel provvedimento di convalida del sequestro, il Pubblico Ministero si è limitato a constatare che i beni costituivano corpo del reato senza ulteriori specificazioni. In tale modo, non si è conformato alla giurisprudenza di legittimità (v. sentenza Sezioni Unite n 5876/2004) che, sia pure dopo oscillazioni, ha precisato come l'autorità giudiziaria procedente che ha disposto il sequestro probatorio del corpus delicti debba esplicitare, così come richiesto per le cose pertinenti al reato, le ragioni che giustificano in concreto l'acquisizione interinale del bene per l'accertamento dei fatti;
una tale motivazione sulla strumentalità probatoria del vincolo reale è del tutto carente nel decreto in esame. Inoltre, il Pubblico Ministro ha convalidato il sequestro probatorio effettuato di urgenza dalla Polizia e, contestualmente, ha ordinato la distruzione del prodotto, in tale modo, determinando la eliminazione della fonte probatoria che avrebbe dovuto essere prodromica allo accertamento del reato.
Il ricorrente rileva che la distruzione non fosse l'unica soluzione compatibile con la caratteristica merceologica del prodotto che, pur deteriorabile, ben avrebbe potuto essere mantenuto per lungo lasso temporale con la dovuta refrigerazione.
Sul punto, la Corte osserva che la scelta tra la vendita delle cose sequestrate (a sensi dell'art. 264 c.p.p., comma 2), e la loro distruzione (permessa per il disposto dell'art. 260 c.p.p., comma 3 per i beni che possono alterarsi) compete all'organo della accusa dominus delle investigazioni nella fase delle indagini preliminari. Nel caso concreto, non è censurabile la distruzione del prodotto, ma la sua contestualità con il decreto di sequestro;
in conclusione, il Pubblico Ministero, adottando una sequela procedi mentale incompatibile con la conservazione dei beni al momento del vincolo reale, ha dimostrato l'assenza di necessità probatorie rendendo illegittimo, perché carente di una condizione indefettibile (necessità dei beni ai fini investigativi) il sequestro probatorio. Per le esposte considerazioni, la Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata ed il decreto 28 ottobre 2009 del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Sassari di convalida del sequestro probatorio.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio il provvedimento impugnato. Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2010