Cass. pen., sez. III, sentenza 06/10/2010, n. 40073
CASS
Sentenza 6 ottobre 2010

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È illegittimo il provvedimento emesso dal Pubblico Ministero che, nel convalidare il sequestro probatorio del corpo del reato eseguito d'iniziativa dalla polizia giudiziaria, ne disponga contestualmente la distruzione, in quanto l'eliminazione della fonte probatoria è incompatibile con il suo sequestro perché necessaria per l'accertamento dei fatti. (In motivazione la Corte - in una fattispecie nella quale il P.M. aveva convalidato il sequestro di prodotti ittici congelati per il reato di frode in commercio, ordinandone contestualmente la distruzione perché deperibili - ha precisato come non fosse censurabile la distruzione del prodotto, ma la sua contestualità con il decreto di convalida).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 06/10/2010, n. 40073
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40073
    Data del deposito : 6 ottobre 2010

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