Sentenza 10 novembre 2017
Massime • 1
In tema di casellario giudiziale, il beneficio della non menzione della pronuncia nello stesso, previsto dagli artt. 24 e 25 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, si applica anche nel caso di sentenza relativa a cd. patteggiamento allargato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/11/2017, n. 12903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12903 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2017 |
Testo completo
1 29 03-1 8 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 10/11/2017 MARIASTEFANIA DI TOMASSI -· Presidente - Sent. n. sez. 3679/2017 ADET TONI NOVIK REGISTRO GENERALE LUIGI FABRIZIO MANCUSO N.14892/2017 Rel. Consigliere - ANTONIO CAIRO ASSUNTA COCOMELLO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 区 AZ MO nato il [...] a [...] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso l'ordinanza del 05/12/2016 del GIP TRIBUNALE di ROMA sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del P.M. dott.ssa Paola Filippi, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 5 dicembre 2016 rigettava la richiesta nell'interesse di ZA SI diretta ad ottenere la declaratoria della non menzione in riferimento alla sentenza di applicazione della pena di anni quattro di reclusione emessa il 10/12/2008 dal Giudice per le indagini preliminari della medesima località. Osserva il Giudice a quo che trattandosi di patteggiamento cd allargato con applicazione di una pena superiore ad anni due di reclusione non si applicava la disposizione di cui all'art. 25 lett. e) d.p.r. 313/2002 in ragione del richiamo ivi contenuto ai soli provvedimenti di cui all'art. 445 cod. proc. pen.
2. Ricorre per cassazione ZA SI e deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione. Annota che il provvedimento impugnato non aveva considerato che il richiamo dell'art. 25 lett. e) d.p.r. 313/2002 all'art. 445 cod. proc. pen. era relativo ad una norma modificata per effetto dell'entrata in vigore della legge 12 giugno 2003 n. 134. Il beneficio della non menzione non era stato espressamente escluso dalla novella per il cd patteggiamento allargato con la conseguenza che si sarebbe esteso all'indicato beneficio. OSSERVA IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
1.1. Il rito speciale del patteggiamento di cui agli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. consente di presentare al giudice richiesta di applicazione di una sanzione sostituita, di una pena pecuniaria oppure di una pena detentiva che, in concreto, non superi i cinque anni. Nell'impianto originario del codice esso era stato pensato e previsto con un limite massimo di pena detentiva patteggiabile di anni due. Con la legge 12 giugno 2003 n. 134 è stato, contrariamente, inserito l'innalzamento a cinque anni della sanzione negoziabile. Tranne che per alcuni particolari di dettaglio afferenti la specifica disciplina, la ratio e la finalità dell'istituto restano immutate e in ragione della rinuncia alla celebrazione del dibattimento il rito si connota per una spiccata premialità. L'aspetto principale, ma non esclusivo, in questa logica consiste nella riduzione della pena sino ad un terzo. Talune rispetto a quello differenze caratterizzano il patteggiamento entro i due anni allargato con applicazione di pena pur superiore ai due anni, ma non ai cinque. La prima tipologia, di patteggiamento permette oltre alla naturale riduzione della pena entro i limiti di un terzo, la mancata condanna alle spese del procedimento, la mancata applicazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza, eccezion 2 fatta per la confisca di cui all'art. 240 c.p. (art. 445, co. 1, cod. proc. pen.), l'inefficacia extrapenale della sentenza (art. 445, comma 1 bis, cod. proc. pen.), salvo che nei giudizi disciplinari avanti le pubbliche autorità (art. 653 cod. proc. pen.), la previsione di un meccanismo estintivo del reato (art. 445, co. 2, cod. proc. pen.). Nel caso di patteggiamento, ancora, ricorre il beneficio della non menzione della pronuncia nel certificato del casellario giudiziale (artt. 24, co.1, lett. e) e 25, co. 1, lett. e), d.P.R. n. 313/2002), beneficio che opera ex lege e che, come si avrà modo di dire, va riconosciuto anche per i casi di cd. patteggiamento allargato, rito cui si estende il beneficio della diminuente processuale. Ancora ad ogni altro effetto, la sentenza di patteggiamento, tanto tradizionale quanto allargato, «è equiparata a una pronuncia di condanna» (art. 445, co. 1 bis, secondo periodo, c.p.p.).
1.2. Ciò posto, in generale, lamenta il ricorrente che il Giudice dell'esecuzione con motivazione apparente avrebbe escluso l'applicazione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario richiesto dai privati ed avrebbe in definitiva recepito acriticamente il contenuto di una la circolare del 19/11/2015 del Ministero della Giustizia secondo cui avrebbe fondamento, ai fini dell'annotazione in questione, la distinzione tra sentenze di patteggiamento entro il limite di pena originario di anni due, rispetto a quelle di applicazione di una pena superiore ai due anni e contenuta nei cinque (cd. patteggiamento allargato). Dette decisioni non potrebbero beneficiare del trattamento di favore previsto per il patteggiamento cd. base (infrabiennale) e ad esse non si applicherebbe la non menzione istituita ex lege per la sola pena concordata entro i due anni. La ratio risiederebbe in una interpretazione letterale del disposto normativo di cui all'art 24 comma 1 lett. e) del d.p.r. 14 novembre 2002 n. 313. La norma nella parte in cui contempla la non menzione delle decisioni di applicazione della pena patteggiata richiamerebbe l'art 445 cod. proc. pen. e, dunque, si riferirebbe ai soli benefici previsti per il patteggiamento contenuto nel biennio, così orientando nell'interpretazione secondo cui resterebbero escluse le decisioni in cui la negoziazione della pena sia avvenuta per sanzioni superiori ai due anni e contenute nel limite dei cinque. Nessun 1.3. Alcun valore "normativo" si può, innanzitutto, riconoscere alla pur richiamata circolare ministeriale. Si tratta, infatti, di un atto formalmente e sostanzialmente amministrativo, che ha mera natura e finalità d'organizzazione del servizio e che tende a impartire direttive esecutive e di gestione amministrativa delle iscrizioni stesse, cui non compete una funzione d'orientamento nell'interpretazione del quadro di riferimento. 3 ب ر L'interpretazione delle norme in sede giurisdizionale ai sensi dell'art. 12 delle disp. prelim. al cod. civ. impone di prediligere il significato lessicale in funzione dello scopo e dell'intenzione del legislatore. Ebbene alla luce del quadro normativo di riferimento del suo tenore lessicale, della ratio e della funzione premiale dell'istituto si deve ritenere che dal beneficio della non menzione ex lege non sia affatto escluso il patteggiamento cd. allargato. In primo luogo deve annotarsi come l'istituto della negoziazione della pena, anche all'indomani della entrata in vigore della legge di riforma che ha introdotto il cd. patteggiamento allargato, non si sia scisso in due modelli processuali differenti diversa. Al contrario, l'istituto mantiene lache hanno natura e struttura giuridica sua dimensione unitaria e risulta accomunato in una categoria concettuale unica, che pur con talune differenze, ha una fisionomia che attraverso il principio consensualistico aggrega la volontà delle parti, legittimandole alla negoziazione di una pena con taluni benefici. In ciò sta l'essenza del patteggiamento che ammette alla riduzione della sanzione al cospetto della simmetrica rinuncia al processo, con la garanzia di una serie di verifiche giudiziali sulla qualificazione giuridica, sulla "correttezza" della pena concordata e sulla possibile applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. Ciò fa intendere la natura "unitaria" della categoria e dell'istituto processuale e non valgono singoli aspetti di diversificazione in punto di disciplina a mettere in discussione l'anzidetta unitarietà, ipotizzando che possano esistere due forme di negoziazione che rispondono a scopi o esigenze processuali diverse. L'istituto resta unico pur presentando aspetti di differenziazione secondo valutazioni che si iscrivono nell'esercizio della discrezionalità legislativa e che non legittimano, tuttavia, una diversificazione strutturale all'interno del rito processuale. Alla natura “unitaria" del patteggiamento come modello alternativo di definizione della regiudicanda si collega l'effetto premiale che include la non menzione della decisione nel certificato richiesto dai privati ex art. 24 comma 1 lett. e) d.p.r. 313/2002 cit. La norma, che prevede beneficio siffatto è temporalmente precedente rispetto alla introduzione del patteggiamento cd. allargato, introdotto nel sistema con la legge 12 giugno 2003, n. 134. Non può, secondo questo Collegio, tuttavia, profilarsi dubbio alcuno sulla circostanza che il rinvio operato dall'anzidetto art. 24 d.p.r. 313/2002 all'art. 445 cod. proc. pen. non sia un rinvio cd fisso o recettizo, (che faccia cioè riferimento al testo della disposizione nella sua formulazione primigenia) ma si tratta un rinvio cd. mobile che legittima, cioè, l'incorporazione delle modifiche apportate alla categoria processuale per effetto della riforma attuata con la legge 134/2003. 4 Da ciò deriva che il richiamo all'art. 444 comma 2 cod. proc. pen., contenuto nell'art. 445 cod. proc. pen. include la categoria generale dell'istituto del patteggiamento e il rinvio alle disposizioni anzidette, operato dall'art. 24 comma 1 lett. e) del d.p.r. 313/2002, legittima l'estensione del beneficio della non menzione sia nell'ipotesi della negoziazione di una pena biennale sia nei casi in cui la pena risulti allargata al quinquennio. Del resto, non vi sono valide ragioni ermeneutiche per ritenere che il beneficio stesso sia escluso per i cd. patteggiamenti allargati. Il richiamo all'art. 445 cod. proc. pen. e, dunque, all'art. 444 cod. proc. pen. in esso contenuto include ogni tipo di patteggiamento e là dove il legislatore avesse effettivamente inteso escludere dal beneficio anzidetto della non menzione, previsto dall'art. 24 d.p.r. 313/2002, il patteggiamento cd. "allargato" lo avrebbe certamente esplicitato allorquando ha operato la modifica all'art. 445 cod. proc. pen. comma 1. Invero l'interpolazione del testo normativo e la precisazione dello statuto di favor in parte differenziato del patteggiamento cd. biennale, ivi contemplato e riscritto dall'art. 1 comma 1 lett. a) della legge 12 giugno 2003, n. 134, non ha previsto alcuna limitazione differenziale per il beneficio della non menzione, previsione che, contrariamente, sarebbe stata razionale se l'intento del legislatore fosse stato quello di escludere che il patteggiamento superiore ai due anni e fino alla soglia quinquennale fosse escluso dal beneficio anzidetto. Ciò in applicazione del principio di base dell'ubi lex volui dixit. Del resto, valorizzando il significato premiale dell'istituto che ispira anche il patteggiamento allargato e la natura unitaria dell'istituto, con la relativa finalità deflattiva, non si ravvisano ragioni valide per escludere dal beneficio in esame i cd. patteggiamenti allargati. Essi, invero, assolvono funzione non dissimile (premiale- deflattiva) rispetto a quelli biennali e se ne differenziano per altri tipi di peculiarità. Si tratta di caratteristiche specifiche, essenzialmente legate alla entità della pena che determina da un lato l'impossibilità di fruire della sospensione condizionale della sua esecuzione e, dall'altro, l'espressa scelta di politica legislativa di non ammettere quelle negoziazioni ai benefici speciali previsti per le sole pene concordare entro i due anni (art 445 comma 1 cod. proc. pen.). Del resto, sia pur in maniera incidentale, le Sezioni Unite di questa Corte hanno egualmente ritenuto di valorizzare una serie di profili che inducevano ad accomunare i due modelli negoziali sulla pena concordata, giungendo alla conclusione che tra le caratteristiche comuni anche al patteggiamento allargato vi fosse proprio ed anche il beneficio della non menzione della decisione nei certificati del casellario (S.U. n. 17781, Diop, Rv. 233518). 5 2. Ciò posto, è agevole rilevare come la decisione impugnata non si confronti con gli argomenti sviluppati. La motivazione risulta decisamente scarna e ritiene di dover escludere il beneficio della non menzione per i cdd. patteggiamenti allargati senza fornire adeguata spiegazione sull'iter seguito e sulle ragioni che hanno indotto a limitare in via interpretativa e attraverso un ragionamento in malam partem il beneficio invocato. Contrariamente, va ribadito che non avendo espressamente escluso il legislatore il cd. patteggiamento allargato dalla non menzione della decisione nel certificato del casellario giudiziale, abbia inteso riconoscere che la previsione generale di cui all'art. 24 comma 1 lett. e) d.p.r. 14 novembre 2002, n. 313, che contempla l'anzidetto beneficio, si estenda anche alle pene negoziate ai sensi della legge 12 giungo 2003, n. 134. 3. Il provvedimento impugnato deve, pertanto, essere annullato con rinvio per nuovo esame al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al G.I.P. del Tribunale di Roma. Così deciso in Roma, il 10 novembre 2017 Il Consigliere estensore Il Presidenté Antonio Cairo, Maria Stefania Di Tomassi Time DEPOSITATA IN CANCELLERIA 20 MAR 2018 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 6