Sentenza 3 luglio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/07/2003, n. 10548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10548 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2003 |
Testo completo
AULA "B" 668/2003 REPUBBLICA ITALIANA IT ALBANO IN NOME DEL POPO LA CORTE054 LUCASSAZIONE SE E LAVORO oggetto composta degli Ill.mi Sigg. Magistrati: LAVORO Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere R.G.N. 06464/2001 Dott. Guido VIDIRI Consigliere Dott. Paolo STILE Consigliere Cron. 23562 Dott. Bruno BALLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA UD. 02. 04. 2003 sul ricorso proposto da IO IE rapp.to e difeso dall'avv. Paolo Patelmo, del Foro di Belluno, con il quale elett.te domicilia in Roma, viale Pola, n. 29/b, giusta procura speciale a magine del ricorso eat one donnal d'ufficio presso le cancellera del corted. cassado,
- ricorrente -
contro
TT AN di AN MO & C. s.n.c. in persona del legale rapp.te p.t., CO RR, rapp.to e difeso dagli avv.ti Quintino Contaldo, del Foro di Bassano del Grappa, e Simone Ciccotti, presso il quale 1957 1 ultimo elett.te domicilia in Roma, via Lucrezio Caro, n. 62, giusta procura speciale a margine del controricorso,
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 00119/2000 depositata il 04 dicembre 2000, R.G. n. 00289/2000, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'02 aprile 2003 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito l'avv. Sabina Cicciotti, in virtù di delega dell'avv. Simone Cicciotti, per la IT RR di RR CO & C. s.n.c.; Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale dott. Orazio Frazzini, che ha concluso per l'accoglimento del primo e del terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo del medesimo ricorso. Svolgimento del processo Con la sentenza di cui in epigrafe, e qui impugnata, la Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bassano del Grappa n. 003/2000 depositata il 20 aprile 2000, rigettava la domanda di risarcimento dei danni proposta da CI GU contro la IT RR di RR CO s.n.c. in relazione all'infortunio sul lavoro del 27 ottobre 1993. Aveva sua volta osservato il Tribunale che la IT datrice di lavoro era responsabile dell'infortunio occorso al GU il 27 ottobre 1993 per aver omesso di dotare il proprio dipendente dell'elmetto protettivo, che avrebbe sicuramente evitato il grave danno al volto e all'occhio del lavoratore (trauma cranio facciale ed eviscerazione dell'occhio sinistro) per intercettamento della leva applicata al granulatore inceppato, e manovrata con forza a 2 manualmente, per sbloccare la divaricazione di due pezzi, nonché dell'infortunio occorso allo stesso GU il successivo I° luglio 1994. Osservava la Corte di Appello per quanto ancora sub iudice, essendo stato già limitato l'appello all'infortunio del 27 ottobre 1993: l'attività svolta dal GU non era tra quelle per le quali era imposta la dotazione del casco a tutela di specifici pericoli di offesa al capo per caduta di materiali dall'alto o per contatti con elementi comunque pericolosi;
l'infortunio era dovuto all'uso di attrezzo di uso comune, il cui sganciamento e la proiezione contro il corpo costituiva pericolo generico, non solo relativo al capo, per cui non era imposto l'uso dell'elmetto; in realtà, non esisteva neanche la prova che il casco avesse, nell'occasione, protetto il GU, atteso che, non conoscendosi l'altezza del GU, né quella da terra della fessura orizzontale tra telaio e ganascia nella quale la leva era stata introdotta per lo sforzo divaricatore, ma conoscendosi solo la lunghezza di un metro della leva, non era neanche certo che l'elmetto avesse costituito una protezione per la regione interessata dalla lesione (zigomo sinistro e soprastante regione orbitarla); doveva, infatti, rilevarsi che, come era probabile nella ricostruzione dell'infortunio operato dal consulente, la spinta era dal basso in alto, con l'operatore in posizione di antiflessione del tronco, e che doveva ritenersi pacifica la scompostezza del corpo allorché veniva meno bruscamente una presa;
mancando la prova della posizione assunta dalla leva rispetto al capo e che la traiettoria muovesse dall'alto in basso, non poteva accertarsi che la leva avesse effettivamente intercettato il casco e che il danno fosse stato evitato. Per la cassazione di tale sentenza ricorre GU CI con tre motivi di censura. A 3 La IT RR di RR CO s.n.c. si è costituita con controricorso, ed ha depositato memoria illustrativa. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso GU CI denunzia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 381 del d.p.r. n. 547 del 1955 e del d. lg.vo n. 626 del 1994, allegato Vo. Deduce il ricorrente: l'attività al granulatore era quella usuale del lavoratore incidentato, sicché l'uso del casco era necessario anche in relazione ad eventuali difese da schegge, oltre che per l'attività svolta in cantiere con caduta di materiale inerte trasportato da nastri aerei direttamente al granulatore, cui in un momento successivo era stato posto rimedio con una tettoia protettrice;
dunque sussisteva il rischio specifico di probabile offesa al capo per attività a cielo aperto che imponeva, ai sensi del decreto legislativo in titolazione e comunque dell'art. 2087 c.c., l'uso dell'elmetto protettivo indipendentemente dall'attività svolta dal GU;
il casco doveva essere munito di visiera come da prescrizioni UNI 7154, I^ parte, delibera 5 maggio 1986. Con il secondo motivo di ricorso GU CI denunzia difetto di motivazione circa un punto decisivo della controversia. Deduce il ricorrente: il giudice di merito non aveva considerato elementi probatori acquisiti agli atti che contrastavano con la ricostruzione dell'infortunio; in realtà, dalle fotografie prodotte si rilevava l'altezza da terra della fessura utilizzata per la leva, le caratteristiche del luogo, l'angustezza del piano di operazione di bloccaggio del lavoratore con le spalle al muro, l'accertamento del consulente circa la idoneità della profondità della fessura per la fissazione della leva;
doveva, così, pervenirsi alla posizione del GU, piegato sulle 4 gambe e con il capo chino in avanti, nonché all'avvicinamento dell'estremità della leva all'altezza dell'occhio nello sforzo rotatorio dell'attività di bloccaggio e quindi nel movimento della leva stessa dall'alto verso il basso;
né il giudice di merito, che pur ha rilevato dubbi e perplessità sulle modalità dinamiche dell'infortunio, comunque riportate dallo stesso ricorrente in termini condivisi anche dal consulente, ha ritenute di esercitare i poteri istruttori discrezionali necessari all'accertamento dei fatti. I motivi, da trattarsi congiuntamente per evidente connessione e parziale sovrapposizione fra essi, sono fondati per qluaqnto innanzi. Va premesso che entrambi i motivi di cui sopra tendono all'accertamento della necessità del casco, o elmetto che dir si voglia, al fine della invocata responsabilità della società in ordine all'infortunio del 23 ottobre 1993, vuoi perché tale tutela era obbligatoria per l'attività svolta dal lavoratore, vuoi anche perché da una lettura diversa, e ritenuta più completa, degli atti di causa si perveniva alle diverse modalità dell'infortunio, nelle quali la presenza del casco avrebbe agito come elemento determinante per una (anche) integrale tutela della parte infortunata. Tale impostazione del ricorso in esame segue la introduzione, nel thema decidendum, da parte del primo giudice della riconducibilità della responsabilità ex art. 2087 c.c. al datore di lavoro in relazione alla violazione da parte della società della norma antinfortunistica, che obbliga all'uso del casco o elmetto protettivo per lavori come quelli espletati dall'infortunato. La sentenza impugnata, a sua volta, si era mossa sul medesimo abrivio, escludendo, in totale riforma della sentenza appellata, prima, la necessità dello strumento antinfortunistico, poi, e in ragione di essa, l'affermata riconducibilità dell'infortunio alla responsabilità del datore di lavoro. L O5 In ricorso, tuttavia, (primo motivo) si denunzia anche che "ai sensi della disposizione di cui all'art. 2087 c.c.. che si qualifica alla stregua di norma di chiusura del sistema antinfortunistico, il datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure necessarie per tutelare l'integrità fisica e morale dei lavoratori, rispettando non solo le specifiche norme prescritte dall'ordinamento in relazione al tipo specifico dei attività imprenditoriale, ma anche quelle che si rivelino necessarie in base alla particolarità, dell'esperienza e della tecnica", e si aggiunge che nella specie "tali cautele non sono state apprestate dalla RR, se non dopo l'infortunio del ricorrente, né lo stesso ha provato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, nonostante incombesse su di lui un rigoroso onere probatorio, né peraltro ha dimostrato di non essere tenuto a fornire i dipendenti dell'elmetto". In tal modo si censura la sentenza impugnata per avere argomentato soltanto sulla necessità o meno del casco (o elmetto) - peraltro neanche specificamente introdotta nell'atto introduttivo del giudizio omettendo la necessaria indagine - questa si, ritualmente introdotta con l'originaria domanda - ai fini della conformità o meno del comportamento del datore di lavoro al rispetto delle cautele imposte dall'art. 2087 c.c.. In relazione a tale ultima censura la sentenza va annullata. Va premesso, invero, che l'orientamento dominante, ancorché non univoco, è nel senso che "per quanto l'art. 2087 cod. civ. non configuri un'ipotesi di responsabilità oggettiva lavoroin quanto la responsabilità del datore di - va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali tecniche del momento - tuttavia, ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, 6 incombe al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, senza che occorra, in mancanza di qualsivoglia disposizione in tal senso, anche la indicazione delle norme antinfortunistiche violate o delle misure non adottate, mentre, quando il lavoratore abbia provato quelle circostanze, grava sul datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, pur avendo accertato che l'evento dannoso consistente in un infortunio subito dal lavoratore nei locali del datore di lavoro a causa dell'improvviso crollo di una parte della controsoffittatura metallica, con postumi invalidanti per i quali l'INAIL aveva riconosciuto una rendita commisurata al 22 per cento della riduzione della capacità lavorativa - era stato occasionato dallo svolgimento dell'attività lavorativa e che tale evento era dipeso dalla nocività dell'ambiente di lavoro, aveva escluso la responsabilità del datore di lavoro per il danno patrimoniale differenziale e per il danno biologico, benché quest'ultimo non avesse adempiuto all'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi dell'evento dannoso)" (Cass. 06 luglio 2002, n. 09856, Cass. 18 febbraio 2000, n. 01886). Nella specie, come risulta dalla sentenza impugnata con accertamento effettuato a mezzo di consulenza tecnica, nel ricorso introduttivo, e relativamente all'infortunio ancora sub iudice, si era denunziato che il lavoratore, addetto in via abituale al funzionamento del granulatore, nel provvedere allo sbloccaggio di esso per l'ennesimo inceppamento - operazione che su disposizioni del datore di lavoro veniva effettuata a 7 mezzo di leva (piede di porco) inserita in una feritoia della copertura metallica della -macchina e con strappo forzato era stato colpito dalla parte terminale della leva stessa all'altezza dello zigomo e dell'occhio sinistro, con grave danno all'uno e all'altro. Le modalità dell'infortunio così accertate dovevano ritenersi sufficienti ad attivare l'indagine del giudice di merito con riferimento sia alla eventuale violazione di specifiche norme antinfortunistiche, sia anche al funzionamento della macchina, ivi compresa l'anormale funzionalità di essa in relazione al continuità dell'inceppamento, quest'ultima evidentemente anomala, e alle modalità dello sbloccaggio, tenuto conto delle conoscenze sperimentali o tecniche e dell'anomala ripetitività dell'operazione. Si vuole, in sintesi, che la indagine fosse estesa al comportamento del datore di lavoro in relazione all'obbligo di attivare tutte le cautele consentite dalla tecnica e dalla pratica perché il granulatore non si inceppasse, o comunque non si inceppasse con l'abitualità denunziata, e l'operazione di riavvio fosse effettuata con una tecnica più appropriata o quanto meno senza l'approssimativo uso di una feritoia esistente per un uso probabilmente diverso, ed in tal caso non apposita e quindi anche rischiosa. Orbene, non solo la indagine a tutto raggio sopra indicata non risulta effettuata dal giudice di merito, ma anche quella, limitata allo strumento antinfortunistico introdotto dal primo giudice (casco o elmetto), non appare affatto esaustiva, atteso che, da un lato se ne esclude la necessità in relazione all'attività, in concreto e nell'occasione, svolta dal lavoratore, dall'altra se ne esclude il nesso di causalità con l'infortunio sulla mera probabilità di una ricostruzione delle modalità dell'infortunio non effettivamente accertate. In realtà, in causa risultano con certezza sia l'esistenza del danno, sia il funzionamento approssimativo della macchina, sia l'altrettanto a 0 0 approssimativo intervento per il riavvio di essa, e quindi il nesso causale tra tali elementi e l'infortunio; ciò, invece, che nel giudizio di merito è ancora tutto da dimostrare, nonostante la presenza di elementi presuntivi della responsabilità soggettiva del datore di lavoro, è l'adozione da parte di quest'ultimo - e il relativo onere incombe sullo stesso di tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno lamentato. Con il terzo motivo di ricorso GU CI denunzia violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 92 c.p.c. in relazione all'art. 112 c.p.c.. Deduce il ricorrente che la disposta compensazione delle spese di primo e secondo grado non teneva conto della parziale soccombenza in primo grado della RR quanto al capo di sentenza non appellato e riferito al secondo infortunio, così operando la parziale riforma della sentenza di primo grado, che aveva pronunziato la condanna unitaria della RR alle spese di lite, nonostante la mancanza di impugnazione del capo che riguardava la implicita condanna alle spese per la parte in cui vi era stata soccombenza. Il motivo, in considerazione dell'annullamento della sentenza che provvede sulle spese di cui alla censura, deve ritenersi assorbito. Il ricorso, pertanto, va accolto per quanto di ragione, la sentenza va cassata in relazione alle censure accolte, e la causa va rimessa ad altro giudice di merito, che si „TRIESTE designa nella Corte di Appello di Padova, che provvederà al riesame della controversia nel rispetto dei principi sopra enunciati e delle osservazioni svolte, nonché al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
9 La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte, e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Padova) DICO TRIESTE. Così deciso in Roma il 02 aprile 2003. Il Consigliere est. Il Presidente Giovanni Mazzarella Giovannillapperella Guglielmo Sciarelli bylichen Inault ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 3 LUG. 2003 IL CANCELLIERE zauco 10